TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 309

Data Documento: 2017-01-10
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ articolo 8, comma 5, del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale (prima) e collegiale (poi), precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga una ben precisa maggioranza, pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.

Contenuto sentenza

N. 00309/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04445/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4445 del 2014, proposto da: 
prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Corticelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Grazia Tinarelli e prof. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Angelo Piazza in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
prof. [#OMISSIS#] Scardovelli non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– dei giudizi, individuale e collegiale, di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 09/C2 — Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare, espresso dalla Commissione all’uopo nominata, pubblicato dal M.I.U.R. in data 3.2.2014;
nonché per l’annullamento, per quanto occorrer possa
– dei criteri di massima della Commissione della predetta procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, allegati sub lettera A al Verbale n. 1 della Commissione del 12.4.2013;
– di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. M. G. Tinarelli e, soltanto nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, professore associato di Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, partecipava alla procedura per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 09/C2 (Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare), tornata 2012, indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012.
Il prof. Corticelli produceva, altresì, in formato elettronico, le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione analitica della qualità scientifica, nel numero massimo di venti ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 76/2012.
All’esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale nel settore 09/C2 la Commissione resistente, con valutazione pubblicata sul sito ufficiale del MIUR in data 3.2.2014, ha ritenuto il candidato “non idoneo” all’abilitazione a professore di prima fascia con valutazione unanime.
2. Avverso gli atti indicati in epigrafe, con ricorso spedito a notifica in data 2.4.2014 e depositato il successivo 7 aprile, l’interessato ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
Primo motivo: Illegittimità della valutazione di insufficienza del coefficiente VQ (valore di sintesi elaborato dalla Commissione e derivato dagli indicatori di produttività scientifica di cui all’Allegato A al D.M. n. 76 del 2012), per eccesso di potere, per errata identificazione dei presupposti relativi all’ “età accademica” del candidato, carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ingiustizia e disparità di trattamento; violazione di legge per violazione dell’art. 1 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 1, lett. q) D.M. n. 76 del 2012 e dell’Allegato A al medesimo D.M.;
Secondo motivo: Illegittimità del criterio di massima adottato dalla Commissione al fine della valutazione del coefficiente VQ, per violazione dell’art. 6, comma 5, D.M. n. 76 del 2012; eccesso di potere per contrasto con il parere del Consiglio Direttivo ANVUR del 14.9.2012;
Terzo motivo: Illegittimità del criterio di massima adottato dalla Commissione al fine della valutazione del coefficiente VS (valore scientifico delle pubblicazioni presentate), per violazione dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/1990, dell’art. 4, commi 2 e dell’art. 6, comma 5, D.M. n. 76 del 2012; eccesso di potere per contrasto con il parere del Consiglio Direttivo ANVUR del 14.9.2012; eccesso di potere sotto ulteriori profili;
Quarto motivo: Violazione di legge, per violazione dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 76/2012 e dell’Allegato D al medesimo; degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990; dell’art. 8, comma 4, d.P.R. n. 222 del 20.7.2012; eccesso di potere sotto diversi profili: sostiene al riguardo il ricorrente che, per quanto concerne la valutazione di “non sufficiente” data al valore scientifico delle pubblicazioni presentate (da cui è stato determinato il “Coefficiente VS”), i commissari si sono espressi con identiche formule ricorrenti senza variazioni di sorta nei diversi giudizi individuali relativi alle n. 20 pubblicazioni presentate, il che sarebbe inspiegabile; all’esito della valutazione analitica delle singole pubblicazioni , i commissari si sarebbero limitati ad affermare che “…il valore dell’indicatore VS di cui al verbale n. 1 del 12.04.2013 è da ritenersi NON SUFFICIENTE”, senza alcun cenno alle ragioni sulle quali ognuno ha fondato tale determinazione; in ogni caso essa appare in contrasto con i criteri di classificazione qualitativa delle pubblicazioni di cui all’Allegato D al D.M. n. 76 del 2012 in quanto i giudizi positivi sono almeno 13 (su venti), di cui ben 8 sono nettamente positivi in quanto: sei pubblicazioni sono state ritenute di livello “eccellente” (valore massimo nella