Accoglimento del ricorso, atteso che i componenti della commissione risultano privi della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Tale vizio di incompetenza dell’organo collegiale straordinario comporta «l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 settembre 2016, n. 3788).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 luglio 2017, n. 8114
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Criteri-Viziio di incompetenza
N. 08114/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03796/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3796 del 2014, proposto da:
Donato Rigante, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Domenica Battaglia non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/G1 — Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, di cui all’art. 11 del Bando in data 31.10.2012;
– di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente ad ottenere l’Abilitazione richiesta ivi inclusi, ove occorra, il DM 222/2011, il DM 76/2012 e il bando (Decreto Direttoriale 222 del 20 luglio 2012, anche nella parte in cui non è stata prevista la perequazione e ponderazione dei criteri valutativi e tutti gli atti e valutazioni svolte dalla commissione nella procedura e
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente, eventualmente a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, al riesame della valutazione affidandola ad altra commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia nel settore concorsuale 06/G1 — Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, di cui all’art. 11 del Bando in data 31.10.2012.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole all’interessato che, quindi, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI; INSUFFICIENTE E INADEGUATA ATTIVITÀ’ ISTRUTTORIA E D’INDAGINE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITA’ E RAGIONEVOLEZZA.
La Commissione, pur avendo riconosciuto il superamento delle 3 “mediane” dei 3 indicatori bibliometrici richiesti dall’ANVUR, ha negato l’abilitazione sul presupposto della mancata soddisfazione di ulteriori 4 parametri che non sarebbero previsti dall’art. 16 della L. 240/2010, né dal DM 76/2012 e non sono nemmeno riconducibili a quelli indicati dalla Commissione.
La commissione non avrebbe tenuto conto delle 427 voci bibliografiche totali e in particolare:
· 123 sono lavori scientifici editi a stampa, pubblicati su riviste censite dal Journal of CitationReport (di cui 79 recanti il nome del dr. Rigante come primo, ultimo o unico nome),
· 74 pubblicazioni edite su riviste con comitato di selezione nazionale o come capitoli di libri (di cui 54 a primo o unico nome e 9 a ultimo nome),
· 3 pubblicazioni su cd-rom (depositati al Ministero della Salute),
· 117 comunicazioni a congressi internazionali nel periodo 1994-2013 (di cui 58 a primo nome) e
· 110 comunicazioni a congressi nazionali nel periodo 1992-2013 (di cui 67 a primo nome).
Quanto al profilo di leadership e di indipendenza scientifica a causa della mancanza di progetti di ricerca nominativi e di autonomia scientifica, esso sarebbe dimostrato dall’affiliazione ai comitati scientifici di numerosi enti o gruppi di ricerca.
Quanto ai progetti di ricerca nominativi finanziati da enti pubblici, al dott. Rigante afferirebbero alcuni progetti di ricerca nominativi finanziati da enti pubblici, per i quali è stato “principal investigator”. Inoltre in qualità di collaboratore o coordinatore locale, il ricorrente avrebbe partecipato a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi con revisione tra pari.
L’attività editoriale in ambito internazionale del ricorrente sarebbe dimostrata dalla partecipazione ai comitati editoriali di riviste scientifiche.
L’attività didattica del dott. Rigante avrebbe riguardato: quella didattica “ufficiale” frontale nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, quella nelle scuole di specializzazione in Pediatria (dall’anno accademico 2003-2004 a tutt’oggi), in Cardiochirurgia (dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2009-2010), in Neuropsichiatria Infantile (dall’anno accademico 2012-2013 a tutt’oggi) e Reumatologia (dall’anno accademico 2013-2014), nel Corso integrato di Metodologia Infermieristica applicata alla medicina materno-infantile nell’ambito del corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Azienda Ospedaliera San [#OMISSIS#] di Villa d’Agri (Potenza) dall’anno accademico 2005-2006 all’anno 2006-2007, nel corso di laurea in Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dall’anno accademico 2005-2006 all’anno 2009-2010.
Egli inoltre avrebbe partecipato, in qualità di docente, a numerose tavole rotonde, workshop internazionali, seminari con risonanza nazionale (con attribuzione di crediti formativi), corsi di perfezionamento (in reumatologia pediatrica, per i quali è stato coordinatore scientifico nel 2005 e nel 2007), corsi di aggiornamento (sulle enzimopatie lisosomiali) e master di II livello (in emergenze pediatriche);
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DALL’ART. 16 L. 2402010. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, CO. 3 E ART. 5 DM N. 762012 E DELL’ART. 4 DPR N. 2222011. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA E DISTONICITA’ DEI CRITERI E DEI PARAMETRI RITENUTI INSODDISFATTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE.
