TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 3194

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2019-03-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. 7 giugno 2012, n.76) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. succitato. 

Contenuto sentenza

N. 03194/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06516/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6516 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Guerriero, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spasiano, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza [#OMISSIS#], 20; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di abilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Mirabella [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Piana, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 08/E2 “restauro e storia dell’architettura”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione di abilitazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato F. Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Guerriero, Professore associato di restauro presso la II Università degli Studi di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 08/E2 “restauro e storia dell’architettura”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che l’estensione della propria ricerca non era limitata all’ambito partenopeo; che non si era ben considerato sul punto l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni prodotto né quanto osservato dai singoli commissari; che inoltre risultavano superate tre “mediane” su tre.
L’interessato ha sostenuto inoltre che i tempi di valutazione della posizione dei singoli candidati erano risultati eccessivamente ristretti; che il giudizio collegiale difettava di un coerente grado di sintesi, propendendo due commissari per l’abilitazione e gli altri tre essendo contrari; che in ultimo proprio i due commissari provenienti dal settore scientifico disciplinare di restauro, comune al ricorrente, propendevano per l’idoneità all’abilitazione, mentre gli altri tre, del settore di storia dell’architettura, vi si opponevano.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Nell’udienza del 19 dicembre 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre ancora rilevare, quanto ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, che gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 del 2014 e ancora n.11500 del 2014).
Nondimeno va in ogni caso evidenziato che il giudizio reso risulta viziato secondo quanto dedotto dal ricorrente.
In proposito l’estensione degli studi condotti non risulta limitata all’ambito partenopeo, sol che si consideri la varietà delle pubblicazioni o l’elenco dei titoli – che annoverano tra l’altro consistenti attività di didattica, di ricerca, convegnistica ed editoriale – o ancora quanto espresso sul punto dai commissari Ciotta, Fiorani e Giusti (cfr. all.2, 6 al ricorso).
Inoltre due commissari (Fiorani, Giusti) concludevano per l’idoneità all’abilitazione, mentre gli altri tre (Ciotta, Dal Co, Gargiani) ritenevano invece il candidato non idoneo, anche se uno di questi ultimi (Ciotta) si esprimeva in termini lusinghieri sia sui titoli che sulle pubblicazioni del ricorrente (cfr. ancora all.6 al ricorso).
Ne è disceso un giudizio complessivo che riflette dunque le contraddittorietà e le incongruenze rilevate in quelli individuali e nel rapporto tra gli stessi, che non raggiunge quindi un adeguato e coerente grado di sintesi.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.6516/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 11/03/2019