Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale risulta preminente, rispetto al superamento delle mediane, il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati. Risulta viziato, per carenza di motivazione, il giudizio finale di non idoneità nella misura in cui esso si riveli incompleto nell’analisi in relazione ai titoli, contraddittorio tra premesse positive ed esito negativo della valutazione, poco chiaro nel riportare le posizioni dei singoli commissari (a loro volta generiche) e carente di una sintesi in grado di ricondurre ad unità le posizioni predette.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2015, n. 8260
Abilitazione scientifica nazionale – Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo – Obbligo di motivazione – Contraddittorietà della motivazione
N. 08260/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04952/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4952 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Nuzzaci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sandulli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Manili, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Sandulli in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR e Commissione di valutazione;
nei confronti di
Giovanni [#OMISSIS#];
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Nuzzaci, Professore associato presso l’Università degli Studi di L’Aquila, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo l’illegittimità dell’art.8, comma 5 del D.P.R. n.222 del 2011 e dell’art.4, comma 5 del D.D. n.222 del 2012 per violazione del principio della maggioranza, la violazione dell’art.97 Cost., in ogni caso dell’art.16, comma 3e della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, comma 1, 7, commi 2, 5, 6, 8, commi 4, 5 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 5, 6, e all.D del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4, comma 5 del D.D. n.222 del 2012 nonchè l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà, della illogicità manifesta, del travisamento, della disparità di trattamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la norma regolamentare sulla maggioranza dei 4/5 necessaria per conseguire l’idoneità all’abilitazione contrastava con il principio di maggioranza ed era inoltre priva di uno specifico supporto legislativo; che poi l’inidoneità era stata ritenuta sulla base della posizione assunta dai 2/5 dei componenti della Commissione di valutazione, mentre allora anche per tale esito sarebbe stata necessaria la summenzionata maggioranza dei 4/5; che il giudizio collegiale era in definitiva carente di una coerente sintesi; che il giudizio collegiale predetto risultava inoltre contraddittorio per le sue premesse in prevalenza positive, a fronte delle conclusioni di segno negativo; che altresì nel giudizio finale era dato conto della rilevanza dei titoli e del superamento di tutte e tre le “mediane”; che in relazione poi alla produzione scientifica la Commissione non aveva utilizzato la classificazione di merito di cui all’all.D del D.M. n.76 del 2012, facendo invece ricorso a mere formule descrittive, prive di contenuto valutativo; che i due giudizi negativi risultavano anonimi; che nei giudizi individuali non si faceva riferimento ai titoli ed in quello collegiale gli stessi non erano oggetto di valutazione; che vi era stata una disparità di trattamento con altri candidati abilitati; che infine la procedura di sorteggio per la nomina dei commissari e la sostituzione di quelli dimissionari era risultata viziata.
L’Amministrazione pubblica deduceva l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n.3917 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza dell’8 aprile 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va precisato che gli indici correlati alle predette mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non potevano comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, risultando preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi, (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014); che inoltre non è configurabile una disparità di trattamento, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre nondimeno rilevare che il giudizio risulta carente di motivazione sotto i molteplici profili dedotti (cfr. all.1 al ricorso); che in particolare, secondo quanto riportato nel giudizio collegiale, vi erano tre commissari favorevoli all’idoneità e due contrari; che tuttavia solo un commissario (Notti) appare essersi espresso in modo esplicito (ed in senso positivo) sulla posizione della ricorrente, non risultando indicazioni finali espresse sul punto per gli altri componenti della Commissione; che inoltre nei giudizi individuali venivano utilizzate espressioni per lo più descrittive dei lavori scientifici dell’interessata, carenti di contenuto valutativo, sganciate dalla classificazione di merito (eccellente, buono, accettabile, limitato) per gli stessi prevista nell’all.D del D.M. n.76 del 2012; che altresì i titoli diversi dalle pubblicazioni non erano oggetto di valutazione da parte dei singoli commissari e venivano meramente elencati, peraltro in modo rilevante, in quello collegiale; che del pari nel giudizio collegiale si dava conto della bontà della produzione scientifica della ricorrente, per la coerenza delle tematiche trattate con il settore concorsuale per il quale si richiedeva l’idoneità all’abilitazione, per la continuità temporale e la quantità, per la collocazione editoriale, per la qualità, in fase evolutiva con significativi sviluppi; che in definitiva il giudizio collegiale si rilevava a tratti incompleto nell’analisi in relazione ai titoli, contraddittorio tra premesse positive ed esito negativo della valutazione, poco chiaro nel riportare le posizioni dei singoli commissari, a loro volta generiche, carente di una sintesi coerente nel dover ricondurre ad unità le posizioni predette.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4952/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)