In sede di ottemperanza, nomina di un esperto revisore individuato tra i professore ordinari con afferenza al SSD di appartenenza del candidato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 giugno 2017, n. 6954
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Giudizio di ottemperanza-Nomina esperto revisore
N. 06954/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12841/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12841 del 2016, proposto da:
prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio del Prof. Avv. De [#OMISSIS#] in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ANVUR -Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice per la Procedura di ANN del SC 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa) non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, n. 13635/2015, nel giudizio R.G. n. 5264/2014, pubblicata in data 2 dicembre 2015 e notificata il 1 febbraio 2016, con la quale è stato annullato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa), tornata 2012, e ordinato il riesame del candidato ad opera di una differente Commissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza;
E CONSEGUENTEMENTE PER:
– L’INDICAZIONE DEL TERMINE E DELLE ESATTE MODALITÀ DELL’OTTEMPERANZA, ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. a) c.p.a.;
– LA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ai sensi dell’art. 114 c. 4, lett. b) c.p.a., di tutti i verbali relativi ai lavori della predetta Commissione, nella parte in cui non prendono in considerazione, ai fini del riesame, la posizione del ricorrente;
– LA CONDANNA DEL MIUR AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DELLA SOMMA DI Euro 100,00 (OVVERO DELLA DIVERSA SOMMA RITENUTA DI GIUSTIZIA) PER OGNI GIORNO DI ULTERIORE RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL PREDETTO GIUDICATO e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a.;
– LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA che provveda in luogo dell’Amministrazione ove la stessa non si conformi all’ordine del Giudice entro il termine di giorni trenta o entro il diverso termine indicato dal T.A.R., ai sensi dell’art. 114, c. 4. lett. d) c.p.a.;
– LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ingiustamente patito dal Prof. [#OMISSIS#] a causa della mancata esecuzione della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR-Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. F. Guidi e Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 21 novembre 2016 e depositato il successivo 23 novembre, il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha chiesto che il MIUR sia condannato a dare esatta esecuzione alla sentenza n. 13635/2015 di questa Sezione, la quale aveva ordinato all’Amministrazione di riesaminare il candidato a seguito dell’annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia (tornata 2012), adottato nei confronti del medesimo.
La notificazione della sentenza all’Amministrazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato si è perfezionata in data 3 febbraio 2016 e, pertanto, in mancanza di appello, la stessa è passata in giudicato il 4 aprile 2016.
La notifica al MIUR presso la sede reale si è invece perfezionata il 4 febbraio 2016, data da cui è inutilmente decorso il termine di gg. 60 che la sentenza assegnava all’Amministrazione per provvedere al riesame del candidato.
2. – Il MIUR si è costituito in giudizio.
Dai documenti prodotti si conferma che, al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione non aveva ancora provveduto alla rinnovata valutazione.
3. – Va dato atto, altresì, che non si era ancora avuta la nuova valutazione del ricorrente nemmeno al momento della trattazione del presente ricorso nella camera di consiglio tenutasi in data 25.1.2017, quando il ricorso è stato posto in decisione.
4. – Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Invero, come esposto in narrativa, l’Amministrazione non ha eseguito la sentenza azionata, che assegnava un termine di ottemperanza pari a sessanta (60) giorni decorrenti dalla ricezione della sentenza stessa, ritualmente notificata al MIUR, presso la sede reale, in data 4 febbraio 2016 (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente).
5. – Risulta dai documenti prodotti dallo stesso ricorrente (vedi verbali dei lavori della “nuova” Commissione nn. 1, 2, 3 e 4; docc. da n. 6 a n. 9 della produzione di parte ricorrente) che la Commissione in rinnovata composizione – chiamata a giudicare in relazione alla tornata 2012 candidati non abilitati in prima battuta che, tuttavia, come nel caso del prof. [#OMISSIS#], dovevano essere rivalutati in esecuzione di successivi provvedimenti giurisdizionali favorevoli agli interessati – pur essendo stata da tempo nominata, non ha ancora provveduto al riesame del prof. [#OMISSIS#]. Dalla lettura del verbale n. 4 in data 30 giugno 2016 emerge che i lavori della Commissione “de qua” sono stati sospesi in attesa della verifica, da parte dell’ANVUR, della praticabilità della nomina della prof.ssa [#OMISSIS#] Buono quale possibile referente per il parere “pro veritate” da rendere per i candidati afferenti al Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/01 (che è quello a cui appartiene il prof. [#OMISSIS#]).
