TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 246

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Obbligo di motivazione giudizio di merito

Data Documento: 2018-01-11
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ viziato da illegittimità il giudizio dell commissione, laddove l’esito di non idoneità all’abilitazione è preceduto da apprezzamenti positivi sulle pubblicazioni, reputate di buon livello qualitativo e di buona collocazione editoriale nonché prodotte in modo continuo, e sui titoli, ritenuti ottimi.

Contenuto sentenza

N. 00246/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04557/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4557 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Borselli, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Leone in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di abilitazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Assunta Borzacchiello, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/D1 “scienza e tecnologia dei materiali”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. G. Leone e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Borselli, Ricercatrice, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/D1 “scienza e tecnologia dei materiali”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 5 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, genericità, contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, errore, sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la motivazione dei giudizi sulle pubblicazioni era generica, non venendo individuate quelle ritenute non coerenti col settore concorsuale in esame e risultando poi in sostanza sovrapponibili gli stessi giudizi individuali e collegiale.
L’interessata ha inoltre sostenuto che i predetti giudizi apparivano contraddittori perché l’esito di inidoneità all’abilitazione era preceduto da valutazioni positive su titoli e pubblicazioni.
Veniva in ogni caso segnalata la coerenza dei lavori col settore in argomento, ex D.M. n.336 del 2011, come desumibile da apposita attestazione prodotta e dalle pubblicazioni effettuate in collaborazione con studiosi del settore predetto.
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3803 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5594 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare, ex art.55, comma 10 c.p.a., ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Con ulteriore ordinanza n.3913 del 2017 la Sezione, ritenuti insussistenti i presupposti, ex art.71 bis c.p.a., per una definizione nel merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, fissava apposita udienza pubblica per la risoluzione della controversia.
Con memoria l’interessata riaffermava le proprie tesi difensive.
Nell’udienza del 18 ottobre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato, per le ragioni di seguito esposte. 
Invero è necessario evidenziare al riguardo che i giudizi riportati dalla ricorrente appaiono generici, in relazione alla mancata individuazione delle pubblicazioni ritenute incoerenti dalla Commissione (cfr. all.c al ricorso); la genericità dei predetti giudizi, la quale evidenzia, in via sintomatica, una carenza di motivazione e di istruttoria, discende anche dal fatto che gli stessi siano in sostanza sovrapponibili tra loro (cfr. ancora all.c al ricorso).
Va inoltre rilevata la contraddittorietà della condotta valutativa della Commissione, laddove l’esito di non idoneità all’abilitazione è preceduto da apprezzamenti positivi sulle pubblicazioni, reputate di buon livello qualitativo e di buona collocazione editoriale nonché prodotte in modo continuo, e sui titoli, ritenuti ottimi (cfr. all.c al ricorso).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4557/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/01/2018