Nell’ambito della procedura in cui la la Commissione Nazionale è stata chiamata a confermare in ruolo (o meno) uhn ricercatore al termine del triennio, nel rendere il proprio giudizio, si sarebbe soffermata soltanto sul criterio della pubblicazione dei lavori, che non assumerebbe rilievo dirimente nella valutazione in questione.L’art. 31, comma 2, del d.P.R. 382/1980 prevede, infatti, che la commissione valuta “l’attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio”, a conferma di ciò il successivo art. 32, nell’individuare i compiti dei ricercatori, afferma che essi “contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali”. Nel caso in esame, invece, la Commissione nazionale ha espresso un giudizio negativo soffermandosi sul numero (ritenuto esiguo) dei lavori svolti, sui contenuti della pubblicazione presentata ai fini della valutazione, considerandola connotata da “scarsi elementi di originalità”, e sulla sua collocazione editoriale valutata come “appena sufficiente”.
Il giudizio non reca alcun accenno alla attività di ricerca scientifica e a quella didattica, indicate espressamente dall’art. 31 del citato d.P.R. 382/1980, il che conferma il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto dall’interessato.
Alla stregua di tali considerazioni, è proprio una adeguata motivazione in ordine ai suddetti aspetti che si presenta del tutto carente nel giudizio della Commissione, che non ha nemmeno dato conto delle ragioni per cui ha inteso discostarsi dal giudizio positivo espresso in precedenza dalla facoltà.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2018, n. 6474
Procedimento per la conferma dei ricercatori-Obbligo di motivazione
N. 06474/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05533/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5533 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calciano, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Lo Pinto, [#OMISSIS#] Novara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna 32;
contro
Università degli Studi “Roma Tre”, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;
Dip.To di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre” non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto rettorale rep. n. 411/2017 prot. n. 41242 del 10.4.2017, con il quale è stata disposta la cessazione con effetto immediato del dott. Calciano dal ruolo di ricercatore non confermato in servizio presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: i) la nota prot. n. 41369/2017 del 10.4.2017 con la quale il Responsabile dell’Area del Personale dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre” ha comunicato al dott. Calciano la sua cessazione dal servizio in forza del D.R. prima citato; ii) le note prot. nn. 92890 del 7.10.2016 e 28208 del 20.2.2017, nonché la comunicazione dell’11.1.2017, conosciute soltanto per estremi per essere le stesse citate nel D.R. impugnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22.1.2018
per l’annullamento
– del verbale della “Commissione Giudicatrice per i giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R.11.7.1980, n. 382 – Settore scientifico- disciplinare SECS-P/01-Economia Politica” del 20.9.2017 e di tutti i suoi allegati trasmessi via pec in data 5.12.2017, contenenti il “parere sfavorevole alla conferma del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calciano nella qualifica attuale di Ricercatore”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, la nota dell’Ufficio Legale dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre” di cui alla email del 20.12.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “Roma Tre”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. V. Novara e per l’Università degli Studi Roma Tre l’Avv. A. [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.R. 1206/2012 prot. n. 21611 del 25.7.2012 il dott. Calciano è stato nominato ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P0/1 (economia politica) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre” con decorrenza giuridica ed economica dal 1.7.2012.
Premesso quanto sopra il ricorrente espone:
– che il primo triennio di attività è scaduto l’1.7.2015;
– che nell’approssimarsi della scadenza del triennio, nessun ufficio amministrativo o organo universitario avrebbe avviato la procedura di conferma del ricorrente;
– che in data 14.9.2016 avrebbe ricevuto una email del Direttore del Dipartimento di Economia, con la quale lo stesso comunicava che l’Area del Personale di Roma Tre gli aveva “ricordato poco tempo fa […] che il tuo triennio di conferma è scaduto ormai già da svariati mesi” e invitava dunque il ricorrente a presentare una relazione sull’attività svolta “entro lunedì 19”;
– che, nonostante lo stringente termine assegnato (di cinque giorni) ha trasmesso la relazione chiesta, consentendo al Consiglio di Dipartimento in data 21.9.2016 di pronunciarsi positivamente sulla sua conferma in ruolo;
– che ha continuato a svolgere la propria attività (sessioni di esami, lezioni, seguito tesisti ecc.), senza ricevere dagli uffici universitari ulteriori istruzioni;
– che due delle note di sollecito (nota prot. 92890 del 7.10.2016 e nota prot. n. 28208 del 20.2.2017,) menzionate nell’atto impugnato non sarebbero state ricevuta dal ricorrente via email, tramite raccomandata, o via pec;
– che egli non sarebbe stato in grado di prendere visione – per un inconveniente tecnico nel funzionamento della mail box sia pec che ordinaria – della comunicazione dell’11.1.2017 recapitata nella casella di posta elettronica certificata a lui intestata.