Al riguardo, giova ricordare che la sentenza oggi azionata motivava l’accoglimento del ricorso in considerazione del fatto che “l’interessato apparteneva al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 metodi e didattiche delle attività motorie (cfr. all.16 al ricorso), mentre nella Commissione tre membri erano presenti per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 pedagogia sperimentale, uno per il settore M-PED/03 didattica e pedagogia speciale ed il membro OCSE risultava esperto in pedagogia (cfr. allegati 20-24 al ricorso); che dunque nessun componente dell’Organo valutativo predetto apparteneva al settore scientifico-disciplinare del ricorrente; che in base all’art.16, comma 3i della Legge n.240 del 2010, illo tempore vigente, doveva essere assicurata la presenza di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale per il quale si chiedeva l’abilitazione; che pertanto la cennata Commissione, a fronte della mancanza suindicata, avrebbe dovuto acquisire il parere pro veritate di un esperto esterno o quanto meno dare conto, in modo congruo e adeguato, delle ragioni della suddetta omissione e tutto ciò non è avvenuto (cfr., tra le altre, già TAR Lazio, III, n.4022, n.4657, n.5789 e n.11536 del 2015)…”. Ne consegue che, ai fini della corretta esecuzione del giudicato, la Commissione all’uopo incaricata, ove non annoveri tra i propri membri un professore ordinario del SSD M-EDF/01 (metodi e didattiche delle attività motorie), dovrà, per quanto possibile, acquisire il parere “pro-veritate” da parte di un esperto revisore appartenente allo stesso SSD del prof. [#OMISSIS#].
Va anche detto che, come ammette il ricorrente, i professori ordinari di questo specifico settore disciplinare sono in verità pochissimi in Italia (risulterebbe addirittura un unico ordinario, la prof.ssa Fikus, in tutta Italia per M – EDF/01, nell’ambito del SC 11/D2, vedi pag. 16 ricorso e allegato 10 ivi richiamato), il che spiega, almeno in parte, le difficoltà finora incontrate dall’Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza oggi azionata, nonostante il lungo tempo decorso dalla sua pubblicazione.
6. A questo punto ritiene il Collegio di dover fornire le seguenti prescrizioni nell’osservanza delle quali la nuova Commissione, che risulta già nominata, provvederà al riesame della posizione dell’interessato entro trenta (30) giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza:
– provvedere alla nomina dell’esperto revisore individuando un professore ordinario del SC 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa), con afferenza al SSD M-EDF/01 che fornisca il suo parere “pro veritate” sulla figura dello studioso prof. [#OMISSIS#], ai fini del riconoscimento o meno allo stesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di docente ordinario nel SC e nel SSD di appartenenza;
– in caso di impossibilità (per indisponibilità di un ordinario del predetto SSD o altra causa) di procedere nei termini anzidetti, avvalersi di un professore inserito nel SC 11/D2, che appartenga al SSD M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, disciplina che appare come la più prossima a quella di afferenza del ricorrente.
L’Amministrazione dovrà provvedere sia alla nomina dell’esperto per il parere pro veritate che, tramite la Commissione in rinnovata composizione, alla formulazione del giudizio sul candidato, entro il termine di giorni trenta (30) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
7. – In caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, in accoglimento della specifica istanza del ricorrente, nell’ipotesi di ulteriore ritardo rispetto alla scadenza del cennato termine di gg. 30, il Collegio stabilisce, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), che dovrà essere versata dal MIUR al ricorrente una somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo, fino al perfezionamento del nuovo giudizio valutativo.
8. – Le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del MIUR, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione, statuendo che, nell’ipotesi di ulteriore ritardo rispetto alla scadenza del cennato termine di gg. 30 di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., dovrà essere versata dal MIUR al ricorrente una somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo, fino al perfezionamento del nuovo giudizio valutativo.
Condanna inoltre il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille/00) complessivi oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/06/2017