In materia di abilitazione scientifica naizonale, perché si giunga alla formazione di una maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità, è necessario che ogni commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca-per quanto possibile- una sintesi dei singoli pareri.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 luglio 2017, n. 8123
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione
N. 08123/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05218/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5218 del 2014, proposto da:
Sharon Hecker, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Viola, [#OMISSIS#] Benetti e [#OMISSIS#] Pescatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Pescatore in Roma, via Spallanzani, 22;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Montanari, Massimo De Sabbata, [#OMISSIS#] Angeletti non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 10/B1 – “storia dell’arte”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. S. Viola per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato V. Fico.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è risultata non idonea alla procedura concorsuale per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore 10/B1 – “storia dell’arte”, relativa all’anno 2012.
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto impugnativa l’interessata deducendo, tra gli altri, i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 16 l. n. 240/2010, artt. 4 e 8 d.p.r. n. 222/2011, artt. 3 ss. e allegato b, d.m. n. 76/2012, dell’art. 3 della l. n. 241/1990; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione; difetto di istruttorie e di motivazione, irragionevolezza e illogicità; disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 3838/2014 del 5 agosto 2014 è stata respinta la domanda cautelare.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 71 bis del d.lgs. 104/2010 (secondo il quale “A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”), la definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata facendo riferimento ad anche alcune censure positivamente delibate dal Tribunale in alcuni precedenti.
Al termine della camera di consiglio del 21 giugno 2017 il collegio, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente occorre descrivere in sintesi il quadro normativo di interesse che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della legge n. 240 del 2010 (recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’“abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010).
L’art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, al quinto comma precisa che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.
Il medesimo art. 8, al settimo comma, dispone poi che “i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover accogliere la censura espressa nel secondo motivo (cfr. pag. 32 del ricorso) con la quale si deduce che non sarebbero chiare le ragioni che hanno ispirato il giudizio negativo, in quanto dalle valutazioni individuali dei componenti della Commissione non sarebbe possibile “comprendere la posizione dei singoli commissari”.
Come già osservato da questa sezione (cfr. sentenza TAR Lazio, sez. III n. 4358/2015; n. 8714 del 6.8.2014, quest’ultima confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 723; TAR Lazio, sez. III, 7 luglio 2015, n. 9109; idem 7 luglio 2015, n. 9127), le norme sopra richiamate e, in particolare, l’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011, stabiliscono chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga la maggioranza dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario, pertanto, che ogni commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
Tale circostanza, tuttavia, nel caso di specie non si è realizzata, come si desume chiaramente dalla mera lettura dei verbali allegati al ricorso.
Nessuno dei commissari, infatti, si è espresso chiaramente in senso sfavorevole alla abilitazione, e la maggior parte dei giudizi è stata manifestata in modo estremamente sintetico (giudizi dei commissari Pavanello, Tomei e Romano), concludendo che l’istante “soddisfa solo in parte i criteri e i parametri indicati” (commissario Pavanello) e che la stessa “soddisfa solo in minima parte” i medesimi criteri (commissario Tomei).
A tal riguardo occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale mancanza determina, quindi, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile accertare quale sia stata la valutazione dei singoli commissari.
Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 – “storia dell’arte” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione degli interessati debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 104/2010, attesa la violazione da parte della ricorrente del principio di sinteticità degli atti processuali espresso dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 104/2010 (il ricorso si articola in 42 pagine escluse le relate di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– compensa il pagamento delle spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/07/2017