Con il D.R. del 10.4.2017 l’Università resistente ha disposto la cessazione dal ruolo di ricercatore non confermato del dott. Calciano, sul presupposto che “in data 1 luglio 2017, il dott. Calciano compirà 5 anni di servizio, che rappresentano il massimo degli anni riconosciuti dal D.P.R. 382/1980 per l’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, senza essersi sottoposto al giudizio e, in caso fosse stato negativo, aver avuto accordato un ulteriore biennio di servizio per ripetere nuovamente la procedura di conferma in ruolo” e che “la condotta assunta dal ricercatore di sottrarsi volontariamente e ripetutamente alla valutazione della Commissione ai fini della conferma e del conseguente inquadramento nel ruolo organico dei ricercatori confermati, rende impossibile procedere al perfezionamento dell’assunzione in ruolo”.
Al ricorrente, inoltre, sarebbe stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell’art. 84 del d.P.R. n. 3/1957, richiamato nel provvedimento impugnato.
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 382/1980. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 l. 240/2010, 78 e 84 del d.P.R. 3/1957, 87 e 89 RD 1592/1933. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1-8 del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei docenti dell’Università degli Studi di Roma Tre. Violazione dei fondamentali principi di buon andamento, correttezza, buona fede ed affidamento. Eccesso di potere per errore di fatto ed erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Incompetenza. Violazione dei principi di legalità, di tassatività e di proporzionalità. Difetto di motivazione.
Le motivazioni a sostegno della mancata conferma (la prima legata alla mera decorrenza di un termine massimo di servizio – tre anni più due e la seconda di natura sanzionatorio/disciplinare, per essersi il dott. Calciano sottratto al giudizio della Commissione nazionale) sarebbero illegittime sulla base della prassi vigente in tutte le Università italiane, per la conferma in ruolo del ricercatore.
Ai sensi del citato art. 31 del d.P.R. n. 382/1980, la Commissione nazionale sarebbe l’unico organo competente a decidere se il ricercatore universitario sia meritevole, o meno, di transitare in via definitiva nella dotazione organica dell’Università.
Il mero decorso del primo triennio di servizio del ricercatore, ovvero dell’eventuale successivo biennio, non potrebbe comportare di per sé la cessazione del ricercatore del ruolo, se non è intervenuto il giudizio della Commissione.
In mancanza di una pronuncia della Commissione nazionale sulla conferma del dott. Calciano, egli avrebbe dovuto essere trattenuto in servizio fino a quando l’organo competente non si fosse pronunciato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 382/1980.
Ciò anche in base al combinato disposto del citato art. 31, co. 4, e dell’art. 120 del d.P.R. 382/1980 i quali prevedono che, nel caso in cui il ricercatore che non supera il giudizio di conferma si avvalga della facoltà di chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, lo stesso venga mantenuto in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza fino a quando l’apposita commissione non si sia pronunciata sulla domanda.
In ogni caso l’Università non avrebbe potuto far cessare dal ruolo il dott. Calciano tre mesi prima della scadenza di tale termine (previsto per il 1.7.2017).
Inoltre l’istante non avrebbe ricevuto alcuna la comunicazione formale in quanto: la raccomandata a/r sarebbe tornata al mittente per non essere stata consegnata al destinatario; l’Università non avrebbe ricevuto la conferma di lettura delle pec da parte del destinatario.
L’Università ha consentito al dott. Calciano il proseguimento della sua attività didattica e scientifica fino al giorno in cui ha comunicato il DR impugnato, in violazione dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza che informano l’agere amministrativo.
Il D.R. del 10.4.2017 sarebbe illegittimo anche nella parte in cui decreta la cessazione dal ruolo del dott. Calciano, ai sensi dell’art. 84 DPR 3/1957, irrogando in fatto una destituzione per ragioni sanzionatorie/disciplinari.
Il dott. Calciano non si sarebbe sottratto volontariamente al giudizio della Commissione, avendo ottemperato all’invito del Direttore del Dipartimento di relazionare sulla propria attività didattica e scientifica in appena cinque giorni.
La sanzione non sarebbe stata preceduta dall’apposita procedura disciplinare prevista dall’art. 10 l. 240/2010 e dal relativo Regolamento “per l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei docenti dell’Università degli studi di Roma Tre”.
Né ricorrerebbero i presupposti previsti dagli artt. 78 e 84 del d.P.R. 3/1957 o quelli della normativa speciale in tema di destituzione dei docenti universitari di cui agli artt. 87 e 89 RD 1592/1933, nonché all’art. 3 del Regolamento disciplinare dell’Università.
La sanzione irrogata al dott. Calciano violerebbe inoltre il principio di proporzionalità.
