TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 325

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione quantitativa e qualitativa-Superamento mediane Anvur

Data Documento: 2017-01-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultano dunque preminenti ai suddetti fini il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5, del d.m. succitato.

Contenuto sentenza

N. 00325/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04791/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4791 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Patalano, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#] C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di abilitazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tancioni, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 13/A1 “economia politica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANVUR e della Commissione di abilitazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Patalano, Ricercatrice di economia politica presso l’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 13/A1 “economia politica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012, degli artt.1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 5, 6, 7 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012, dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, l’illegittimità derivata dell’art.6, commi, 3, 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.8, dell’all.B, nn.6, 7 del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.181 del 2012, dall’art.16, comma 3f,h,m della Legge n.240 del 2010, per contrasto con gli artt.3, 33, commi 1-6, 34, commi 3, 4, 51, 54, comma 2, 97, 98 Cost. nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per violazione delle circolari ministeriali n.754 del 2013 e n.12477 del 2013 e per sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che erano illegittimi gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione, con particolare riferimento ai DD.P.C.M. 19 giugno 2013 e 26 settembre 2013 e ai DD.DD. n.1263 del 2013, n.1767 del 2013 e n.2699 del 2013; che vi erano state varie carenze procedimentali, con riferimento nello specifico alla sede di svolgimento delle attività, alle verbalizzazioni, alle modalità di intervento dei commissari; che i tempi di esame delle singole posizioni dei candidati erano risultati eccessivamente ristretti.
L’interessata inoltre ha sostenuto che non era stato tenuto in debita considerazione il superamento di due “mediane” su tre; che i giudizi erano stati motivati genericamente, senza una previa analitica valutazione di titoli e pubblicazioni; che in ogni caso vi erano anche pubblicazioni considerate di livello buono ed eccellente, con titoli di rilievo conseguiti.
Veniva in ultimo dedotto che la disciplina legislativa in materia era costituzionalmente illegittima laddove precludeva ai non abilitati la partecipazione alle analoghe procedure per il successivo biennio.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con note d’udienza la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.3769 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5772 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Nell’udienza del 5 ottobre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo (secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012) e sono pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, che hanno reso impossibile la conclusione dei predetti lavori nei termini originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Quanto poi ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, occorre rilevare che gli stessi non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Va ancora evidenziato che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario inoltre rilevare che i giudizi individuali risultano corredati da congrua, seppur sintetica, motivazione, nel focalizzare l’attenzione sul livello qualitativo delle pubblicazioni, in prevalenza accettabile o limitato, ex all.D del D.M. n.76 del 2012, e dunque non sufficiente per il conseguimento dell’idoneità, pur a fronte di titoli di rilievo, considerato che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010 (cfr. all.4 al ricorso): ciò ha coerentemente condotto a un giudizio collegiale motivato unanimemente e con esito negativo (cfr. ancora all.4 al ricorso).
Giova sul punto ancora evidenziare che trattasi di tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr., tra le ultime, TAR Lazio, III, nn.9307, 10548, 11500 del 2014), che nel caso di specie, come sopra esposto, non è dato rinvenire.
In relazione alle censure di ordine procedimentale e formale, da riferirsi in particolare alla sede di svolgimento dei lavori, alla verbalizzazione delle operazioni compiute, alle modalità di intervento dei singoli commissari, va detto che le stesse non determinano, ex art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, per quanto dianzi emerso, l’annullamento dell’atto impugnato, che non avrebbe potuto avere, per ciò solo, un contenuto diverso da quello in concreto assunto (cfr. TAR Lazio, III, n.8262 del 2015).
Difettano in ultimo i presupposti di rilevanza in relazione alla questione di legittimità costituzionale prospettata, riferita alla norma di legge di preclusione, per i non idonei, alla partecipazione alle procedure di abilitazione per il successivo biennio, tenuto conto da un lato che la presente controversia non ha ad oggetto un’esclusione da procedura entro un biennio da precedente diniego di abilitazione e dall’altro delle modifiche di disciplina intervenute sul punto (cfr. art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010 e già TAR Lazio, III, n.8262 del 2015).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.4791/2014 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 10/01/2017