Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale risulta preminente, rispetto al superamento delle mediane, il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati. Risulta viziato, per carenza di motivazione, il giudizio finale di non idoneità qualora tutti i componenti della commissione abbiano ritenuto la produzione scientifica del candidato di livello “buono” e “accettabile” (giudicandola dunque in modo lusinghiero, ex all. D del d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e che i titoli posseduti dal ricorrente siano stati considerati di rilievo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2015, n. 8131
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo-Obbligo di motivazione del diniego-Accezione non negativa del giudizio di “accettabile” riferito alla produzione scientifica-Contraddittorietà della motivazione
N. 08131/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05965/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5965 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guidi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Micono in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli, 9;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 04/A4 “geofisica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR e della Commissione di valutazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Professore associato presso l’Università degli Studi di Trieste, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 04/A4 “geofisica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.3, comma 1 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4, comma 4 del D.D. n.222 del 2012, dell’art.97 Cost., dell’art.51 c.p.c. nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato debitamente considerato il superamento di tutte e tre le “mediane”; che inoltre l’esito finale di non idoneità non era coerente con la valutazione positiva espressa da tutti i componenti della Commissione sulle sue pubblicazioni scientifiche; che altresì non erano stati adeguatamente valutati i suoi titoli; che in ultimo il Prof. [#OMISSIS#] avrebbe dovuto rinunciare all’incarico di componente della predetta Commissione, risultando titolare di un brevetto insieme a due candidati alla I fascia e ad un candidato alla II.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si costituiva del pari per il rigetto dell’impugnativa.
Con ordinanza n.10013 del 2014 il Tribunale chiedeva all’Amministrazione chiarimenti in relazione agli indici correlati alle mediane e fissava contestualmente l’udienza, ex art.55, comma 10 c.p.a., per la sollecita definizione nel merito del giudizio.
In riscontro alla predetta ordinanza, il Soggetto pubblico confermava il superamento da parte del ricorrente di tre mediane su tre.
Con memoria l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 25 marzo 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio impugnato risulta viziato per carenza di motivazione, in relazione a quanto dedotto (cfr. all.1 al ricorso); che in particolare tutti i componenti della Commissione hanno ritenuto la produzione scientifica di livello “buono” e “accettabile”, giudicandola dunque in modo lusinghiero, ex all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10549 del 2014 e n.2418 del 2015); che inoltre nel giudizio collegiale si dà conto dei titoli di rilievo posseduti dal ricorrente (quale professore associato, con partecipazione a progetti di ricerca, per lo più in veste di responsabile di unità, con consistente attività editoriale, partecipazione a commissioni e comitati con vari compiti di responsabilità in organismi internazionali, ruoli di direzione e di vicedirezione nei dipartimenti universitari, cfr. ancora all.1 al ricorso); che pertanto l’esito finale non risulta coerente ed anzi si pone in contraddizione con quanto emerso in sede di valutazione, da parte della Commissione, delle pubblicazioni e dei titoli del ricorrente.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’Amministrazione e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5965/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000.00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)