TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 12553

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2014-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta carenza di interesse a seguito di riesame da parte della commissione, con esito positivo

Contenuto sentenza

N. 12553/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09739/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9739 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Pillastrini, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale De Vergottini in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/N1 “scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Pillastrini, Professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 06/N1 “scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”, deducendo la violazione degli artt.3, 21 nonies della Legge n.241 del 1990, dell’art.8, commi 3, 4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 6 del D.M. n.76 del 2012 nonchè l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della disparità di trattamento, dell’irragionevolezza, della lesione dell’affidamento, dell’ingiustizia ed illogicità, del difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
In sede di autotutela veniva poi espresso un giudizio positivo per la suddetta abilitazione e dunque l’Amministrazione richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse al ricorso.
Il ricorrente richiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso, per cessata materia del contendere, avendo conseguito al fine un giudizio positivo per l’abilitazione.
Nella camera di consiglio del 29 ottobre 2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Considerato che il ricorrente ha conseguito il giudizio positivo per l’idoneità in sede di autotutela, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.9739/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)