La preclusione di cui all’art. 16, comma 3, lett. m), legge 30 dicembre 2010, n. 240, non opera allorchè la domanda volta al conseguimento dell’abilitazione sia presentata prima della conoscenza dell’esito del procedimento relativo alla tornata concorsuale precedente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 12556
Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio negativo-Preclusione tornata successiva
N. 12556/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10605/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 10605 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Greco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Corso e [#OMISSIS#] Fares, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Fares in Roma, via Bisagno, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di non ammissione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, relativa alle funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 08/A1 “idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime”, tornata 2013, unitamente agli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Greco, Professore associato in servizio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, impugnava l’atto di non ammissione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, relativa alle funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 08/A1 “idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime”, tornata 2013, unitamente agli atti presupposti e connessi, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010 e dell’art.3, comma 3 del D.P.R. n.222 del 2011 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e ingiustizia manifesta.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la preclusione in esame poteva operare solo nei confronti di coloro che erano stati giudicati negativamente nella precedente tornata del 2012; che nel caso di specie la domanda per il 2013 era stata presentata il 30 ottobre 2013 (con termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2013), a fronte della pubblicazione dei risultati per la tornata 2012 solo in data 2 dicembre 2013; che pertanto, non risultando alla scadenza del termine per presentare istanza per il 2013 la mancata abilitazione per il 2012, l’interessato non poteva essere escluso dalla procedura successiva.
In caso di interpretazione della normativa in esame nel senso propugnato dall’Amministrazione, veniva inoltre segnalato il contrasto dell’art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010, con gli artt.3, 33, 51, 97 Cost..
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione dell’impugnativa, illustrandone con successiva memoria l’irricevibilità per tardività in [#OMISSIS#] e l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria il ricorrente replicava all’eccezione di [#OMISSIS#] e ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 29 ottobre 2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il Collegio esamina in primo luogo l’eccezione di [#OMISSIS#] relativa all’irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dal Soggetto pubblico.
L’eccezione è destituita di fondamento e dunque da respingere, atteso che, pubblicato l’elenco degli ammessi alla procedura per il 2013 il 24 maggio 2014 (o il 23 maggio 2014, come sostenuto dall’Amministrazione) e notificato dall’interessato il ricorso il successivo 22 luglio 2014, risulta rispettato il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni, ex art.29 c.p.a..
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato ed ammissione dell’interessato alla procedura di abilitazione, tornata 2013.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che il Prof. Greco ha presentato domanda volta al conseguimento dell’abilitazione, per la tornata 2013, il 30 ottobre 2013 (con termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2013), quando ancora non era noto l’esito del procedimento per il 2012, reso manifesto solo il successivo 2 dicembre 2013; che pertanto, ex art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010, illo tempore vigente, secondo un’interpretazione ancorata ai principi di certezza e di buon andamento, la preclusione de qua non poteva operare nei confronti del ricorrente (cfr. sul punto TAR Lazio, III, n.12286 del 2014).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
In considerazione della novità della questione affrontata, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.10605/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, con ammissione dell’interessato alla procedura di abilitazione, tornata 2013.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)