Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere meramente quantitativo (cfr. allegati A e B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76), risulta preminente il giudizio di merito della commissione esaminatrice sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del d.m. citato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8386
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione
N. 08386/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02990/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2990 del 2014, proposto da:
prof. [#OMISSIS#] Angelo Capuzzo Dolcetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Cervelli e Tiberio De Felice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Trinchi in Roma, corso Trieste 37;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CINECA, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Campana non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) della valutazione negativa (giudizio collegiale e giudizi individuali dei singoli commissari) espressa nei confronti del ricorrente, in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia – tornata 2012 – per il settore concorsuale 02/C1 – astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, pubblicata sul sito del MIUR il 27 dicembre 2013;
b) di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, conseguente e/o connesso e, in particolare:
– del verbale n. 2 del 13.3.2013 (Allegato C) della Commissione giudicatrice nominata con D.D. MIUR n. 396 del 19.11.2012, rettificata successivamente con il D.D. n. 555 del 29.11.2012;
– della delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 50 del 21.6.2012, avente ad oggetto le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale (all. D);
– del D.D. MIUR n. 222 del 2012 relativo alla disciplina della procedura di ASN 2012;
– della nota circolare del MIUR dell’11.1.2013;
– del Decreto del MIUR n. 76 del 2012 (Regolamento sui criteri e parametri di valutazione);
– degli ulteriori verbali della Commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. T. De Felice e per le Amministrazioni resistenti, l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in trattazione (notificato al MIUR il 24.2.2014 e depositato il 7 marzo successivo) il prof. [#OMISSIS#] Angelo Capuzzo Dolcetta – professore associato di Astronomia e Astrofisica dal 2000, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il quale ha partecipato alla procedura valutativa per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato di prima fascia – sessione 2012, per il Settore Scientifico Disciplinare 02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti), sub settore FIS/05 (Astronomia e astrofisica) – ha impugnato la valutazione negativa riportata nella procedura idoneativa in oggetto nonché i criteri di valutazione stabiliti della Commissione nel verbale n. 2 del 13 marzo 2013 (doc. C ric.).
Il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, che i criteri e i parametri di valutazione, ripresi dal D.M. n. 76 del 2012, sono stati raggruppati dalla Commissione in tre sottogruppi, inserendo in ciascuno di essi o solo criteri o solo parametri, ovvero criteri e parametri insieme, nei termini che seguono:
– Gruppo G1 relativo alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche (CP – “Criteri pubblicazioni”): criteri/parametri: CP1, CP2, CP3, CP4, PP l, PP2;
– Gruppo G2 relativo alla valutazione dei titoli ulteriori, afferenti all’attività scientifica globale (PT – “parametri titoli”): parametri: da PT1 a PT10;
– Gruppo G3 relativo alla “responsabilità scientifica”, da valutare sulla base dei criteri di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, D.M. n. 76 del 2012 (UC): UC1 (capacità di dirigere un gruppo di ricerca); UC2 (esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca); UC3 (Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico); nonché sulla base dei parametri: PT2, PT3, PT4, PT6.
– la Commissione ha successivamente stabilito che avrebbe valutato questi tre gruppi con una scala, scandita da quattro qualificazioni: eccellente, ottimo, buono, discreto.
– sulla scorta di tali premesse, la Commissione ha infine stabilito che: “l’abilitazione sarà attribuita di norma ai candidati che superino le tre mediane bibliometriche e che abbiano riportato un giudizio collegiale OTTIMO in almeno due dei gruppi di criteri sopra definiti. Nei casi in cui la condizione di superamento delle tre mediane non venisse soddisfatta, la commissione valuterà se questo non sia ampiamente compensato da un giudizio collegiale secondo il seguente schema:
– nel caso in cui il candidato superi due delle tre mediane è richiesto un giudizio collegiale ECCELLENTE in almeno due dei tre gruppi;
– nel caso in cui il candidato superi solo una delle tre mediane è richiesto un giudizio collegiale ECCELLENTE in tutti e tre i gruppi.
L’abilitazione non verrà attribuita ai candidati che non superino almeno una delle tre mediane”;
Il giudizio collegiale espresso dalla Commissione è così sintetizzato: “il candidato [#OMISSIS#] Angelo Capuzzo Dolcetta (FIS/05) non ha superato nessuna delle mediane dei parametri bibliometrici definiti dall’ANVUR e, tenuto conto dei criteri stabiliti nella riunione del 13 marzo 2013, la commissione all’unanimità delibera che non gli si possa attribuire l’abilitazione scientifica nazionale alle funzione di professore di I fascia”.
