Costituisce attività non autorizzata (e, invero, non autorizzabile in generale) l’esame e il riordino dei titoli dei candidati, l’attribuzione di punteggi in corrispondenza dei titoli, la predisposizione di una puntuale bozza di verbale, tutti adempimenti riservati alla Commissione, rispetto ai quali è innegabile che la condotta del ricorrente finisca per assumere i caratteri dell’interferenza illegittima.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2019, n. 3306
Procedura concorsuale posto Professore-Attività non autorizzata-Sanzione disciplinare
N. 03306/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04804/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4804 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] n.1;
contro
Universita’ degli Studi Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione
del decreto rettorale n.-OMISSIS-, recante sanzione disciplinare di sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per mesi due, con perdita dell’anzianità di servizio e interdizione da incarichi istituzionali universitari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori Avv. L. [#OMISSIS#] ed il Procuratore dello Stato M. D'[#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con Decreto Rettorale n. 2292 del 29.7.2015 (doc.7 ric.), l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” indiceva una procedura selettiva di chiamata per un posto da ricercatore a tempo determinato, Tipologia B, da assumere presso il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico disciplinare SECS-P/08.
Con successivo Decreto Rettorale n. 998 del 6.4.2016 (doc. 9 ric.), veniva costituita la Commissione giudicatrice composta, quanto ai componenti effettivi, dai professori: -OMISSIS-, quest’[#OMISSIS#] in seguito dimessosi e subito dopo sostituito dal prof. -OMISSIS-, per effetto del D.R. n. 998 del 6.4.2016.
Incardinatasi la Commissione ed iniziati i lavori di sua competenza, con email del 29.7.2016, il [#OMISSIS#] prof.-OMISSIS-trasmetteva al prof. -OMISSIS- (odierno ricorrente), docente ordinario presso la Facoltà di Economia de “La Sapienza” (estraneo alla Commissione giudicatrice e privo di qualsiasi ruolo [#OMISSIS#] procedura di concorso in oggetto), una delega (anticipata anche all’Area Risorse Umane dell’Università, competente a gestire il concorso sopra menzionato), ove testualmente dichiarava (doc. 14 ric.): “Il Sottoscritto, Professor-OMISSIS- Ordinario di Economia e gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, [#OMISSIS#] della Commissione nominata per la PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA B INDETTA CON D.R. N.2292/2015 DEL 29.07.2015 PER IL SSD SECS-P/08 – SC 13/B2 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA delega il Professor -OMISSIS- a ritirare presso gli uffici competenti il materiale depositato dai candidati alla procedura stessa, al fine di poterlo poi inviare ai Commissari. Pavia, 28 luglio 2016”.
I lavori della Commissione proseguivano, quindi, con la valutazione dei curricula dei candidati fino alla riunione finale del 20 ottobre 2016, quando, al [#OMISSIS#] delle attività di sua pertinenza, la Commissione stessa individuava [#OMISSIS#] dott.ssa -OMISSIS-il candidato più meritevole (vedi la Relazione finale 24.10.2016, doc. 19 ric.).
Sono state, invero, le modalità in cui il prof. -OMISSIS-ha esercitato concretamente la citata delega ad avere determinato, una volta terminate le operazioni valutative, l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico.
