E’ illegittimo il decreto dipartimentale del 22 novembre 2013 n. 45 per contrasto con il D.M. n. 249 del 2010, in quanto ha specificato una regola non prevista dalla fonte superiore e in contrasto con essa; non può, infatti, essere considerata una specificazione delle regole poste dal D.M. l’introduzione di una soglia di sbarramento quale quella che è stata applicata alla ricorrente in esecuzione del decreto dipartimentale citato. Nel caso di specie, infatti, è stata applicata una soglia di sbarramento non prevista dai DD.MM. nn. 249 del 2010 e del 23 marzo 2013, laddove è previsto solo un punteggio minimo di n. 60/100 punti a fronte della somma dei punteggi delle prove scritte e di quella finale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 settembre 2018, n. 9234
Mancata abilitazione PAS - Introduzione soglia di sbarramento
N. 09234/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04214/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4214 del 2016, proposto da
Barbara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Felicetti e [#OMISSIS#] Felicetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Felicetti in Roma, p.zza SS. Apostoli n. 66;
contro
Cafis – Centro D’Ateneo Per Formazione e Sviluppo Prof.Le Insegnanti Scuola Secondaria non costituito in giudizio;
Università degli Studi “Roma Tre” e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento di non abilitazione all’insegnamento per la classe A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale);
– del verbale dell’esame finale del 30 gennaio 2016;
– della scheda valutativa della ricorrente;
– del provvedimento di non ammissione alla nuova sessione dell¿esame finale del PAS per l’abilitazione all’insegnamento per la classe A051;
– ove occorra, in parte qua, del d.m. 10 settembre 2010, n. 249, tabella 11bis; del d.m. 23 marzo 2013; del decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013; del decreto dipartimentale n. 58 del 25 luglio 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “Roma Tre” e di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La prof.ssa Barbara [#OMISSIS#] espone, con il ricorso in epigrafe, di avere partecipato al Pas on line presso l’Università di Roma Tre sostenendo tutti gli esami previsti dal relativo percorso formativo,
e che il verbale, senza altro argomentare, conteneva il giudizio finale di “Non abilitata”.
Impugnava con il presente gravame tale provvedimento in quanto frutto di un’erronea applicazione dei criteri di ponderazione dei relativi punteggi sussistendo, in merito, una discrasia tra i criteri ponderali di cui all’art. 4, allegato A, del d.m. 23 marzo 2013 di “Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010, n. 249” e quelli previsti dal decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013, all’art. 4 del relativo allegato A.
Argomentava, in particolare, in ordine alla circostanza per cui l’art. 4, all. A, del d.m. 23 marzo 2013, non prevede un punteggio minimo di valutazione dell’esame finale a differenza di quanto disposto dal successivo decreto compartimentale n. 45/2013, ma esclusivamente la possibilità di assegnare un punteggio massimo fino a 15 punti.
La Sezione, con ordinanza cautelare, ritenendo presente il presupposto del fumus cautelare, ordinava all’amministrazione di ammettere la ricorrente a un nuova valutazione del punteggio complessivo spettante sulla base dei criteri di cui all’ar.t 4, All. A del D.M. 23 marzo 2013.
L’Amministrazione, a seguito della riedizione del potere di assegnazione del punteggio finale complessivo nei riguardi della ricorrente, determinava il conseguimento dell’abilitazione con riserva della stessa (memoria di parte ricorrente depositata il 21 settembre 2017).
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto come da precedente analogo della sezione.
E, infatti, “In particolare, risulta fondato il secondo motivo laddove viene censurata l’applicazione ai fatti di causa di una soglia di sbarramento non prevista dai DD.MM. nn. 249 del 2010 e del 23 marzo 2013, laddove è previsto solo un punteggio minimo di n. 60/100 punti a fronte della somma dei punteggi delle prove scritte e di quella finale.
Il decreto dipartimentale del 22 novembre 2013 n. 45 è quindi illegittimo (come illegittima è la sua applicazione alla ricorrente) per contrasto con il D.M. n. 249 del 2010, poiché ha specificato una regola non prevista dalla fonte superiore e in contrasto con essa; non può, infatti, essere considerata una specificazione delle regole poste dal D.M. l’introduzione di una soglia di sbarramento quale quella che è stata applicata alla ricorrente in esecuzione del decreto dipartimentale citato.
Per tali motivi il ricorso va accolto con la precisazione che, avendo l’amministrazione ottemperato all’ordinanza cautelare di questa Sezione sopra indicata, attribuendo l’abilitazione alla ricorrente con l’apposizione della clausola “con riserva”, dovrà procedere allo scioglimento della riserva medesima” (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. III bis, n. 70/2018).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della tempestiva ottemperanza del dictum cautelare da parte dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla ei provvedimenti impugnati e ordina lo scioglimento della riserva apposta dall’amministrazione all’abilitazione ottenuta dalla ricorrente.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/09/2018