TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2019, n. 3307

Abilitazione scientifica nazionale-Ragioni di impedimento invio candidatura-Alternativa

Data Documento: 2019-03-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure concorsuali o abilitative, in presenza di documentate ragioni oggettive di impedimento alla presentazione entro i termini stabiliti della relativa domanda di partecipazione, deve essere consentito all’interessato una modalità alternativa di partecipazione alla procedura, con conseguente illegittimità, per contrarietà al principio del favor partecipationis,di quelle cause di esclusione per ragioni meramente formali o di natura tecnica nella misura in cui esse non prevedano o comunque consentano, eventualmente anche a seguito di relativa istanza – e pur sempre in presenza di tutti i requisiti sostanziali al riguardo prescritti – una misura alternativa di accesso alla procedura medesima (in senso conforme, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis, 15 ottobre 2018, n. 9979 e T.A.R. Marche, Sezione I, 7 agosto 2017, n.665).

Contenuto sentenza

N. 03307/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06884/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6884 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Felice [#OMISSIS#] Giuffrè, con domicilio telematico in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, n. 1; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
CINECA – Consorzio Interuniversitario del Calcolo Automatico e ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio; 
nei confronti
Università degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
[#OMISSIS#] Speranza, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– del provvedimento implicito di esclusione della domanda n. 82010 presentata dall’Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale “09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA” – II^ Fascia;
– del decreto direttoriale 29 luglio 2016 n. 1532 “Procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia” ed, in particolare, dell’art. 2 del detto decreto titolato “Domanda di partecipazione” ove stabilisce che “La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it” e nella parte in cui sancisce che “La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti modalità: a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato “.p7m” tramite l’apposita sezione della procedura telematica; b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica. Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate”;
– della comunicazione via e-mail del CINECA di replica alle richieste del ricorrente del 6 aprile 2018 con la quale si comunicava che “come indicato da Decreto Direttoriale n.1532 del 29/7/2016, art.2 comma 1, lettera e, la scadenza per la chiusura e l’invio della domanda era fissata per le ore 15:00 del 6/4/2018”;
– del provvedimento informatico di comunicazione del conflitto tra le pubblicazioni, nonché di quello in cui si dichiara che lo stato della domanda n. 82010 presentata dal ricorrente è “Domanda Aperta – Domanda non inviata”;
– del silenzio-rigetto o, in subordine, per l’accertamento del silenzio-inadempimento e del conseguente obbligo di provvedere, formatosi rispetto alla istanza inviata a mezzo p.e.c. dal ricorrente in data 21 aprile 2018 ed assunta al Protocollo del MIUR n. 5265 del 23 aprile 2018 avente per oggetto “Mancata acquisizione della procedura di invio domanda ASN Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Richiesta riapertura sistema di presentazione domanda ASN –Soccorso istruttorio”;
– del sistema e del programma informatico, nonché della procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.R. 95/2016 adottate dal MIUR, quale atto amministrativo generale informatico presupposto ai precedenti;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti adottati nelle more del giudizio ed, in particolare, dell’eventuale elenco nominativi dei candidati abilitati pubblicato sul sito del MIUR ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto n. 1532;
nonché per la condanna dell’obbligo dell’Amministrazione resistente a provvedere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sulla già citata istanza formulata dal ricorrente di riapertura del sistema di presentazione domanda ASN e soccorso istruttorio, notificata via p.e.c. il 21 aprile 2018 ed assunta al Protocollo MIUR n. 5265 del 23 aprile 2018;
per la condanna al risarcimento in forma specifica a mezzo della definitiva ammissione della domanda n. 82010 presentata del ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e al risarcimento dei danni patiti e patendi a causa dell’illegittimo comportamento dell’amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente agisce al fine di ottenere la sua ammissione alla “Procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia” quale professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale “09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA”, indetta con d.d. del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche semplicemente “MIUR”) n. 1532 del 29 luglio 2016, lamentando di non essere riuscito a perfezionare la presentazione della propria domanda entro il relativo termine ultimo di cui all’art. 2 del citato decreto (ovvero entro e non oltre le ore 15.00 del 6 aprile 2018) a causa di un malfunzionamento del sistema informatico, che impediva l’ultima fase di invio della scheda di sintesi (da eseguirsi tramite apposito comando “Trasmetti Domanda” inserito nella finestra di interfaccia grafica del sito asn16.cineca.it) in ragione della presenza di un asserito “conflitto nei codici Scopus/WOS tra le pubblicazioni”, senza alcuna indicazione di quali fossero le pubblicazioni interessate e quali le relative modalità di risoluzione del problema, bensì fornendo al riguardo solo un codice numerico, nemmeno segnalato, negli atti della procedura e nel sistema informatico, tra i possibili errori della procedura.