Infatti, a seguito dell’esposto (con richiesta di revisione in autotutela dell’esito del concorso) presentato all’Ateneo da un candidato non vincitore in data 21.11.2016 (quando i lavori della Commissione erano ormai terminati) e dopo avere acquisito ulteriori informazioni, il Delegato del Rettore, titolare del potere di iniziativa disciplinare, trasmetteva al Prof.-OMISSIS-, in data 20.12.2016 (con nota prot. 89038), l’avviso di avvio di procedimento disciplinare ove si contestava al medesimo docente:
“1) Di avere acquisito dati relativi ai prodotti scientifici presentati dai candidati e relativi ai lavori della commissione di cui egli non era componente e ciò in evidente violazione del segreto d’ufficio. Quei dati non potevano infatti essere comunicati ad estranei; né tanto meno potevano essere utilizzati per fornire dall’esterno elementi volti a condizionare le singole valutazioni ed il giudizio finale che la commissione doveva formulare; 2) Di avere predisposto ed inviato ai commissari quattro giorni prima della terza riunione della commissione di concorso, una bozza del verbale numero 3, interferendo illegittimamente nei lavori della stessa commissione. [#OMISSIS#] marginali differenze, la bozza del Prof. -OMISSIS-è stata ricalcata nel verbale che la commissione ha adottato. In particolare la bozza dava atto che il candidato-OMISSIS-era stato escluso dalla valutazione comparativa, sulla base di notizie di cui lo scrivente non poteva legittimamente disporre. Inoltre il Prof. -OMISSIS-fissava l’orario della riconvocazione. Si tratta di un’anticipazione che è stata puntualmente ricalcata dalla commissione. Allo stesso modo, la valutazione comparativa finale, in base alla quale risulta vincitrice la candidata-OMISSIS-, se pur non motivata con un analitico rinvio ai criteri di valutazione in concreto applicati, sembra corrispondere alla comparazione proposta dal Prof.-OMISSIS-”.
Acquisite in data 28.12.2016 le dettagliate controdeduzioni dell’incolpato e, successivamente, in data 3.1.2017, le osservazioni dei membri della Commissione giudicatrice, ascoltato poi personalmente, in data 4.1.2017, il prof.-OMISSIS-, con nota prot. n. 2184 del 13.1.2017 (doc. 5 ric.) il Delegato del Rettore inviava gli atti del procedimento al Collegio di Disciplina, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari (D.R. n. 662 del 2.3.2015) e proponeva, contestualmente, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per due mesi.
Dopo avere nuovamente sentito l’interessato il 20.2.2017, il Collegio di Disciplina, [#OMISSIS#] seduta del 20.3.2017 (doc. 4 ric.), ha deliberato nei confronti del prof. -OMISSIS-“…l’applicazione di mesi due di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 3, del vigente Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina emanato con D.R. n.662 del 2.03.2015, nonché dell’art.2 lett. b) della Declaratoria emanata con D.R. n.663/2015 del 2.03.2015, cui si aggiunge la sanzione accessoria dell’interdizione da incarichi istituzionali per il periodo di sospensione, in combinato disposto con gli artt.87 n.2 e 89 T.U. n.1592/1933”.
Ad avviso del Collegio di Disciplina, infatti, le argomentazioni a discolpa fornite dal ricorrente non sarebbero fondate in quanto: – la delega del [#OMISSIS#] della Commissione Prof. Cotta [#OMISSIS#] al Prof. -OMISSIS-aveva ad oggetto solo il ritiro dei documenti; – l’Ufficio non aveva ragione di opporre al Prof. -OMISSIS-ragioni di segretezza “dal momento che, al momento del ritiro, la segretezza non poteva essere stata violata”; – la bozza del verbale n. 3 predisposta dal Prof. -OMISSIS-costituirebbe comunque una interferenza a prescindere dal fatto che essa non corrisponda al verbale n. 3, poi effettivamente elaborato dalla Commissione, in quanto, ai fini disciplinari, sarebbe sufficiente la mera potenzialità dell’interferenza.
La decisione è stata comunicata all’interessato e trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo che, in data 4.4.2017, ha deliberato l’irrogazione della sanzione, dando mandato al Prorettore vicario di determinarne la decorrenza (doc.2).
La sanzione, infine, è stata disposta con Decreto Rettorale n.1196 prot. n.34676 del 10.5.2017 (doc.1 ric.), con decorrenza dall’1.6.2017 (e fino al 31.7.2017).
