Il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte dei pubblici concorsi, stabilito per i concorsi per soli esami dall’art. 7, comma 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, trova applicazione anche nei concorsi per titoli ed esami, come specificato nel successivo art. 8, comma 4, il quale deve essere interpretato nel senso che, per questi ultimi concorsi, il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio attribuito alle prove orali.
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 4 agosto 2015, n. 10633
Personale universitario non docente-Concorso per titoli ed esami–Criterio della media dei voti
N. 10633/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00123/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 1997, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Pintus, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Lung.Tevere della Vittoria, 9;
contro
Universita’ Agraria di Nettuno, n.c.;
nei confronti di
Vitali [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la stessa in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 8;
per l’annullamento
della deliberazione n. 76/1996 avente ad oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di uff.le amm.vo – approvazione risultanze e nomina del vincitore;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vitali [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere stata ammessa al concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’Università Agraria di Nettuno per n. 1 posto di Ufficiale Amministrativo (6^ qualifica funzionale), con delibera n. 18 del 5 marzo 1996 e di aver sostenuto le prove (scritta e pratica), censurava l’esito del concorso, in quanto – asseritamente – pur avendo superato nelle prove il punteggio ottenuto dalla controinteressata, non risultava vincitrice in forza della media (non prevista) operata dalla Commissione.
Sicché gravava il provvedimento sopra specificato per i seguenti motivi:
1 – violazione ed erronea applicazione del bando di concorso;
2 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti, cattivo esercizio del potere, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste, difetto di motivazione; in quanto il bando in alcun modo alluderebbe ad un voto unico per le prove scritte, determinato dalla media dei voti conseguiti nelle due prove, in quanto ognuna rivestirebbe una sua propria autonomia ed il risultato di ciascuna, dunque, dovrebbe essere addizionato alla valutazione dei titoli.
Per le predette censure la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di approvazione dei verbali di concorso e della graduatoria del medesimo nonché della nomina della controinteressata, previa sospensione dei relativi effetti.
L’Università non si costituiva.
Si costituiva, invece, la contro interessata che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento gravato era stato revocato e sostituito con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 1997, autonomamente impugnato con ricorso n. 2852/97. In via subordinata, la controinteressata chiedeva la riunione dei due procedimenti.
Tuttavia, con memoria per l’udienza di discussione, la parte rilevava che il ricorso da ultimo evocato, era stato dichiarato perento.
Di seguito con memoria in replica, la controinteressata eccepiva l’inerzia della parte ricorrente per ben diciotto anni relativamente al secondo provvedimento gravato.
A seguito di discussione, al causa era trattenuta in decisione all’udienza del 27 maggio 2015.
DIRITTO
I – Osserva il Collegio che il ricorso dovrebbe in primo luogo essere dichiarato improcedibile a seguito della perenzione del giudizio avverso il provvedimento emanato in sostituzione di quello qui gravato.
Tuttavia, stante il rilievo di parte ricorrente in ordine all’identità di contenuto dei provvedimento (quello gravato e quello che reiterava sostanzialmente l’esito del concorso), appare necessario decidere la causa nel merito.
II – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In vero, valga richiamare ai fini che qui rilevano, la giurisprudenza consolidata sul punto, secondo la quale “il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte dei pubblici concorsi, stabilito per i concorsi per soli esami dall’art. 7, comma 3, del regolamento di esecuzione del d.lgs. 3.2.1993, n. 29, approvato con d.P.R. 9.5.1994, n. 487, trova applicazione anche nei concorsi per titoli ed esami, come specificato nel successivo art. 8, comma 4, che deve essere interpretato nel senso che, per questi ultimi concorsi, ricadenti sotto l’imperio di tale regolamento, il punteggio complessivo… è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio attribuito alle prove orali” (C.S., sez. V, 16.12.2004, n. 8081).
In mancanza di precipue regole fissate dalla lex specialis, come nella specie che occupa (il bando indicava unicamente il minimo di punteggio da conseguire in ciascuna prova), non può che trovare applicazione il principio generale. Lungi, dunque, dal costituire violazione delle disposizioni del bando o espressione di eccesso di potere, la valutazione della Commissione appare legittimamente assunta in forza del criterio generale sopra specificato.
III – Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Lundini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)