TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 marzo 2017, n. 3363

Abilitazione scientifica nazionale–Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2017-03-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Obbligo di riesame da parte di una diversa composizione

Contenuto sentenza

N. 03363/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13052/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13052 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Pederzani, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliata presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Gorizia, N. 14; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’esecuzione
della sentenza n. 8481/2016 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III) in data 22.6.2016 e depositata il 25.7.2016, con la quale, in accoglimento del ricorso n. 2167/2014, sulla premessa che il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente si annullava il giudizio di inidoneità reso nei confronti della ricorrente al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna, tornata 2012 e si ordinava all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le per la parte ricorrente l’Avv. L. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione Pederzani [#OMISSIS#] ha chiesto l’esecuzione, ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza emessa dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 8481/2016 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III) in data 22.6.2016 e depositata il 25.7.2016 resa sul procedimento di cui al ricorso n. 2167/2014 e con la quale è stato accolto il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento di diniego di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professori di prima fascia per il settore concorsuale settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna, tornata 2012, essendo stata ritenuta fondata con valore assorbente valore sul resto, la censura con cui la ricorrente aveva dedotto “che la commissione, pur a fronte del superamento di tutte le tre mediane e dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese… da almeno due commissari”.
La medesima decisione dopo aver annullato il giudizio finale di non abilitazione ha ordinato che in esecuzione della stessa (ex art. 34 comma 1, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che aveva operato, avrebbe dovuto rinnovare la valutazione della candidata entro giorni 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza.
La decisione è stata comunicata in via amministrativa all’Amministrazione in data 25.7.2016.
La ricorrente deduce di avere notificato la predetta decisione al MIUR, ai fini della sua esecuzione senza ottenere alcun esito. Conclude, quindi, che venga ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca di eseguire la predetta sentenza e di nominare, in caso di inerzia ulteriore, un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente.
Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione alla presenza dei difensori delle parti.
L’amministrazione con memoria depositata il 3.3.2017 ha comunicato di aver avviato il procedimento per la nomina della nuova commissione e di essere in attesa della sua composizione per procedere al nuovo giudizio.
L’avvocato dello Stato ha ribadito quanto eccepito dal MIUR.
Premesso quanto sopra, si rileva che allo stato l’Amministrazione non ha ancora proceduto al riesame della posizione dell’interessata, come statuito nella sentenza TAR Lazio, III, n. 8481/2016 del 25.7.2016.
Sebbene il Ministero intimato abbia attivato la procedura necessaria per la nomina della nuova commissione come già evidenziato con memoria depositata dall’Amministrazione il 3.2.2017, che aveva indotto il collegio a rinviare la trattazione del ricorso dalla camera di consiglio dell’8.2.2017 a quella odierna, per consentire il riesame della candidata, il MIUR nella successiva memoria depositata in data 3 marzo 2017 non ha indicato alcun significativo progresso del procedimento di valutazione della dott.ssa Pederzani.
Alla luce di quanto sopra, essendo ampiamente decorso il termine indicato per l’esecuzione della citata sentenza n. 8481/2016, il ricorso deve essere accolto, con obbligo per il menzionato Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di procedere, mediante la nuova Commissione di valutazione nominata, al detto riesame, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente decisione.
Visto l’art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., nomina fin d’ora, per l’ipotesi di eventuale persistente inadempimento, quale Commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Kennedy, 20 o il dirigente di ruolo che da questi sarà delegato, affinché provveda a quanto sopra statuito, in sostituzione degli organi inottemperanti.
In considerazione della soccombenza, il MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali del presente ricorso che si liquidano in euro 800,00 oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge ed al rimborso del contributo unificato versato pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, di provvedere a quanto specificamente indicato in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina per il caso di inadempimento entro il predetto termine, quale Commissario “ad acta”, il Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Kennedy, 20 o il dirigente di ruolo che da questi sarà delegato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in euro 800,00 oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge ed al rimborso del contributo unificato versato pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 10/03/2017