Con ordinanza n. 3432/2017 del 6.7.2017, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare disponendo che il ricorrente venisse sottoposto, nelle more della conclusione del presente giudizio, “al giudizio di conferma previsto dal citato art. 31 del d.P.R. n. 382/1980 da parte della commissione nazionale ivi prevista, da svolgersi entro il mese di settembre 2017”.
La Commissione Nazionale ha reso il proprio parere sfavorevole alla conferma del dott. Calciano nel ruolo dei ricercatori.
Avverso tale giudizio, l’istante ha quindi proposto motivi aggiunti depositati il 22.1.2018, con i quali deduce: Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 382/1980. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Manifesta irragionevolezza.
Il giudizio della Commissione impugnato sarebbe erroneo in quanto dalla documentazione agli atti e dal suo curriculum emergerebbe che lo stesso, nel triennio in considerazione, avrebbe svolto attività di ricerca scientifica e didattica, adempiendo ai propri doveri accademici.
Egli vanterebbe due pubblicazioni in curatela (una edita da Palgrave Macmillan, principale editore internazionale di opere scientifiche), la redazione di una consistente materiale didattico e un elevato numero di manoscritti di carattere scientifico.
Pertanto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 382/1980, avrebbe meritato di essere confermato nei ruoli dei ricercatori, vantando 12 pubblicazioni in un periodo che ricade poco fuori di quello di valutazione (alcune di pochi mesi, ad esempio la n. 2 e la n. 3 della Sezione Published Papers del curriculum).
La Commissione Nazionale si sarebbe limitata ad osservare che il dott. Calciano possiede nel triennio soltanto due pubblicazioni, riconoscendo come preminente un requisito (la pubblicazione dei lavori) al quale invece l’art. 31 del d.P.R. 382/1980 non attribuirebbe, nell’ambito del giudizio di conferma dei ricercatori, alcuna specifica rilevanza, assegnando alla Commissione solo il compito di verificare che il ricercatore abbia correttamente adempiuto ai propri doveri accademici nel triennio in considerazione, e dunque che lo stesso abbia svolto attività di ricerca e didattica.
Il dott. Calciano avrebbe dimostrato di avere svolto correttamente e proficuamente tutti i propri doveri accademici, essendo stato docente titolare del corso di microeconomia del primo anno delle lauree triennali, avendo svolto circa 300 esami per anno accademico e avendo predisposto numerose dispense per gli studenti di tale corso.
Il dott. Calciano, inoltre, è stato Docente Guida di due dottorandi del XXIX Ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in Economia, redigendo materiale didattico.
La Commissione Nazionale non avrebbe indicato le ragioni per cui le ricerche svolte dal dott. Calciano sarebbero state poco originali e l’ultimo lavoro pubblicato sarebbe stato appena sufficiente.
La Commissione Nazionale avrebbe reso il parere negativo sulla conferma del dott. Calciano, senza tuttavia concedere allo stesso la possibilità di essere ammesso ad un secondo giudizio alla fine di un ulteriore biennio di attività, in base all’art. 31 DPR 382/1980.
L’università di Roma Tre si è costituita in giudizio per resister e al ricorso e ai motivi aggiunti.
All’udienza dell’11 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è fondato.
In base alla disciplina vigente (di cui all’art. 31 d.P.R. n. 382/1980) la procedura di conferma in ruolo del ricercatore è affidata ad una Commissione nazionale che verifica l’idoneità dei soggetti che maturano il triennio di servizio.
L’art. 31 del d.P.R. n. 382/1980 si limita a stabilire che “I ricercatori universitari, dopo tre anni dall’immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato…”.
Dal predetto quadro normativo appare logico ritenere che l’ateneo, presso cui prestano servizio i ricercatori, debba in primo luogo comunicare al Ministero e alla Commissione nazionale i nomi di coloro che devono essere sottoposti a giudizio di conferma in ruolo e, in secondo luogo, avvisare tempestivamente della scadenza del triennio di servizio gli interessati, affinché predispongano una relazione sulla attività didattica e scientifica svolta, che dovrà essere poi presentata al Consiglio di Dipartimento perché questo esprima il proprio parere sulla conferma in ruolo del ricercatore.
Tale parere, in seguito, deve essere trasmesso dall’Università alla Commissione nazionale.
La Commissione nazionale adotterà, quindi, il giudizio finale definitivo in ordine alla conferma del ricercatore, ovvero il suo trattenimento in servizio per altri due anni, all’esito dei quali una nuova Commissione nazionale sarà chiamata a pronunciarsi ulteriormente.
Premesso quanto sopra, dalla documentazione agli atti non è possibile desumere con assoluta certezza che nonostante le comunicazioni inviate dall’ateneo al docente, quest’ultimo abbia effettivamente ricevuto notizia dell’avvio della procedura di conferma e dell’obbligo di presentare la relazione sui primi tre anni di ricerca svolti.
