Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente controversia, avendo ottenuto l’abilitazione di che trattasi in una successiva tornata.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 4108
Abilitazione scientifica nazionale–Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 04108/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05233/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5233 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ciraci, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sandulli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetto [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Sandulli in Roma, via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di abilitazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Beate Christine Weyland, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR e della Commissione di abilitazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. B. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ciraci, Ricercatrice di didattica e pedagogia speciale presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.7, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 5 del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, travisamento, carenza di istruttoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di abilitazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3924 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con successivo deposito il legale della ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, perché nelle more della definizione della controversia la stessa conseguiva l’abilitazione in una successiva tornata.
Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Alla luce di quanto in ultimo fatto presente dalla parte ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.5233/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 13/04/2018