Eseguito l’accesso [#OMISSIS#] atti, con ricorso notificato in data 25.5.2017 e in pari data depositato, il prof. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, a suo avviso illegittimo per i motivi così articolati come segue:
Primo Motivo. “Violazione e falsa applicazione: – degli artt.87, 88 e 89 del R.D. 31-8-1933, n.1592 (doc.34); – dell’art.10 della legge 30-12-2010, n.240 (doc.35); – del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di cui al Decreto Rettorale n.662 del 2-3-2015 (doc.36); – del Decreto Rettorale n.663 del 2-3-2015 recante declaratoria delle condotte disciplinarmente rilevanti (doc.37); – dell’art.3 della legge n.241/1990 per difetto o insufficienza di motivazione. Eccesso di potere per incongruità, mancata valutazione di presupposti essenziali, manifeste illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà”: secondo il ricorrente, nessuna delle fonti normative dichiaratamente applicate dall’Ateneo (cfr. artt. 87, 88 e 89 del R.D. 31.8.1933, n.1592; art.10 della legge 30.12.2010 n. 240; Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari di cui al D.R. n.662/2015 e declaratoria delle condotte disciplinarmente rilevanti di cui al D.R. n. 663/2015) consente di ricavare la condotta addebitata al ricorrente e, soprattutto, non sarebbe possibile rinvenire alcuna corrispondenza tra la condotta imputata al ricorrente e la sanzione prescelta; più precisamente, sottolinea il ricorrente, la declaratoria delle condotte passibili di sospensione è indicata al punto n.2 del D.R. n.663/2015: “Sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno (art.89 R.D. 31/8/1933 n.1592) 2a) Sospensione fino a 1 mese – infrazioni già oggetto di censura, se ulteriormente ripetute. 2b) Sospensione da 1 a 4 mesi – comportamenti ripetuti di cui al punto 2a), tali da arrecare discredito all’istituzione universitaria; – atti che ledano la dignità e la credibilità della funzione docente; – condotte incompatibili con lo status di docente o in conflitto di interesse con l’Istituzione universitaria, anche nell’esercizio di attività professionale”; la condotta del ricorrente non rientrerebbe in nessuna delle fattispecie elencate/tipizzate dalla [#OMISSIS#] regolamentare né dall’art. 89 R.D. 31.8.1933, n.1592, non potendosi parlare di “grave insubordinazione”, né di “abituale mancanza ai doveri di ufficio”, né della “abituale irregolarità di condotta”, (trattandosi di fatto circoscritto e non abituale); non vi sarebbe, infine, in conseguenza del fatto addebitato alcuna lesione della “dignità o dell’onore del professore”; in alternativa, ove non si ritenessero violate le specifiche disposizioni sopra menzionate, dovrebbe comunque essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, poiché: non sarebbe emersa alcuna anomalia [#OMISSIS#] consegna dei documenti dal ricorrente alla Commissione; è stata riconosciuta l’irrilevanza dell’operato del docente sul risultato del concorso;
Secondo Motivo. “Violazione e falsa applicazione dell’art.10 della legge 30-12-2017, n.240”: l’art.10, comma 2 della legge n.240/2010 stabilisce che “L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’art.87 del testo unico… 1933, n.1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta”.
Poiché [#OMISSIS#] specie il Rettore ha conosciuto i fatti oggetto del procedimento disciplinare in data 21.11.2016 (giorno della comunicazione della segnalazione da parte del candidato) mentre la trasmissione degli atti al Collegio di Disciplina è avvenuta solo in data 13.1.2017, con prot. n.2184 (doc.5 ric.), non sarebbe stato rispettato l’anzidetto [#OMISSIS#] di legge di trenta giorni.
Si è costituita per resistere al ricorso, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, la quale si è opposta all’accoglimento del ricorso, sulla base degli argomenti articolati con dettagliata relazione difensiva, corredata da documenti.
All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 21.6.2017, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha accolto l’istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente, ritenendo prevalente l’esigenza di mantenere la “res adhuc integra” fino alla definizione del ricorso nel merito.
Quindi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2018, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita di essere accolto.
