N. 10511/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07041/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7041 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Milano, Universita’ degli Studi Milano Bicocca, Universita’ degli Studi Pisa, Universita’ degli Studi Genova, Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento (di cui non si conoscono gli estremi) con il quale è stata disposta – dal 18.06.2020 – la chiusura della procedura “di recupero dei posti della graduatoria nazionale di merito” per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonostante non fossero stati riassegnati tutti i posti originariamente banditi;
– del provvedimento (di cui non si conoscono gli estremi) con il quale è stata disposta la chiusura della graduatoria di merito per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonostante risultassero ancora liberi alcuni dei posti originariamente banditi;
– del provvedimento (di cui non si conoscono gli estremi) con il quale è stata disposto di non coprire i posti ancora vacanti (anche per effetto di rinunce) attraverso la procedura straordinaria – disciplinata dall’art. 10 del DDG 859 del 2 [#OMISSIS#] 2019 – “di recupero dei posti della graduatoria nazionale di merito” per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
– di tutti gli atti delle Amministrazioni resistenti con i quali è stato disposto o, comunque, consentito di non riassegnare i posti ancora disponibili senza ridistribuirli e metterli a scorrimento e, comunque, senza assegnarli a soggetti utilmente collocati in graduatoria (come parte ricorrente);
– del D.D.G. n. 859 del 2 [#OMISSIS#] 2019 (e in particolare l’art.10, comma 7) [#OMISSIS#] parte in cui prevede che non sono “possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2018/2019 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti”, anziché disporre ulteriori scorrimenti dei candidati (fino all’integrale copertura dei posti) da effettuate sulla base di punteggio e posizione in graduatoria (Doc. 1);
– del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 rubricato “regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” (e in particolare dell’art. 5, comma 6) [#OMISSIS#] parte in cui prevede che non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione, anziché disporre ulteriori scorrimenti dei candidati (fino all’integrale copertura dei posti) da effettuare sulla base di punteggio e posizione in graduatoria (Doc. 2);
– della graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 1403/2019, e successivi scorrimenti, relativa all’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui al D.D.G. 2 [#OMISSIS#] 2019, n. 859, nei limiti in cui non si è proceduto all’assegnazione di tutti i posti messi a bando (rideterminati dal D.M. n. 651/19 di definizione dei posti – Doc. 3), nemmeno a seguito dell’espletamento della procedura straordinaria.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
dell’odierna ricorrente – previa riattivazione delle procedure di scorrimento – ad essere ammessa alla scuola di Specializzazione di Radiodiagnostica presso uno delle sedi ove sono, ad oggi, presenti posti vacanti.
E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 C.P.A
dell’amministrazione resistente all’adozione dei relativi provvedimenti di ammissione ai corsi di specializzazione per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per equivalente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Milano e di Universita’ degli Studi Milano Bicocca e di Universita’ degli Studi Pisa e di Universita’ degli Studi Genova e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 [#OMISSIS#] 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame la ricorrente, riferendo di aver partecipato alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2018/2019 – collocandosi in graduatoria al posto n. 8595 – e di aver ottenuto l’assegnazione ad una scuola diversa da quella ambita, prendendo poi parte alla procedura straordinaria di scorrimento (di cui all’articolo 10 del bando) senza riuscire a conseguire l’assegnazione alla scuola desiderata, impugna gli atti relativi alla procedura concorsuale [#OMISSIS#] parte in cui avrebbero determinato la chiusura della graduatoria nonché il mancato scorrimento attraverso la procedura straordinaria sui posti ancora vacanti (anche all’esito di rinunce successivamente intervenute).
2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di gravame, di seguito riportato: “I) Violazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di presupposti. arbitrarietà, disparità di trattamento, irrazionalità. Travisamento e sviamento dalla causa tipica; violazione dei principi in materia di scorrimento delle graduatorie e di massima utilizzazione dei posti; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999. Violazione e/0 falsa applicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27”.
2.1. La ricorrente censura sostanzialmente la mancata utilizzazione di tutti i posti originariamente banditi, assumendone la contrarietà al principio di programmazione dei posti disponibili – sotteso alla previsione del “numero chiuso” – nonché la contrarietà al principio di “piena utilizzazione o di utilizzazione fino ad esaurimento dei posti” affermato in sede giurisprudenziale.
Sul punto allega la circostanza relativa alla sussistenza di posti attualmente liberi, presso alcune sedi universitarie, in relazione alla scuola di specializzazione desiderata (come da documentazione versata in atti).
2.2. La ricorrente sostiene altresì che la mancata utilizzazione di tutti i posti vacanti non possa giustificarsi alla luce della circostanza che taluni di essi non siano “intonsi” (ossia siano stati originariamente assegnati ad altri candidati i quali, dopo aver parzialmente fruito della borsa di studio, abbiano rinunciato), deducendo al riguardo l’illegittimità dell’apposita previsione contenuta all’articolo 10, comma 7, del bando concorsuale (relativamente alla procedura straordinaria di recupero dei posti della graduatoria di merito).