E’ pur vero che nel quadro di fiducia e collaborazione che normalmente intercorre tra i docenti e gli uffici amministrativi degli atenei il ricorrente, essendo a conoscenza della scadenza del triennio si sarebbe potuto attivare al fine di conoscere (e svolgere) gli adempimenti richiesto per la propria conferma in ruolo, come sostiene la difesa dell’Università: tuttavia la disciplina è inequivoca nell’attribuire agli uffici dell’ateneo il compito di avviare la procedura e quindi di avvisare in moto tempestivo ed efficace gli interessati.
Nel caso di specie sulla base degli elementi analiticamente descritti in atti non è possibile affermare con assoluta certezza (come anticpato) che il ricercatore abbia ricevuto formale comunicazione dell’avvio della procedura da parte dell’Università, prima della email inviata dal Direttore del Dipartimento di Economia in data 14.9.2016, con il quale si ricordava all’interessato della scadenza del triennio di conferma, invitandolo a presentare una relazione sull’attività svolta “entro lunedì 19”.
Allo stesso modo non è possibile imputare al medesimo ricorrente (che aveva nel frattempo ottenuto il parere positivo sulla sua conferma in ruolo dal Consiglio di Dipartimento) la mancata tempestiva trasmissione dei titoli e delle pubblicazioni ai Commissari della Commissione nazionale, che si sarebbe dovuta esprimere sulla sua conferma, in quanto non risulta dimostrato che le email inviate (in via ordinaria) all’istante in data 7.10.2016 e 26.10.2016, siano state ricevute dal candidato.
Tutto ciò non senza considerare che, in base alla esigua disciplina vigente, tale trasmissione incombe sugli uffici amministrativi dell’Università.
Infine non vi è nemmeno alcuna certezza in ordine alla effettiva ricezione dei solleciti inviati dall’ateneo al ricorrente (nota prot. 92890 del 7.10.2016; comunicazione via pec a mail ordinaria dell’11.1.2017 e nota prot. n. 28208 del 20.2.2017; raccomandata inviata all’indirizzo di Viale Africa 120, Roma) in virtù delle pertinenti censure esposte dall’istante, ribadite nelle successive memorie presentate nel corso del giudizio.
Venendo all’esame dei motivi aggiunti depositati il 22.1.2018, merita adesione la tesi del ricorrente secondo cui la Commissione Nazionale, nel rendere il proprio giudizio, si sarebbe soffermata soltanto sul criterio della pubblicazione dei lavori, che non assumerebbe rilievo dirimente nella valutazione in questione.
L’art. 31, comma 2, del d.P.R. 382/1980 prevede, infatti, che la commissione valuta “l’attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio”, a conferma di ciò il successivo art. 32, nell’individuare i compiti dei ricercatori, afferma che essi “contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali”.
Nel caso in esame, invece, la Commissione nazionale ha espresso un giudizio negativo soffermandosi sul numero (ritenuto esiguo) dei lavori svolti, sui contenuti della pubblicazione presentata ai fini della valutazione, considerandola connotata da “scarsi elementi di originalità”, e sulla sua collocazione editoriale valutata come “appena sufficiente”.
Il giudizio non reca alcun accenno alla attività di ricerca scientifica e a quella didattica, indicate espressamente dall’art. 31 del citato d.P.R. 382/1980, il che conferma il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto dall’interessato.
Alla stregua di tali considerazioni, è proprio una adeguata motivazione in ordine ai suddetti aspetti che si presenta del tutto carente nel giudizio della Commissione, che non ha nemmeno dato conto delle ragioni per cui ha inteso discostarsi dal giudizio positivo espresso in precedenza dalla facoltà.
In conclusione il ricorso introduttivo deve essere accolto con conseguente ammissione del ricorrente al giudizio della Commissione nazionale.
Allo stesso modo devono essere accolti i motivi aggiunti con conseguente annullamento del “parere sfavorevole alla conferma del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calciano nella qualifica attuale di Ricercatore” reso dalla “Commissione Giudicatrice per i giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R.11.7.1980, n. 382 – Settore scientifico- disciplinare SECS-P/01-Economia Politica” nella seduta del 5.12.2017.
Sussistono giusti motivi – in ragione della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni trattate – per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, ammette il ricorrente al giudizio della Commissione nazionale;
– accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il “parere sfavorevole alla conferma del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calciano nella qualifica attuale di Ricercatore” reso dalla “Commissione Giudicatrice per i giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R.11.7.1980, n. 382 – Settore scientifico- disciplinare SECS-P/01-Economia Politica” nella seduta del 5.12.2017;
– compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 12/06/2018