Invero, l’istruttoria documentale svolta [#OMISSIS#] presente causa ha permesso di confermare le principali risultanze di fatto su cui il provvedimento disciplinare appare fondato. Risultano, in particolare, confermati dai documenti acquisti al giudizio e, in parte, dalle stesse ammissioni del ricorrente, le seguenti decisive circostanze:
i. il prof. -OMISSIS-era (pacificamente) soggetto estraneo alla procedura di concorso [#OMISSIS#] quale si innesta le vicenda per cui è causa;
ii. la delega conferitagli dal [#OMISSIS#] della Commissione con la email del 29.7.2016 (il cui testo è integralmente trascritto [#OMISSIS#] superiore narrativa in fatto) ha un oggetto strettamente limitato al ritiro della documentazione presso il competente Ufficio universitario e alla trasmissione di essa ai componenti della Commissione (e non poteva legittimamente concepirsi altra tipologia di delega, stante il carattere riservato dei documenti da sottoporre all’esclusivo esame dei valutatori nominati);
iii. il fatto che la documentazione fosse in formato elettronico e non cartaceo non attribuiva di per sé alcuna legittimazione o potere in capo al delegato di verificarne la conformità o la completezza, trattandosi di accertamenti, anch’essi, riservati alla Commissione;
iii. è altresì incontestato che il ricorrente non si è limitato alla mera trasmissione documentale né alla verifica del suo contenuto ma, al contrario, ha predisposto una bozza del verbale n. 3, ivi individuando e comunicando i punteggi da attribuire ai vari candidati in corrispondenza dei titoli posseduti, alla luce della classificazione delle riviste operata in generale dall’ANVUR; vi è sostanziale corrispondenza tra la bozza predisposta dal Prof. -OMISSIS-inviata ai commissari in data 10 settembre 2016, con il titolo “Verbale n.3” e il verbale depositato dalla Commissione con lo stesso numero, relativo alla riunione del 14 settembre 2016 (vedi avviso di avvio del proc. del 20.12.2016, doc. 6 ric.; verbale della seduta del Collegio di Disciplina del 20.3.2017, doc. 4 ric.);
iv. più precisamente, la bozza era integrata da informazioni sulle pubblicazioni presentate dai candidati per il concorso, da una sintesi dei titoli scientifici da valutare per ciascun candidato, nonché da documentazione relativa a dati ANVUR (collocazione delle riviste in fascia A e IF delle pubblicazioni) (vedi quanto affermato [#OMISSIS#] nota di avvio del procedimento del 20.2.2017, non contestata in punto di fatto dal ricorrente);
v. inoltre, sulla base di quanto esposto in modo circostanziato dal candidato denunciante, sulla base delle “indicazioni” fornite “ex ante” dal ricorrente alla Commissione dal ricorrente, è risultata inclusa in fascia A una rivista che precedentemente (cioè al momento della presentazione delle domande) non vi era compresa e tale “dato” incideva sulla valutazione analitica, ivi compreso il punteggio della candidata risultata vincitrice (vedi Verbale del Collegio di Disciplina);
vi. infine, [#OMISSIS#] bozza si dava atto del fatto che il candidato-OMISSIS-era stato escluso dalla valutazione comparativa, “sulla base di notizie di cui lo scrivente (il prof.-OMISSIS-, ndr) non poteva legittimamente disporre” (vedi avviso di avvio proc. – doc. 6 ric.)
Alla luce delle circostanze che precedono il Collegio non può non condividere la conclusione a cui è pervenuto il Collegio di Disciplina dell’Università resistente, che ha ravvisato nelle condotte sopra evidenziate una illegittima interferenza del ricorrente, rispetto ad attività riservate e proprie della Commissione giudicatrice, avvenuta senza alcuna legittimazione del ricorrente.
Al riguardo il Collegio, in conformità a quanto ritenuto dai competenti organi dell’Ateneo, ritiene che, al di fuori del mero adempimento materiale autorizzato dal [#OMISSIS#] della Commissione (consistente [#OMISSIS#] mera trasmissione di documenti), ogni ulteriore attività compiuta dall’odierno ricorrente con riferimento alla documentazione concorsuale si poneva, oggettivamente, al di fuori del perimetro della delega, confine oltre il quale il medesimo non poteva considerarsi se non come un “quisque de populo” estraneo alla procedura, atteso che il suo ruolo di docente in servizio presso la stessa Università era, al riguardo, privo di rilevanza. E’ invece emerso il compimento di un’attività, non autorizzata (e, invero, non autorizzabile in generale) consistita nell’esame e nel riordino dei titoli dei candidati, nell’attribuzione di punteggi in corrispondenza dei titoli, [#OMISSIS#] predisposizione di una puntuale bozza di verbale, tutti adempimenti riservati alla Commissione, rispetto ai quali è innegabile che la condotta del ricorrente finisca per assumere i caratteri dell’interferenza illegittima. Al riguardo appare secondario che l’attività posta in essere non abbia avuto alcuna efficienza causale sull’esito del concorso, essendo stati applicati criteri di valutazione predeterminati in base alla legge concorsuale e dati pubblici ANVUR, relativi alla classificazione e all’IP delle riviste su cui erano stati pubblicati gli articoli dei candidati.
