TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 luglio 2017, n. 8111

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Esito negativo-Divieto partecipazione tornata successiva

Data Documento: 2017-07-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Il divieto di partecipare alle tornate successive (nel caso di specie a quella del 2012) può valere solo ove prima della scadenza del termine per l’ammissione alla sessione di valutazione successiva (in questo caso il 2013), il candidato non abbia ancora ricevuto la formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione precedente.

Contenuto sentenza

N. 08111/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10655/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10655 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Isopi, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Sara [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, via di P.Ta Pinciana, 6; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Comm. Giud. Procedura Conseguimento Abilit.Scient.Naz.-Sett.Concorsuale 01/A3-Analisi Mat.Prob. e Statis. Matematica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Crasta non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– degli atti e dei provvedimenti con i quali al Prof. [#OMISSIS#] Isopi è stata preclusa la partecipazione alla procedura di Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 01/A3 — “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica” —, indetta con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013 per l’accesso alla prima fascia dei professori universitari a norma dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010;
– della lista dei candidati di prima fascia all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 01/A3 — “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica” — pubblicata sui sito internet del MIUR e conosciuta in data 23 maggio 2014, nella parte in cui non contiene il nominativo del Prof. Isopi;
– dei verbali in parte qua, ancorché non conosciuti, della Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 01/A3 — “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica”, insediata presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, relativi alla procedura indetta con d.d. n. 161 del 28 gennaio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Comm.Giud.Procedura Conseguimento Abilit.Scient.Naz.-Sett.Concorsuale 01/A3-Analisi Mat.Prob.E Statis.Matematica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. B. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio e depositato il 4 agosto 2014, Isopi [#OMISSIS#] ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione intimata non lo ha ammesso a partecipare alla tornata 2013 per la procedura di abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia del settore concorsuale 01/A3 “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica”, perché egli avrebbe partecipato anche alla tornata 2012 senza conseguire l’abilitazione, come sarebbe possibile desumere dalla pubblicazione sul sito del MIUR dell’elenco degli ammessi privo del suo nominativo.
Il ricorrente ha contestato l’esclusione deducendo che, al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla seconda tornata di abilitazione, la Commissione non aveva chiuso i lavori relativi alla prima tornata e non aveva quindi pronunciato nei riguardi dello stesso il giudizio di inidoneità al quale la legge attribuisce efficacia preclusiva della partecipazione alla seconda tornata: sicché, al momento della scadenza dei termini, non era maturato il presupposto indicato dall’art. 16, comma 3, lett. m) della legge n. 240/2010 e dall’art. 3 del d.P.R. n. 222/2011.
L’istante ha chiesto, ai sensi dell’art. 71 bis del d.lgs. 104/2010 (secondo il quale “A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”), la definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata facendo riferimento ad anche alcune censure positivamente delibate dal Tribunale in alcuni precedenti.
Al termine della camera di consiglio del 21 giugno 2017, il collegio, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
L’impugnazione è fondata in quanto il ricorrente ha chiesto di partecipare alla seconda tornata di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale 12/G2 – diritto processuale penale (anno 2013), in data 31.10.2013 prima che gli venissero comunicati i risultati della sessione relativa al 2012, i cui esiti sono stati pubblicati nel mese di maggio 2013.
Ne consegue che non si era ancora verificata la condizione prevista dal combinato disposto dell’art. 16, comma 3, lett. m) della legge n. 240/2010 e dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011.
La disposizione di legge stabilisce, invero, “m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore”, la norma regolamentare, nel ribadire la preclusione enunciata in via di principio dal predetto art. 16, comma 3, lett. m), dispone che “il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore”.
Premesso quanto sopra appare evidente che il divieto di partecipare alle tornate successive (nel caso di specie a quella del 2012) può valere solo ove prima della scadenza del termine per l’ammissione alla sessione di valutazione successiva (in questo caso il 2013), il candidato non abbia ancora ricevuto la formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione precedente.
Esigenze di certezza inducono a ritenere, pertanto, che la preclusione biennale possa valere soltanto nelle ipotesi in cui la precedente tornata si sia conclusa e i partecipanti siano stati informati dell’esito negativo.
In conclusione l’impugnazione deve essere accolta con conseguente obbligo per l’Amministrazione di ammettere il ricorrente alla procedura di abilitazione per l’anno 2013.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara in via definitiva il diritto del dott. Isopi [#OMISSIS#] ad essere ammesso alla seconda tornata di valutazioni per l’abilitazione scientifica a professore di I fascia del settore 01/A3 “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica”, relativa all’anno 2013.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’istante, che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.
Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 10/07/2017