Il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento della procedura in parte quae, per l’effetto, l’accertamento del suo diritto ad essere ammesso alla procedura in questione, evidenziando di aver tempestivamente segnalato il disguido verificatosi, tramettendo, lo stesso giorno, a mezzo e-mail al CINECA una richiesta di assistenza e, successivamente, il 21 aprile 2018, via p.e.c. relativa istanza di riapertura del sistema di presentazione domanda e soccorso istruttorio, notificata ed assunta al Protocollo MIUR n. 5265 del 23 aprile 2018 (corrispondenza in atti).
Il MIUR si costituiva in giudizio, sostanzialmente, deducendo, in ragione della natura decadenziale del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, l’inesistenza di un obbligo a provvedere dell’amministrazione sull’istanza avanzata dal ricorrente.
La Sezione con ordinanza n. 3104/2018, “ritenuti sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, tenuto conto delle difficoltà meramente tecniche, incontrate dal ricorrente per la presentazione delle propria domanda di abilitazione”, accoglieva la domanda cautelare, disponendo “l’inserimento del nominativo del ricorrente, con riserva, nell’elenco dei candidati ammessi alla valutazione”.
Il 4 marzo 2019, in prossimità dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, il ricorrente depositava il giudizio di idoneità per l’esercizio delle funzioni di professore di II^ fascia nel settore di interesse, espresso nei suoi confronti all’esito dell’esame eseguito in ossequio all’ordine emesso in sede cautelare.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2019, la causa veniva discussa e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato alla luce di quel consolidato indirizzo giurisprudenziale, già condiviso in sede cautelare, che ritiene come, nell’ambito delle procedure concorsuali o abilitative, in presenza di documentate ragioni oggettive di impedimento alla presentazione entro i termini stabiliti della relativa domanda di partecipazione, debba consentirsi all’interessato una modalità alternativa di partecipazione alla procedura, con conseguente illegittimità, per contrarietà al principio del favor partecipationis,di quelle cause di esclusione per ragioni meramente formali o di natura tecnica nella misura in cui esse non prevedano o comunque consentano, eventualmente anche a seguito di relativa istanza – e pur sempre in presenza di tutti i requisiti sostanziali al riguardo prescritti – una misura alternativa di accesso alla procedura medesima (in senso conforme, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis, 15 ottobre 2018, n. 9979 e T.A.R. Marche, Sezione I, 7 agosto 2017, n.665).
Orbene – trattandosi, nel caso di specie, non già di un’ipotesi di tardiva presentazione della domanda (come sostenuto dalla resistente) bensì di difficoltà sottese all’invio della stessa – il silenzio dell’amministrazione si è tradotto in un sostanziale provvedimento di esclusione del ricorrente che, in quanto riconducibile ad un mero malfunzionamento tecnico (come documentato in atti), di per sé stride con il principio fondamentale secondo il quale “l’utilizzo degli strumenti informatici e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa” (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, n. 806/2016 e n. 892/2016).
Alcun rilievo assume, invece, in senso contrario la circostanza, richiamata dal MIUR nelle proprie difese, secondo cui il ricorrente avrebbe iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine, in ragione della sua inidoneità a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.
Ne discende, pertanto, la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad una procedura quale quella in esame, che, a causa di meri errori del sistema informatico prescelto per l’inoltro della domanda, giunga ad esercitare impersonalmente un’attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni di fatto riconducibili a mere anomalie informatiche e non corredate, come nel caso di specie, da alcuna attività procedimentale, risultando in atti che, pur all’esito dell’istanza al riguardo tempestivamente inoltrata dal ricorrente, alcun funzionario della competente amministrazione abbia valutato il caso in esame e correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali.
Rileva, inoltre, al riguardo il Collegio, in un’ottica pro futuro e conformativa del potere, come sia, infatti, doveroso che l’amministrazione resistente, nell’ambito di procedure selettive di massa, predisponga, accanto a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali, procedure amministrative parallele di tipo tradizionale, attivabili in via di emergenza in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici predisposti per l’inoltro della domanda.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente definitiva ammissione del ricorrente alla procedura abilitativa per cui è causa (e rimozione – per l’effetto – della riserva, inizialmente apposta in sede cautelare, alla sua partecipazione) nonchè ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale quale professore di II^ fascia nel settore disciplinare di interesse, come da relativo giudizio di idoneità espresso dalla compente Commissione nei suoi confronti e versato in atti.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 12/03/2019