TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 12517

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse

Data Documento: 2014-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
 
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 12517/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03308/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2014, proposto da: Massimo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio BDL in Roma, via Bocca di Leone, 78; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cerini; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, tornata 2012, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Anvur, della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Massimo [#OMISSIS#], Professore associato di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo l’illegittimità derivata dai DD.P.C.M. 19 settembre 2013 e 26 settembre 2013, dai DD.MM. n.1263 del 2013 e n.1767 del 2013, dal D.D. n.232 dell’11 febbraio 2013 e dal D.D. n.181 del 2013, la violazione degli artt.1, 4, 6, 11, 16 comma 3 della Legge n.240 del 2010, dell’art.1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012, degli artt.5, 8, commi 4, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3-7 e allegati del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 20 luglio 2012, delle note circolari n.754 dell’11 gennaio 2013 e n.12477 del 27 maggio 2013 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, con ulteriore illegittimità derivata dell’art.6, commi 3, 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.8 e dell’all.B, nn.6, 7 del D.M. 76 del 2012, del D.D. n.181 del 27 giugno 2012 dall’art.16, comma 3f,h,m della Legge n.240 del 2010, per contrasto con gli artt.3, 33, commi 1-6, 34, commi 3, 4, 51, 54, comma 2, 97, 98 Cost..
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione di valutazione era da intendersi decaduta per aver protratto i lavori oltre i termini normativamente fissati; che il componente OCSE della Commissione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], era Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia, dunque di materia relativa ad altro settore e macrosettore concorsuale; che non erano state corrette le modalità di individuazione della sede di svolgimento dei lavori, di verbalizzazione delle attività, di intervento dei singoli Commissari; che i criteri di valutazione fissati dalla Commissione contrastavano con la normativa sopraordinata; che trattavasi di fase abilitativa, cui sarebbe seguita quella concorsuale; che il giudizio andava rapportato agli indici correlati alle cosiddette “mediane”; che lo stesso era stato formulato in modo generico e privo di analiticità, senza valutare alcuni titoli e pubblicazioni scientifiche, omettendo di attribuire uno specifico peso ai singoli elementi scrutinati.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con memorie la parte ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 29 ottobre 2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari; che il settore concorsuale in argomento è il 12/A1 “diritto privato”; che tuttavia il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia; che dunque, rientrando il diritto commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011; che pertanto il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione; che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato (cfr. TAR Lazio, III, n.10865 e n.11494 del 2014).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
In considerazione della novità della questione affrontata sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.3308/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)