La commissione avrebbe adottato ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ritenuti non soddisfatti dal ricorrente, né li avrebbe motivati e ponderati, in quanto l’art. 16 della legge n. 2402010, e gli artt. 3 e 5 DM 76/2012 e la Circolare del 11.1.2013, non stabilirebbero che l’abilitato debba dimostrare il possesso di un “profilo di leadership” e di indipendenza scientifica (che, comunque, il dott. Rigante possiederebbe).
La carenza di leadership non sarebbero collegabili alla leadership e alla indipendenza scientifica, essi inoltre non costituiscono un’integrazione e ulteriore applicazione dei criteri dettati dall’art. 5 del DM 76/2012, bensì criteri eterogenei e aggiuntivi non previsti dalla lex generalis e specialisapplicabile, oltre che non attinenti allo scopo e alla finalità della valutazione.
La Commissione ha ritenuto che, nonostante il superamento delle tre mediane, il ricorrente non fosse idoneo all’Abilitazione, in quanto dalla lettura del curriculum non emergerebbe alcun “profilo di leadership” e di “indipendenza scientifica”, desumendo ciò dalla mancanza di “progetti di ricerca nominativi”, “progetti di ricerca finanziati”, “mancanza di prodotti (spin off -brevetti)”, nonché dalla mancata “attività editoriale internazionale” e dalla mancata “attività didattica di livello”.
Tuttavia il criterio della “leadership” e della “indipendenza scientifica” non sarebbero riconducibili a nessun parametro valutativo indicato nell’art. 16 della legge n. 240/2010 e nell’art. 3 e art. 5 DM 76/2012.
Il profilo di leadership e di indipendenza scientifica, tuttavia, non sarebbe previsto dall’art. 5 citato, né potrebbe essere ricondotto al concetto di maturità scientifica (distinto dalla piena maturità scientifica) e dai suoi corollari presupposti (qualità dei risultati e riconoscimento nazionale).
Anche i cinque requisiti ritenuti mancanti in capo al ricorrente da parte della Commissione (progetti di ricerca nominativi, progetti di ricerca finanziati, prodotti spin off-brevetti, attività editoriale internazionale, attività didattica di livello) posti alla base della ritenuta carenza di “leadership” e di “indipendenza scientifica”, non sarebbero previsti dagli arti. 3 e 5 del DM 76/2012 e dai successivi criteri e parametri predisposti dalla Commissione.
La valutazione è stata eseguita applicando criteri e parametri non previsti o, comunque, non integralmente applicabili alla procedura selettiva dei professori di seconda fascia;
3) – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CO. 3 DEL DM 76/2012 E DELLA CIRCOLARE DEL 11.1.2013. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE E MOTIVAZIONE DI CIASCUN CRITERIO E PARAMETRO DI CUI ALL’ART. 5 DM 76/2012 E DI QUELLI CONCRETAMENTE APPLICATI DALLA COMMISSIONE.
La commissione non avrebbe ponderato i criteri utilizzati. Essa inoltre non avrebbe tenuto conto del superamento delle tre mediane;
4) – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 3 CO. 3, ART. 5 CO. 4 LETT. II), ART. 6, CO. 5, DM 76/2012 CON RIFERIMENTO ALL’ART. 16 L. 240/2010 E AGLI ARTI. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E SVIAMENTO.
La Commissione avrebbe predisposto uguali criteri e parametri per le procedure di “Prima Fascia” e di “Seconda Fascia”, accomunando entrambe le procedure, sebben l’art. 16 co. 1 L. 240/2010 individui criteri e requisiti diversi.
Pertanto sarebbero illegittimi i seguenti criteri aggiuntivi: essere o essere stato membro dell’Editoria Board di riviste scientifiche di riconosciuto prestigio internazionale; incarichi di insegnamento da parte di atenei internazionali della durata almeno annuale concretizzatasi in pubblicazione/i scientifica/scientifiche in cui il candidato sia coautore con il gruppo di ricerca ospitante; il ruolo del candidato come referee di riviste scientifiche internazionali.
