TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2015, n. 8259

Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento

Data Documento: 2015-06-12
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 2, comma 1, d.m. 30 giugno 2014, n. 526, individua quali requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ne discende che il succitato d.m. risulta perfettamente aderente, sul punto, al dettame del sovraordinato art.19, comma 2, d.l. 12 settembre 2013, n. 104.

Contenuto sentenza

N. 08259/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13161/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13161 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Nasca, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Corvasce in Roma, Via Casilina, 561; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, considerava anno accademico, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello, senza computare le ore per lo svolgimento degli esami,
dell’atto del 28 ottobre 2014 di approvazione della graduatoria definitiva e dell’esclusione dalla stessa disposta in data 15 dicembre 2014, impugnati con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore impugnava l’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, considerava anno accademico, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello, senza computare le ore per lo svolgimento degli esami.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013) nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
L’interessata in particolare ha fatto presente di aver insegnato “fotografia”, con contratto di lavoro a tempo determinato, negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012, per n.277 giorni e n.365 giorni, e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’anno accademico 2008/2009, per n.120 ore oltre a più di n.5 ore per esami, tuttavia non riconosciute utili; che il predetto D.M., a differenza della legge, era discriminante, considerando il servizio per esami in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato e non anche per quelli di collaborazione coordinata e continuativa, determinandosi così una disparità di trattamento a svantaggio di questi ultimi.
In data 28 ottobre 2014 veniva pubblicata la graduatoria definitiva per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento della suddetta materia.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.6014 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con atto del 15 dicembre 2014 inoltre il Ministero disponeva l’esclusione della Sig.ra Salvatore dalla suddetta graduatoria, non avendo indicato la stessa insegnamenti sufficienti per il raggiungimento di n.3 anni accademici e perché il servizio dichiarato era stato svolto non a seguito di procedura selettiva.
La ricorrente impugnava con motivi aggiunti la graduatoria definitiva ed il cennato atto di esclusione dalla stessa, censurandoli per violazione dell’art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013) e dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
L’interessata nello specifico ha richiamato gli assunti contenuti nel ricorso introduttivo, ha inoltre sostenuto che non era necessaria la previa procedura selettiva per prestare servizio e che comunque alla stessa aveva partecipato con successo in precedenza.
Con breve memoria il Soggetto pubblico dava contezza del suo operato.
Con note d’udienza l’interessata ribadiva i propri assunti nel merito.
Nell’udienza dell’8 aprile 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono destituiti di fondamento e vanno pertanto respinti, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo in diritto che, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, è richiesto, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto, anche l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; che del pari nel cennato D.M. n.526 del 2014, all’art.2, comma 1, è previsto la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. all.1 al ricorso); in fatto che la ricorrente, nell’anno accademico 2008/2009, ha svolto, con contratti di prestazione d’opera, uno dei tre anni di insegnamento nell’ambito dei corsi di “restauro dei supporti audiovisivi” e di “applicazioni digitali per le arti visive” (cfr. domanda di inclusione in graduatoria, all.2 al ricorso e contratti di prestazione d’opera, all.10, 11 ai motivi aggiunti).
Ne discende da un lato che il D.M. n.526 del 2014 risulta perfettamente aderente sul punto alla sopraordinata previsione legislativa; dall’altro che la ricorrente non poteva essere inserita nelle graduatorie nazionali in argomento per difetto del terzo requisito, ovvero per non aver maturato n.3 anni di insegnamento, ma solo n.2, nel corso di “fotografia”, codice ABPR 31, in riferimento al quale aveva formulato la relativa istanza, avendo tenuto di contro, nel terzo anno indicato, corsi in differenti materie, quali appunto “restauro dei supporti audiovisivi”, codice ABPR 28 e “applicazioni digitali per le arti visive”, codice ABTEC 38 (cfr. ancora all.2 al ricorso, all.10, 11 ai motivi aggiunti ed anche graduatorie, all.2 ai motivi aggiunti).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.13161/2014 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)