TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 gennaio 2018, n. 377

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Posti non assegnati studenti extracomunitari- Improcedibilità

Data Documento: 2018-01-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’Ateneo provveduto a scorrere i posti extracomunitari vacanti.

Contenuto sentenza

N. 00377/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11948/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11948 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Catanzaro Magna Graecia, Cineca non costituiti in giudizio; 
nei confronti di
Ultimo ammesso all’Universita’ degli Studi di Catanzaro Magna Graecia non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2017/18;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare gli allegati al D.M. 28 giugno 2017 n. 477;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Catanzaro così come modificato anche in relazione ai posti disponibili che da 60 sono ridotti a 55;
4) del Decreto Ministeriale 10 agosto 2017 n. 618 nella parte in cui fissa in n. 2020 i posti a livello nazionale indicandone, tuttavia, soli 55 per Fisioterapia con riguardo all’Ateneo di Catanzaro.
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l’a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito di Ateneo, in particolare relativa al CDL di Fisioterapia, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l’iscrizione delle parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrenti hanno svolto la prova di accesso;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parti ricorrenti ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) dei D.M. 577/2017, con specifico riferimento all’art. 10 comma 3, ove interpretato nel senso che anche per le professioni sanitarie non sarebbe consentita la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari, ai comunitari e del bando di ammissione in parte qua;
10) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti;
per l’accertamento
del diritto delle parti ricorrenti di essere ammessi ai Corsi di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 30 dicembre 2017, versata in atti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. S. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Considerato che:
secondo quanto da ultimo rilevato da parte ricorrente, l’Ateneo ha provveduto a scorrere i posti extracomunitari vacanti così come richiesto in ricorso e, all’ultimo scorrimento del 20 dicembre, ha immatricolato il ricorrente oltre al candidato che lo segue; 
è pertanto venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare il presente gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 12/01/2018