Come giustamente osservato dal Collegio di Disciplina (vedi verbale del 20.3.2017), l’illegittima interferenza rappresenta di per sé una condotta censurabile a prescindere dal condizionamento dei risultati finali
Al riguardo questo [#OMISSIS#] deve precisare che, in effetti, dagli atti di causa non può dirsi provata alcuna intenzione del ricorrente di condizionare i risultati del concorso, rispetto ai quali la condotta in contestazione non ha avuto una incidenza concreta (ed è la conclusione a cui è anche pervenuto il Collegio di Disciplina). Tuttavia, per quanto sopra ampiamente evidenziato, non sembra revocabile in dubbio il carattere illegittimo ed inappropriato dell’interferenza del ricorrente (estraneo al concorso), in un’attività preparatoria e valutativa che “in toto” riservata alla Commissione giudicatrice.
Appare, dunque, motivata la conclusione a cui è [#OMISSIS#] l’Organo di disciplina ai fini dell’ “applicazione di mesi due di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3, del vigente Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina emanato con D.R. n. 662 del 2.03.2015, nonché dell’art. 2 lett. b) della Declaratoria emanata con D.R. n. 663/2015 del 2.03.2015, cui si aggiunge la sanzione accessoria dell’interdizione da incarichi istituzionali per il periodo di sospensione, in combinato disposto con gli mit. 87 n. 2 e 89 T.U. n. 1592/1933″.
Considerata la conclusione sopra riportata non è condivisibile la deduzione ricorsuale secondo cui il provvedimento sarebbe privo di motivazione in ordine alla fattispecie normativa a cui il fatto addebitato sarebbe da ricondurre: il testuale riferimento all’art. 2, lett. b) della Declaratoria emanata con D.R. n. 663/2015 del 2.03.2015, infatti, permette di enucleare il paradigma di riferimento negli “atti che ledano la dignità e la credibilità della funzione docente”, considerando anche che, già [#OMISSIS#] nota di avviso del procedimento disciplinare del 20.12.2016 (doc. 6 ric.), il Delegato del Rettore contestava al ricorrente proprio la violazione dei “doveri di correttezza che sono propri del docente universitario”, così richiamando la condotta sanzionata dall’art. 2b) cit..
Sul piano della entità della sanzione irrogata, per quanto il Collegio di Disciplina, come detto, abbia ritenuto di escludere la prova di condotte preordinate al condizionamento del risultato concorsuale e comunque una incidenza causale della condotta sul risultato finale, non può sottacersi che le conseguenze della condotta accertata sull’immagine e sulla reputazione dell’istituzione universitaria non sono state di poco rilievo, ove si consideri l’esposto presentato da uno dei candidati (ove si manifesta la percezione di irregolarità palesi [#OMISSIS#] gestione del concorso) e la successiva determinazione dell’Ateneo di rinnovare la procedura concorsuale, con la nomina di una nuova Commissione, all’evidente scopo di rimuovere ogni possibile sospetto di irregolarità.
Quanto al secondo motivo di gravame, si rileva che il [#OMISSIS#] invocato per la trasmissione degli atti al Collegio di Disciplina non è perentorio e che, in ogni [#OMISSIS#], l’avvio del procedimento disciplinare (doc. 6 ric.) è stato formalizzato in data 20.12.2016 e, quindi, entro gg. 30 dalla ricezione dell’esposto da parte del candidato non vincitore.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va complessivamente respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in causa, stante l’assenza di memorie da parte della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 12/03/2019