Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 10296
Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità del ricorso
N. 10296/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02160/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2160 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Capalbo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur, Cineca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cuccurullo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cesaroni non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dei provvedimenti relativi alla mancata abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di I fascia – settore concorsuale 13/b1, economia aziendale, tornata 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Anvur e del Cineca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in prossimità della trattazione della causa in udienza pubblica, il ricorrente, con atto depositato in data 29.9.2017, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia, avendo la stessa ottenuto l’abilitazione richiesta in una tornata successiva;
– che, in ragione di quanto sopra e come richiesto dall’interessata, il Collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la improcedibilità del gravame posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
– che si ritiene, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, in ragione dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 12/10/2017

