TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 2782

​Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Violazione principio anonimato

Data Documento: 2018-03-12
Area: Giurisprudenza
Massima

In ossequio al noto principio, a carattere generale, di strumentalità delle forme (di cui sono espressione anche gli articoli 21 octies e 21 nonies della  legge  7 agosto 1990, n. 241) secondo cui – oltre doversi evitare inutili aggravi procedurali – l’invalidità di un atto può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187; Id., 5 luglio 2005, n. 3716 e 23 marzo 2004, n. 1542; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1168; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 31 dicembre 2005, n. 15180).

In tale contesto, l’omessa sottoscrizione della scheda anagrafica deve ascriversi a mera irregolarità sanabile; di conseguenza, la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di di ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, riconoscimento del giusto titolo della ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione (vedi, in termini, TAR Lazio,Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10922; Id., 27 dicembre 2017, n. 12650; 29 gennaio 2018, n. 1034).

Contenuto sentenza

N. 02782/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10687/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10687 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, n. 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione D’Aula della Prova di Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina Chirurgia Odon. Protesi Dentaria, Consorzio Interuniversitario del Calcolo Automatico – Cineca non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Scalzo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rubino, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
Chiara [#OMISSIS#] non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento con cui è stata annullata la prova di ammissione del ricorrente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, conosciuto il 29.9.16 in seguito alla pubblicazione nell’area riservata del sito “universitaly.it”, nonché dei relativi atti presupposti; – risarcimento danni –
– del D.M. 546/2016 avente ad oggetto “Bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato alla facoltà di medicina e chirurgia a.a. 2016/2017”;
– del Decreto Rettorale n. 2864/2016 del 6 luglio 2016 dell’Università di Palermo che regola la procedura in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Palermo e di Scalzo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. M.B. [#OMISSIS#], per Scalzo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] l’Avv. E. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. G. Rubino e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame (R.G. n. 10687/16), depositato il 4 ottobre 2016, sono stati impugnati l’annullamento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontaiatria, svolta dall’attuale ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché il decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016 e l’art. 8, lett. c) del bando di concorso di Ateneo, nella parte in cui imponevano a pena di esclusione l’obbligo di sottoscrivere la scheda anagrafica, finalizzata all’individuazione di ogni singolo concorrente dopo la correzione della prova scritta in questione.
Con la medesima impugnativa si chiedeva inoltre l’inserimento in graduatoria del medesimo ricorrente, per l’ammissione al corso di laurea di cui trattasi in base alla votazione riportata (85,1/90), nonché la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Nel ricorso si ricostruivano sinteticamente le varie fasi della procedura concorsuale, che prevedeva la soluzione di quesiti a risposta multipla e la separata compilazione di una scheda anagrafica, contenente i dati identificativi di ciascun concorrente, con applicazione su detta scheda e sul modulo, contenente le risposte ai quesiti, di un identico codice a barre, tale da consentire di per sé l’abbinamento del predetto modulo alla scheda nominativa del candidato, una volta effettuata la correzione.
Su tale base l’intervenuto annullamento della prova – svolta con esito positivo dal ricorrente – veniva censurato deducendo che la mancata sottoscrizione della scheda costituirebbe una omissione formale e regolarizzabile.
L’Amministrazione intimata resisteva formalmente all’accoglimento dell’impugnativa.
Si è costituita in giudizio, altresì, Scalzo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], candidata che ha superato la procedura selettiva in esame e iscritta al corso di laurea in medicina e chirurgia, che con memoria ha eccepito la infondatezza del ricorso.
Le ragioni difensive prospettate erano valutate positivamente nella fase cautelare del giudizio, rilevandosi già con decreto monocratico n. 5959 del 6 ottobre 2016, confermato in sede collegiale con ordinanza n. 6885 del 2 novembre 2016, “il carattere meramente formale della causa di esclusione segnalata e della relativa inidoneità ad incidere, ad un primo sommario esame, sull’identificazione del candidato”.