Il ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
I. Illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice: difetto di motivazione ex art. 6, comma 5, D.M. n. 76 del 2012; arbitrarietà/illogicità del sistema valutativo adottato dalla Commissione giudicatrice: la Commissione avrebbe adottato un criterio maggiormente selettivo (avvalendosi del disposto di cui al comma 5 dell’art. 6 del D.M. n. 76 del 2012), ponendo arbitrariamente uno sbarramento assoluto ai candidati che non superavano quanto meno una mediana, ma non ha però assolto all’onere motivazionale preventivo che doveva essere osservato in caso di decisione della Commissione di discostarsi dalle previsioni del D.M.; il criterio sarebbe inoltre illogico laddove prescrive, ai fini dell’abilitazione, in caso di superamento di una sola mediana, un giudizio di “eccellente” in tutti e tre i “gruppi” sopra menzionati, il che è impossibile in quanto nel secondo gruppo di criteri/parametri è compreso “l’impatto della produzione scientifica complessiva” (PT1) che, per definizione, non può essere “eccellente” in caso di superamento di una sola mediana su tre;
II. Difetto di motivazione nella scelta delle banche dati operata dall’ANVUR, inaffidabilità delle stesse ed erroneità nel calcolo dei valori bibliometrici attribuiti al ricorrente: si contesta l’attendibilità delle banche dati prescelte dall’ANVUR (Scopus e ISI Web of Science), discordanti e incomplete se riferite a singoli studiosi; molte pubblicazioni del ricorrente non sarebbero state riportate, anche a causa di errori nell’individuazione del nominativo del ricorrente (spesso dovuti al doppio cognome e alla convenzione anglosassone di considerare quello che viene dopo il nome di battesimo come secondo nome proprio); un gran numero di pubblicazioni, in tal modo, sarebbe stato “dimenticato” con grave sottostima nel calcolo delle mediane possedute dal ricorrente;
III. Non conformità degli indicatori bibliometrici utilizzati dall’ANVUR rispetto a quelli previsti dal D.M. n. 76 del 2012: non sarebbero stati correttamente calcolati: – né il “dies a quo” a partire dal qual far decorrere il decennio rilevante (antecedente alla data di pubblicazione del bando) nell’arco del quale le pubblicazioni si dovevano collocare; – né il “temporary h index” (utilizzato in luogo del vero e proprio indice di Hirsch) il cui computo avrebbe favorito enormemente (e in modo ingiustificato) le citazioni ottenute negli ultimi anni rispetto a quelle anteriori.
Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione concernente la vicenda per cui è causa.
Stante il tenore delle censure, laddove vertenti sul mancato inserimento nelle banche dati prescelte dall’Amministrazione di plurime pubblicazioni del ricorrente, con ordinanza istruttoria del giorno 1.9.2016 n. 9842 la Sezione riteneva necessario richiedere all’Amministrazione documentati chiarimenti in ordine alle circostanze che avevano condotto la Commissione a determinare il numero delle opere di cui è autore il ricorrente e in ordine al mancato superamento, da parte del medesimo, degli indicatori bibliometrici, dopo aver esperito le opportune verifiche presso le banche dati “ISI Web of Science” e “Scopus”.
Il MIUR ottemperava alla suddetta ordinanza con propria nota n. prot. 0013624 del 25.10.2016 trasmessa alla Segreteria della Sezione il 29.10.2016, alla quale veniva allegata apposita relazione redatta dalla Commissione giudicatrice.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 20.1.2017.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2 – Il ricorso è fondato nel merito e deve conseguentemente essere accolto sulla base delle assorbenti considerazioni che seguono.
Con la sentenza di questo Tribunale, sezione III, n. 6228/2016 del 27.5.2016, riguardante lo specifico settore concorsuale per cui è causa, è stato rilevato:
“che, peraltro, il Collegio ha più volte ritenuto che, a fronte comunque del superamento di due delle tre mediane di riferimento, è necessario che la motivazione resa dalla commissione elenchi le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia;
– che, in effetti, l’unico elemento ricavabile dalla motivazione riguarda il mancato rispetto del criterio elaborato dalla commissione nel verbale n. 2 del 13 marzo 2013 che, invero, si palesa irragionevole nella misura in cui, in disparte la questione dedotta relativa al mancato superamento da parte del ricorrente della terza mediana di riferimento, ha ricevuto comunque giudizi del tutto lusinghieri da parte di tutti i membri della commissione (due ottimi ed un eccellente), a riprova di un profilo curriculare di tutto rilievo;
– che il criterio elaborato dalla commissione (secondo cui chi possiede due mediane su tre deve ottenere nel giudizio di merito due eccellenti ed un solo ottimo) è palesemente irragionevole nella misura in cui esclude dall’abilitazione candidati che possiedono profili e caratteristiche molto positivi, anche al di sopra della media nazionale dei docenti del settore di riferimento”.
Nella piena condivisione dei suddetti principi, applicabili – con gli intuitivi adattamenti del caso – anche alla presente fattispecie, il ricorso va accolto, in quanto la rigorosa applicazione del criterio preclusivo elaborato dalla Commissione (secondo cui il mancato superamento di almeno una mediana impedisce al candidato, “sic et simpliciter”, di accedere alla valutazione del merito scientifico della sua complessiva attività) ha condotto, in modo inammissibile, a privare del tutto il ricorrente della possibilità di avere (com’era invece suo diritto) un giudizio completo, esteso anche ai profili qualitativi del proprio curriculum (pubblicazioni, attività scientifica globale, responsabilità scientifica).
Va precisato infatti che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere meramente quantitativo (cfr. allegati A e B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., con specifico riguardo al medesimo settore concorsuale per cui è causa, TAR Lazio, sez. III, 22 settembre 2016, n. 9901; id. sez. III-bis, 7 luglio 2016, n. 7828; v. altresì sez. III n.11500 del 2014; ).
In secondo luogo si rileva che, nel corso della presente causa, l’Amministrazione non è stata in grado di fornire (neanche con le relazione depositata a seguito dell’ordinanza istruttoria sopra ricordata) adeguato riscontro alle circostanziate censure svolte da parte ricorrente, nel motivo sub II, in relazione al mancato inserimento, nelle banche dati considerate dall’ANVUR, di numerose pubblicazioni riferibili al ricorrente, con conseguente erroneità del calcolo dei valori afferenti alla produttività scientifica del medesimo.
Ne consegue che, per effetto della presente sentenza, l’Amministrazione sarà anche tenuta al rigoroso ricalcolo dei tre indici rilevanti ai fini del superamento delle mediane, con riguardo al decennio 2002 – 2012.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica di essa, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 e, in prosecuzione, del 17 maggio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/07/2017