TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2511

ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2015-02-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere per avvenuta valutazione.

Contenuto sentenza

N. 02511/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13756/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13756 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ricca, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale Assoc. [#OMISSIS#]-[#OMISSIS#]-Sanci in Roma, viale Gorizia, 14; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
per l’ottemperanza
della sentenza n. 9402/2014 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in data 19.6.2014 e depositata il 4.9.2014, con la quale, in accoglimento del ricorso n. 10659/2012, è stato dichiarato che “l’Agenzia resistente dovrà provvedere, nell’ambito dell’attività conformativa della presente sentenza di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs 104/2010, a riesaminare le caratteristiche della pubblicazione in esame e a motivare in maniera compiuta le ragioni di tale scelta, soprattutto in caso di conferma del giudizio di non inserimento nell’elenco A”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n. 10659/2012 depositato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i ricorrenti hanno impugnato la valutazione svolta dall’ANVUR – Gruppo di lavoro area CUN 12 (12E1 e 12E2) Riviste e Libri scientifici per le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nei settori non bibliometrici, all’esito della quale la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (ISSN: 1129¬2113) è stata esclusa dalla lista delle Riviste di classe “A”.
Tale esclusione era stata confermata in sede di riesame disposta in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 730/2013 dei TAR e impugnata con motivi aggiunti.
Con sentenza n. 9402/2014 del 4.9.2014 è stato disposto che “i motivi aggiunti depositati il 16.4.2013, vanno accolti con conseguente annullamento delle valutazioni operate dall’ANVUR” e che “l’Agenzia resistente dovrà provvedere, nell’ambito dell’attività conformativa della presente sentenza di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs 104/2010, a riesaminare le caratteristiche della pubblicazione in esame e a motivare in maniera compiuta le ragioni di tale scelta, soprattutto in caso di conferma del giudizio di non inserimento nell’elenco A”.
Tale sentenza è stata comunicata in via amministrativa all’Amministrazione in data 4.9.2014 e notificata ad istanza dei ricorrenti in data 26-29 settembre 2014.
Con nota del 23 settembre 2014, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’ANVUR, il Direttore della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale ha sollecitato l’ANVUR l’esecuzione del giudicato.
In risposta a tale nota I’ANVUR ha trasmesso a mezzo PEC la nota n. 0003327 del 29.9.2014 con la quale si comunicava che “l’amministrazione sta compiendo le necessarie valutazioni per dare esecuzione alla sentenza e ottemperare a quanto ivi previsto, nel pieno rispetto del dispositivo”.
I ricorrenti deducono che con ulteriore nota del 6 ottobre 2014 (trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’ANVUR) il Direttore della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale aveva rappresentato che sul sito dell’ANVUR non era presente nessun avviso concernente l’avvio del procedimento di riesame.
Con il ricorso in esame, depositato l’11.11.2014, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato della decisione n. 9402/2014.
Tuttavia l’Amministrazione intimata, in data 24 gennaio 2015, ha depositato documenti dai quali si evince che l’Anvur ha sottoposto la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale a nuova valutazione, concludendo in data 22 gennaio 2015 che la rivista era stata valutata come scientifica, ma non ritenuta idonea a soddisfare i requisiti di eccellenza per l’inclusione tra le riviste di fascia “A”.
In relazione a quanto precede appare evidente come la richiesta di esecuzione del deducente risulti, allo stato, soddisfatta dal suddetto Dicastero, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, atteso che il dicastero ha provveduto a depositare la relazione dell’Anvur inerente l’esecuzione del giudicato soltanto a seguito del deposito del ricorso per l’esecuzione della menzionata sentenza n. 9402/2014, pur essendo stato sollecitato in precedenza dagli stessi ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in favore dei ricorrenti nella misura di euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)