Veniva pertanto disposta l’ammissione “con riserva” del ricorrente nella graduatoria di merito – con invito alla regolare instaurazione del contraddittorio (in base alla graduatoria nominativa che l’Amministrazione avrebbe dovuto rendere disponibile) – con fissazione della data di trattazione nel merito dell’impugnativa.
In vista dell’udienza in questione, tuttavia, con memoria depositata il 9 gennaio 2018 la difesa dell’interessato ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Nella situazione in esame, non avendo l’Amministrazione operato, in via di autotutela, alcuna caducazione dell’esito della prova selettiva svolta dal ricorrente, né delle relative disposizioni presupposte (decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016 e art. 4 del bando di concorso di Ateneo) – pure ritualmente impugnate in parte qua – non possono evidentemente ravvisarsi, nell’interesse del medesimo ricorrente, cessazione della materia del contendere, o improcedibilità dell’impugnativa.
Per le ragioni esposte è stata effettuata integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti gli iscritti nella graduatoria di merito impugnata e, su tale base, la causa è passata in decisione.
Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento, atteso che in base all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di processo amministrativo e di accesso ai documenti), come successivamente modificata ed integrata, con particolare riguardo al secondo comma, “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.
Quanto sopra, quale espressione del noto principio, a carattere generale, di strumentalità delle forme (di cui sono espressione anche gli articoli 21 octies e 21 nonies della stessa legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15 del 2005), secondo cui – oltre doversi evitare inutili aggravi procedurali – l’invalidità di un atto può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187; 5 luglio 2005, n. 3716 e 23 marzo 2004, n. 1542; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1168; TAR Lazio, Roma, sez. I, 31 dicembre 2005, n. 15180).
Nella situazione in esame, come già in precedenza specificato, per l’immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2016/2017, l’Amministrazione aveva disposto la sottoscrizione autografa, a pena di annullamento, della scheda anagrafica contenente i dati identificativi di ciascun concorrente: scheda finalizzata a consentire l’attribuzione del risultato della prova dopo la correzione dei moduli, contenenti le risposte ai quesiti a risposta multipla, con utilizzo di tali risultati per la successiva formazione di una graduatoria di merito nazionale, finalizzata a detta immatricolazione.
Il ricorrente – pur avendo ottenuto un risultato tale, da renderlo senz’altro idoneo – è stato escluso dalla selezione con annullamento del risultato conseguito, solo per avere dimenticato la predetta sottoscrizione: quanto sopra, senza che fosse stata in alcun modo impedita o resa incerta l’identificazione dello stesso, grazie al codice a barre apposto sia sulla scheda anagrafica che sul modulo delle risposte.
In tale contesto – dovendo l’omessa sottoscrizione ascriversi a mera irregolarità sanabile – la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
Pur potendo, infatti, la sottoscrizione di cui trattasi considerarsi dirimente per evitare eventuali contestazioni, le modalità di consegna degli elaborati (con apposizione dell’etichetta, contenente il codice a barre, da parte dello stesso concorrente, alla presenza dei commissari di esame) rendeva del tutto improbabile che dette contestazioni intervenissero, come, in effetti, non risultano intervenute in questo e in alcun altro caso analogo; a tale riguardo, del resto, la stessa Amministrazione non ha fornito convincenti rappresentazioni dei modi, attraverso i quali la mera, omessa sottoscrizione della scheda potesse concorrere a supposte manipolazioni dei moduli, soggetti a correzione automatica tramite lettore ottico, in una sede diversa da quella in cui sono rimaste custodite le schede anagrafiche.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo e con assorbimento dell’istanza risarcitoria proposta in via subordinata; quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del vizio procedurale comunque rilevato, benché a carattere non invalidante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016, nella parte in cui dispone annullamento della prova d’esame per mancata sottoscrizione della scheda anagrafica, nonché del conforme art. 8, lett. c) del Decreto Rettorale n. 2864/2016 del 6 luglio 2016 dell’Università di Palermo e del conseguente, intervenuto annullamento della prova di ammissione sostenuta dal ricorrente;
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 12/03/2018