2.3. Parte ricorrente domanda quindi l’annullamento degli atti gravati con ordine all’Amministrazione di procedere all’utilizzazione di tutti i posti originariamente banditi e alla copertura dei posti ancora vacanti, per l’effetto ammettendo la ricorrente medesima alla scuola ambita presso una delle sedi specificamente indicate o altra che dovesse risultare vacante, chiedendo in via subordinata la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione illustrativa sui fatti di causa proveniente dall’Ateneo di Milano.
4. Con ordinanza 9 ottobre 2020, n. 6297 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata.
5. Con successiva istanza di prelievo, parte ricorrente ha depositato l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 601, con la quale è stato accolto il gravame cautelare proposto dalla ricorrente “ai soli effetti della sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
6. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente ha depositato memoria e, successivamente, note di udienza.
7. All’udienza pubblica del 26 [#OMISSIS#] 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, alla luce dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione in sede di merito su contestazioni di analogo tenore (al riguardo, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 10 novembre 2020, n. 11632 e 2 novembre 2020, n. 11174), anche con specifico riferimento alla medesima tornata concorsuale per cui è causa (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 27 luglio 2020, n. 8797).
9. Il Collegio ritiene dunque di poter rinviare, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., ai pertinenti contenuti della menzionata sentenza n. 8797/2020, condividendo i passaggi del percorso motivazionale ivi articolato sui [#OMISSIS#] in considerazione, nei termini di seguito riportati:
“Emerge in ogni [#OMISSIS#], tuttavia, il problema dei posti che, nell’immediatezza dell’avvio dei corsi, risultino comunque vacanti, per mancata immatricolazione o rinuncia di chi in un primo momento li aveva accettati: tali vacanze risultano di anno in anno fisiologiche, in corrispondenza delle più varie e incomprimibili motivazioni individuali, ma [#OMISSIS#] il fatto che le stesse – peraltro possibili in qualsiasi momento, anche a notevole distanza dall’inizio dei corsi – possono sembrare incompatibili sia con le riconosciute esigenze del servizio sanitario, sia con le legittime aspirazioni di numerosi giovani medici, costretti ad attendere l’avvio delle nuove prove selettive annuali, con ridottissime possibilità lavorative nel periodo intermedio.
A tale riguardo si impone un’ulteriore riflessione, circa le ragioni che rendono impraticabile la via, apparentemente più semplice, di un mero scorrimento della graduatoria; ove l’Amministrazione, infatti, volesse rendere possibile la copertura dei posti, rimasti disponibili, potrebbe farlo solo in tre modi: effettuando un nuovo scorrimento per scaglioni, che rispetterebbe l’ordine di graduatoria vanificando, però, il programmato inizio dei corsi (inizio intervenuto, peraltro, quasi alla fine dell’anno accademico di riferimento), senza nemmeno risultati certi di integrale copertura, oppure consentendo trasferimenti da un posto all’altro (con conseguenze potenzialmente abnormi, poiché per ogni nuovo posto occupato un altro sarebbe lasciato [#OMISSIS#] e su quest’[#OMISSIS#] potrebbe presentarsi un diverso aspirante, senza soluzione di continuità, con avvio mai del tutto stabile dei corsi stessi e conseguente danno erariale, per le risorse inutilmente erogate); un’[#OMISSIS#] soluzione sarebbe quella di far subentrare nei posti liberi solo i non ammessi, con alterazione della graduatoria di merito e possibili ricorsi dei concorrenti, che si vedessero scavalcati sui posti preferiti, originariamente non disponibili, da parte di soggetti collocati in posizione meno favorevole in graduatoria.
Solo per la terza soluzione sopra indicata, in ogni [#OMISSIS#], sembra ipotizzabile una ragionevole scelta dell’Amministrazione, che ben potrebbe – ravvisando superiori ragioni di interesse pubblico – disporre con proprio formale provvedimento sia l’intangibilità delle scelte, già volontariamente effettuate, sia la messa a disposizione dei posti rimasti liberi ai soli candidati originariamente non ammessi, secondo l’ordine di graduatoria di questi ultimi: si tratterebbe, dunque, di uno scorrimento straordinario, effettuato “una tantum” e non oltre la fase, immediatamente successiva all’avvio dei vari percorsi di formazione, per evitarne l’eccessiva frammentazione temporale.
Nel [#OMISSIS#] di specie, anche l’[#OMISSIS#] opzione sopra indicata è stata finora ritenuta non praticabile dall’Amministrazione, che ha così esercitato – in modo che non può comunque ritenersi incongruo, né contrastante con alcuna [#OMISSIS#] primaria o secondaria – la propria potestà organizzativa, che non consente sostituzione da parte del [#OMISSIS#]: ove quest’[#OMISSIS#], infatti, si pronunciasse sull’opportunità o sulla convenienza dell’azione amministrativa, risulterebbe violato il principio della separazione dei poteri, sanzionabile quale eccesso di potere giurisdizionale, ex art. 362 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass. Civ., SS.UU., 25 marzo 2019, n. 8311; 25 settembre 2018, n. 22755; 30 luglio 2018, n. 20168; 26 novembre 2018, n. 30526)”.
10. Per le ragioni esposte – come sopra riportate – il ricorso va respinto.
11. Si ravvisano giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 [#OMISSIS#] 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
Chiara [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/10/2021