In quanto tali parametri sarebbero gli stessi previsti dalla Commissione per la procedura nella Prima Fascia (sebbene il ricorrente sia nell’ editorial board e revisore (referee) di numerose riviste e che le collaborazioni con altre università siano innumerevoli).
La connotazione internazionale sarebbe una prerogativa necessaria per la valutazione a “Prima Fascia” mentre non lo sarebbe (essendo sufficiente quella nazionale”) per la valutazione a Seconda Fascia (art. 3 DM 76/2012),
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, CO. 3 LETT. F) E DELL’ART. 6, CO. 7, DPR 222/2011. VIOLAZIONE DELL’ART. 17, CO. 2, L. 400/1988.
Tutti i componenti della Commissione svolgerebbero servizio presso Atenei italiani, in quanto non sarebbe stato possibile predisporre la lista di studiosi operanti all’esterno per il settore 06/G1 per carenza di candidature sufficienti.
Tale motivo contrasterebbe con l’art. 16 della legge n. 240/2010 e con l’art. 6 del d.P.R. 222/2011 che non prevedrebbero la possibilità di derogare alla delineata composizione delle commissioni valutatrici.
Né il regolamento 222/2011 avrebbe potuto prevedere tale deroga trattandosi di regolamento emesso ai sensi dell’art. 17, co. 2, L. 400/1988 che lascia margine normativo alla fonte secondaria purché si rimanga nei limiti delle “norme generali regolatrici della materia”, tra i quali rientrerebbe la presenza del c.d. “membro esterno”;
6) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E ANONIMATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO E DI CORRETTEZZA.
Il DM 76/2012 sarebbe illegittimo in quanto consentirebbe alle Commissioni di integrare ex post i criteri di valutazione, impedendo ai candidati di conoscerli preventivamente.
Inoltre consentirebbe alla Commissione di fissare criteri aggiuntivi dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande e quindi dopo che sono stati rivelati i nomi dei candidati, in violazione del principio dell’anonimato.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, l’istante ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo alcune delle censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità della procedura di abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/G1 “pediatria generale, specialistica e neuropsichiatrica infantile”.
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce la assenza nell’ambito della Commissione del docente appartenente ad una delle Università di uno dei paesi aderenti, in violazione dell’art, 16, commi 2 e 3, della legge 240 del 2010 e dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.
Il motivo è fondato.
L’art. 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010 ha demandato ad un regolamento governativo di disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, fissando, al comma 3, i criteri da seguire. In particolare, la lettera f) di tale comma prevede l’istituzione per ciascun settore concorsuale di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all’interno di una lista di professori ordinari, costituita ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera h).
Tale lettera dispone «l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum reso pubblico per via telematica (…)».
Il richiamato art. 6, comma 7, dispone che con regolamento di ateneo sono definite le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori nel rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR.
Il successo comma 8 dello stesso art. 6 prevede, tra l’altro, che in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori «sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico».
Il regolamento governativo, adottato con d.P.R. n. 222 del 2001, in conformità al criterio legale, ha stabilito, all’art. 6, comma 3, che gli aspiranti commissari devono presentare esclusivamente tramite procedura telematica la domanda al Ministero «attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge» e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquenni.
L’art. 8, comma 8, del decreto ministeriale n. 76 del 2012 ha stabilito che in sede di prima applicazione si «prescinde» dalla positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, come osservato dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sentenza Sez. VI n. 582/2017 del 10.2.2017), il predetto art. 8 contiene un precetto non autorizzato dalle fonti sovraordinate.
Queste, infatti, non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2016, n. 3788).
Peraltro, la legge n. 240 del 2010 nell’indicare le modalità applicative dei suoi precetti non attribuisce al decreto ministeriali compiti attuativi afferenti ai criteri relativi alla commissione.
Nella fattispecie in esame, risulta non contestato che i componenti della commissione fossero privi della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.
Tale vizio di incompetenza dell’organo collegiale straordinario comporta «l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 settembre 2016, n. 3788, cit.).
L’accertata sussistenza di un vizio di incompetenza relativo alla composizione della commissione comporta, stante la sua pregiudizialità logico-giuridica, anche alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 aprile 2015, n. 5, comporta l’assorbimento delle ulteriori censure proposte.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
La novità della questione trattata (la sentenza citata è stata pubblicata dopo la proposizione del ricorso in esame) giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– compensa integralmente tra le parti il pagamento delle spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/07/2017