scala di valori di cui allegato D cit.) e due di livello “buono”; ad esse si aggiungono cinque pubblicazioni ritenute di livello “accettabile” (espressione a cui deve assegnarsi una [#OMISSIS#] certamente positiva in base allo stesso Allegato D cit.); pertanto il giudizio complessivo sulle 20 pubblicazioni presentate non avrebbe dovuto essere di “insufficiente”; a conferma di quanto precede si sostiene che la Commissione avrebbe valutato come “sufficiente” il Coefficiente VS di candidati le cui pubblicazioni sarebbero state giudicate in termini qualitativamente equivalenti a quelle del prof. Corticelli; per alcune pubblicazioni (nn. 2, 6 e 3), inoltre, si censura la valutazione deteriore “subita” dal ricorrente in rapporto a quella espressa nei confronti di altro candidato che ha avuto valutazioni più favorevole, in relazione alle stesse pubblicazioni di cui era co-autore insieme al ricorrente;
Quinto motivo: Illegittimità dei provvedimenti impugnati relativamente al valore VS (corrispondente al valore scientifico delle pubblicazioni presentate) per eccesso di potere, per carenza di motivazione, disparità di trattamento, errata individuazione dei presupposti: la Commissione non avrebbe predeterminato una griglia di valutazione con relativi punteggi, né soglie minime di accesso ai valori previsti per il coefficiente VS, rendendo incomprensibile ed arbitraria la valutazione complessiva di “non sufficiente” espressa nei confronti del ricorrente, non desumibile né in base ai criteri di massima, né dalla comparazione dei giudizi rispetto ai vari candidati;
Sesto motivo: Nullità o illegittimità dei giudizi singoli e finale relativi al coefficiente AT (Altri titoli), per eccesso di potere, carenza di motivazione, contraddittorietà rispetto ai criteri di legge e ai criteri di massima approvati dalla Commissione; illegittimità derivata dalla illogicità dei criteri di massima; violazione dell’art. 4, comma 4, D.M. 76 del 2012 e degli artt. 3 e 21 della legge n. 241 del 1990;
Settimo motivo: Illegittimità del criterio di massima adottato e applicato dalla Commissione al fine della valutazione del coefficiente AT, per violazione dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/1990, dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 6, comma 5, D.M. n. 76 del 2012; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà;
Ottavo motivo: Illegittimità del giudizio finale per carenza di motivazione e contrasto con i criteri di massima riportati nell’Allegato A al verbale n. 1 della Commissione.
3. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 3381 del 2014 questo TAR respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Stato, successivamente investito dell’appello cautelare, con ordinanza n. 4471/2014 accoglieva il gravame ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
5. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha presentato memorie e ulteriori documenti con i quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza del 2 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio, in considerazione del loro carattere assorbente, di esaminare il quarto, quinto e sesto motivo di gravame, contro i quali il prof. Corticelli assume l’illegittimità del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dai Commissari, i quali avrebbero concluso per la non idoneità dell’interessato, nonostante egli avesse riportato valutazioni favorevoli sia a livello di produttività scientifica (stante il superamento di due delle tre mediane di settore di cui all’Allegato A al D.M. n. 76 del 2012), che sul piano della qualità delle n. 20 pubblicazioni (di cui all’indice VS, elaborato dalla Commissione) sottoposte al vaglio commissariale, delle quali ben sei sono state valutate di livello eccellente, due di livello buono e cinque di livello “accettabile”.
8. In particolare con il quarto motivo il ricorrente deduce l’assenza di un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto la Commissione alla formulazione di un giudizio negativo.
8.1. Al riguardo occorre richiamare brevemente le norme che assumono rilievo ai fini in esame.
L’art. 16, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) dispone che l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro”.
Il successivo art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al settimo comma, prevede che “i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali”.
Le norme sopra richiamate e, in particolare, l’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011, stabiliscono chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale (prima) e collegiale (poi), precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga una ben precisa maggioranza pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
8.2. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene fondato il quarto motivo di gravame nella parte i cui si lamenta che le valutazioni espresse nei giudizi individuali, da parte dei singoli componenti della Commissione, sono identiche tra di loro tanto nelle espressioni utilizzate quanto nelle singole parole testualmente impiegate (anche il giudizio in lingua inglese del componente di area O.C.S.E. rappresenta la mera traduzione letterale delle valutazioni espresse da parte degli altri componenti).
