TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 gennaio 2018, n. 395

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Improcedibilità

Data Documento: 2018-01-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
 

Contenuto sentenza

N. 00395/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05469/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5469 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Bellingeri, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruna Lazzerini e [#OMISSIS#] Reggio D’Aci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via degli [#OMISSIS#], 288; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università Ca’ Foscari di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ghersetti non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione formulati, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice di cui al D.D. MIUR del 19 novembre 2012 n. 414, nella procedura di cui al D.D. MIUR 20 luglio 2012, n. 222 (in GU n. 58 del 27 luglio 2012) riguardante il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima (e seconda) fascia per il settore per il settore concorsuale 10/N1 “Culture del vicino oriente antico, del Medio oriente e dell’Africa”, e reso pubblico sul sito del MIUR in data 18 febbraio 2014; 
– dei Verbali della Commissione giudicatrice di cui al D.D. MIUR del 19 novembre 2012 n. 414, nella procedura di cui al D.D. MIUR 20 luglio 2012 n. 222, per quanto di ragione e di interesse;
– dell’atto adottato dal MIUR di presa d’atto e/o recepimento e/o ricognizione e/o approvazione dei lavori, dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice di cui al D.D. MIUR del 19 novembre 2012 n. 414;
– del D.M. n. 76/2012 e del bando D.D. MIUR 20 luglio 2012 n. 222, per quanto di ragione e di interesse; 
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di UniversitàCa’ Foscari di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata il 12.9.2017 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Reggio D’Aci e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Prof [#OMISSIS#] Bellingeri è risultato non abilitato nell’ambito della procedura bandita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 recante “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia”, alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/N1 – Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa.
Il predetto docente ha quindi impugnato gli atti indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 16 e. 2 e 3 lettere a) e b) della L. n. 240 del 2010 — Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 — Eccesso di delega ed eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento nell’adozione del regolamento ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012;
2) Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, Violazione art. 3, comma 3 del Regolamento ministeriale di cui al DM n. 76/2012 — Eccesso di potere — Carenza di motivazione — Violazione di legge — Violazione art. 5, comma 1, del DM n. 76/2012 — Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, mancanza di proporzionalità, arbitrarietà — Violazione dell’art. 4 DD n. 222/2012;
3) eccesso di potere – Contraddittorietà – Violazione del principio della coerenza logica — Incoerenza — Illogicità — Arbitrarietà – Errore di fatto e di diritto — Ingiustizia manifesta.
Violazione di legge – Violazione del DM n. 76/2012 — Violazione del bando DD 222/2012 — Violazione del Verbale n. 1 della Commissione;
4) Violazione di legge — Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 – Violazione del DM n. 76/2012 — Violazione dell’art. 3 del DM n. 76/2012 – Violazione dell’art. 3, comma 1 del DM n. 76/2012 – Violazione dell’Allegato D del DM n. 76/2012 – Violazione del Verbale n. 1 della Commissione
Eccesso di potere — Carenza dei presupposti — Difetto di motivazione Contraddittorietà – Violazione del principio della coerenza logica — Incoerenza — Illogicità — Arbitrarietà – Errore di fatto e di diritto — Ingiustizia manifesta.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università Ca’ Foscari di Venezia si sono costituiti per resistere al ricorso.
Con memoria depositata il 12.9.2017 il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.
All’udienza del 10 gennaio 2018 il patrono del ricorrente ha ribadito la sopravvenuta carena di interesse e ha insistito per la condanna al pagamento delle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.
All’udienza di discussione della causa, il patrono del ricorrente ha rappresentato che il suo assistito non ha più interesse alla definizione della controversia in quanto, ha ottenuto (con giudizio reso all’unanimità in cui le pubblicazioni sono state considerate di livello eccellente) l’abilitazione scientifica al termine della nuova selezione indetta con D.D. 1532 del 29.7.2016.
Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Quanto alle spese, ritiene il Collegio di potersi richiamare al [#OMISSIS#] orientamento della giurisprudenza in base al quale il venir meno dell’interesse al ricorso non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine, appunto, della pronuncia sulle spese (cosi detta soccombenza virtuale: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2000, n. 6662; idem, Sez. IV, 21 gennaio 1987, n. 35).
Ciò premesso, occorre osservare che le ragioni addotte dalla ricorrente non appaiono prive di fumus [#OMISSIS#] juris, posto che il giudizio di non abilitazione al quale era giunto la precedente commissione non aveva tenuto conto (in modo contraddittorio) della valutazione, comunque, sostanzialmente positiva espresso sui titoli presentati dal candidato (cfr. verbale contenente il predetto di giudizio di non abilitazione tornata 2012).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di € 1000,00 (mille/00), oltre ad I.V.A. e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 12/01/2018