TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2015, n. 8129

Abilitazione scientifica nazionale–Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2015-06-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Premesso che, nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la commissione delibera a favore dell’idoneità con maggioranza di 4/5 dei suoi componenti, è individuabile una carenza di motivazione nel caso in cui due commissari concludano per l’idoneità, mentre gli altri tre commissari concludano per l’inidoneità della ricorrente, pur avendo giudicato la produzione scientifica dell’interessata di livello “buono”.

Contenuto sentenza

N. 08129/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05964/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5964 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 04/A4 “geofisica”, tornata 2012, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR, della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatore presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#], impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 04/A4 “geofisica”, tornata 2012, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.8, comma 5 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, comma 1 e 5 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4, comma 5 del D.D. n.222 del 2012, dell’art.97 Cost., dell’art.51 c.p.c. nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione di valutazione doveva deliberare a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti sia laddove favorevole all’idoneità all’abilitazione che in [#OMISSIS#] contrario e non con tre voti negativi e due positivi, come avvenuto; che inoltre non era stato debitamente considerato il superamento di tutte e tre le “mediane”; che altresì il giudizio collegiale di esito negativo non raggiungeva un adeguato grado di sintesi di quelli individuali, tutti di carattere positivo sul livello delle pubblicazioni scientifiche; che non erano poi stati adeguatamente valutati i titoli; che in [#OMISSIS#] il Prof. [#OMISSIS#] avrebbe dovuto rinunciare all’incarico di componente della predetta Commissione, risultando titolare di un brevetto insieme a due candidati alla I fascia e ad un candidato alla II.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.10013 del 2014 il Tribunale chiedeva all’Amministrazione chiarimenti in relazione [#OMISSIS#] indici correlati alle mediane e fissava contestualmente l’udienza, ex art.55, comma 10 c.p.a., per la sollecita definizione nel merito del giudizio.
In riscontro alla predetta ordinanza, il Soggetto pubblico confermava il superamento da parte della ricorrente di tre mediane su tre.
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 25 marzo 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno, premesso che la Commissione delibera a favore dell’idoneità con maggioranza di 4/5 dei suoi componenti, ex art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, è necessario in ogni [#OMISSIS#] evidenziare che il giudizio impugnato risulta viziato per carenza di motivazione, in relazione a quanto dedotto (cfr. all.1 al ricorso); che in particolare due commissari ([#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) si esprimevano per l’idoneità della ricorrente; che gli altri tre ([#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]), pur concludendo in senso negativo sul punto, del pari ritenevano la produzione scientifica dell’interessata di livello “[#OMISSIS#]”, giudicandola dunque in modo lusinghiero, ex all.D del D.M. n.76 del 2012; che dunque il giudizio collegiale, con esito finale di inidoneità, non risulta raggiungere un adeguato e coerente grado di sintesi tra le posizioni dei singoli componenti della Commissione; che altresì, dalle motivazioni dei giudizi, non appaiono valutati i titoli della ricorrente, di cui peraltro traspare la rilevanza nelle premesse di quello collegiale (cfr. ancora all.1 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5964/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a [#OMISSIS#] e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)