Come già ritenuto da questo TAR con riguardo a precedente relativo al medesimo settore concorsuale (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 21 maggio 2015, n. 7329), è sufficiente la lettura testuale dei giudizi individuali richiamati in ricorso (doc. 5 ric.) per confermare la dedotta circostanza.
Al riguardo, deve ritenersi che – sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (TAR Lazio sez. III bis sent. cit.).
9. Con il quinto mezzo si assume l’illegittimità della valutazione di “non sufficiente” data al valore scientifico delle 20 pubblicazioni presentate, sulla base del “Coefficiente VS”.
Dall’esame dei giudizi individuali si evince che i commissari, all’esito delle identiche valutazioni dei singoli lavori scientifici del ricorrente, si sono limitati ad affermare che “…il valore dell’indicatore VS di cui al verbale n. 1 del 12.04.2013 è da ritenersi NON SUFFICIENTE”, senza indicare le ragioni sulle quali ognuno ha fondato tale valutazione.
Né tale motivazione può essere desunta direttamente dai giudizi espressi nei confronti delle singole pubblicazioni, nei quali come si è detto, prevalgono le valutazioni positive con 6 pubblicazioni giudicate Eccellenti, 2 Buone e 5 Accettabili (e soltanto le restanti 7 Limitate).
La maggior parte dei giudizi, in altri termini, si esprimono in termini positivi (ben sei sono espressi addirittura con il massimo della scala dei valori individuata dall’Allegato D DM 76/2012) mentre, secondo la Commissione, soltanto 7 sono insufficienti; pertanto il giudizio complessivo in termini di “non sufficiente”, non appare motivato.
Al riguardo è utile osservare che il giudizio di “accettabile”, secondo il [#OMISSIS#] indirizzo della Sezione e contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo, soprattutto se risulta connesso con altri giudizi di “buono” su altri aspetti sottoposti a valutazione, come è avvenuto nel caso di specie.
A conferma di tale assunto è sufficiente richiamare la classificazione dettata dal D.M. n. 76/2012 (Allegato D), il quale al n. 3 stabilisce che “le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza”, per cui si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale (vedi ex multis TAR Lazio, sez. III, 7 luglio 2015, n. 9138; id. 5 maggio 2015, n. 6388).
10. Altrettanto fondato è il sesto motivo di censura nella parte in cui è stato dedotto che il giudizio espresso da parte della Commissione con riferimento ai titoli è privo di motivazione. In effetti, dalla lettura del predetto giudizio, emerge come ciascun commissario si sia limitato, al riguardo, a rilevare che “il valore dell’indicatore AT di cui al verbale n. 1 del 12.4.2013 è da ritenersi NON SUFFICIENTE”; la medesima espressione testuale è contenuta, con identica formulazione, in ciascuno dei singoli giudizi individuali allegati.
La Commissione, tuttavia, proprio nell’Allegato A al verbale n. 1 del 12.4.2013 (doc. 3 e doc. 4 ric.), aveva statuito al riguardo che il coefficiente “altri titoli” sarebbe stato valutato con riferimento ai parametri da T.1 a T.10, nei quali sono espressamente indicati, tra gli altri, la responsabilità per progetti di ricerca internazionali e nazionali, l’attribuzione di incarichi di insegnamento, il conseguimento di riconoscimenti per l’attività scientifica, la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico e di attrarre finanziamenti competitivi, la supervisione di dottorati di ricerca, titoli che il ricorrente ha dimostrato di possedere.
Nella valutazione concernente i predetti “altri titoli” la Commissione – con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente – si è limitata a rilevare, come in precedenza evidenziato, che il relativo valore AT è risultato “non sufficiente”, senza alcuna minima elaborazione motivazionale al riguardo, che fosse idonea a dare conto dell’effettiva valutazione dei titoli in concreto prodotti da parte ricorrente al predetto fine e da parte dello stesso ulteriormente posti in evidenza in ricorso.
11. Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/C2 — Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato non idoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
Pubblicato il 10/01/2017