Considerato che la procedura volta all’individuazione degli idonei all’abilitazione differisce dal concorso cattedra, preme osservare che i valori-soglia riguardano gli indicatori bibliometrici, che a loro volta, esprimono, ex all.C del d.m. 7 giugno 2016, n. 120, un dato meramente numerico, il quale non può di per sé prevalere sul giudizio di merito avente ad oggetto titoli e pubblicazioni del candidato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8394
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione
N. 08394/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12061/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12061 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pajardi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo Pinto, [#OMISSIS#] Bosisio, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Universitario Nazionale (CUN), non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del D.M. n.602 del 29 luglio 2016, nella parte in cui individua i “valori-soglia” degli indicatori bibliometrici, per il conseguimento dell’idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/E2 “chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia”,
dell’atto pubblicato il 22 dicembre 2016, contenente il calcolo dei propri indicatori bibliometrici, unitamente al predetto decreto di individuazione dei valori-soglia, impugnati con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Novari, in sostituzione dell’Avv. F. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato D. Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pajardi, Professore associato in chirurgia plastica e ricostruttiva presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e Direttore dell’UOC di chirurgia della mano, in data 25 ottobre 2016 presentava domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 06/E2 “chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia”.
L’interessato tuttavia, considerato che nel D.M. n.602 del 29 luglio 2016 erano stati fissati i cosiddetti “valori-soglia” degli indicatori bibliometrici, relativi al settore 06/E2-MED/19 di appartenenza, di 21 per gli articoli, 255 per le citazioni e 8 per l’indice H, che aveva personalmente valori, per le citazioni di 153 e per l’indice H di 7, che dunque, non raggiungendo almeno due dei valori-soglia, sarebbe stato escluso dalla procedura, ex art.6, comma 1, allegati A, comma 1, C, commi 2, 3b del D.M. n.120 del 2016, impugnava il suddetto decreto n.602 del 2016, censurandolo per violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.4 del D.P.R. n.95 del 2016, dell’art.3 del D.M. n.120 del 2016, dei principi di congruità e adeguatezza nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, del difetto di istruttoria, della disparità di trattamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che le cosiddette soglie erano state elevate a condizioni necessarie per il conseguimento dell’idoneità all’abilitazione; che pertanto non potevano essere determinate, come invece fatto dall’ANVUR, partendo dal mero dato statistico del numero di Professori presenti nel singolo settore concorsuale, senza considerare altri elementi; che di contro il rischio sarebbe stato quello di escludere dal novero degli abilitandi candidati molto meritevoli; che invero i suddetti valori erano legati a dati meramente numerici; che inoltre si sarebbe ottenuto l’effetto distorsivo di spingere la ricerca verso settori più battuti e di allontanarla nel contempo da quelli di nicchia; che nello specifico l’interessato, con citazioni e pubblicazioni di tutto rispetto, ma operante in un settore iperspecialistico, si trovava a non soddisfare i requisiti richiesti in relazione ai valori-soglia, producendosi così effetti illogici e irragionevoli.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successive memorie l’inammissibilità in [#OMISSIS#], per difetto di legittimazione e di interesse attuali, non essendo ancora stati calcolati e comunicati i valori dell’istante, e l’infondatezza nel merito.
In data 22 dicembre 2016 veniva pubblicato il calcolo degli indicatori del ricorrente, che riportava i valori di 25 per il numero di articoli, di 174 per il numero di citazioni e di 7 per l’indice H, non raggiungendo pertanto, come normativamente richiesto per il seguito del procedimento, almeno due dei tre valori-soglia.
L’interessato impugnava quindi con motivi aggiunti l’atto che riportava i propri valori, unitamente ancora al D.M. n.602 del 2016, deducendo l’illegittimità derivata dagli atti presupposti, la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.4 del D.P.R. n.95 del 2016, dell’art.3 del D.M. n.120 del 2016, dei principi di congruità e adeguatezza nonché l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.
Il ricorrente in sostanza riproduceva i motivi contenuti nel ricorso introduttivo, ribadendo le suesposte carenze nell’individuazione in concreto dei valori-soglia.
Con memoria il ricorrente riaffermava i propri assunti.
Seguivano le repliche delle parti costituite.
Nell’udienza del 5 aprile 2017, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile parziale inammissibilità dei motivi aggiunti, laddove rivolti avverso i valori riportati dal ricorrente, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Con riferimento all’eccezione di [#OMISSIS#] sollevata dall’Amministrazione resistente in relazione al ricorso introduttivo, occorre rilevare che, nel momento di presentazione di detto gravame, non risultavano calcolati né comunicati al Sig. Pajardi i valori dei suoi indicatori bibliometrici e dunque lo stesso non poteva essere escluso dalla procedura per l’idoneità all’abilitazione.
Quindi l’atto impugnato, di determinazione dei valori-soglia, all’epoca non recava alcuna lesione né alcun interesse sussisteva nel richiederne l’annullamento in via giurisdizionale.
Il ricorso introduttivo va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse attuali.
I motivi aggiunti vanno del pari dichiarati inammissibili, laddove rivolti avverso l’atto che riporta i valori degli indicatori bibliometrici conseguiti in concreto dal ricorrente, per difetto di causa petendi e di legittimazione, giacchè trattasi di un dato obiettivo, di fatto non censurato nei predetti motivi e di per sé non lesivo.
I suindicati motivi vanno invece esaminati nel merito nella parte in cui è nuovamente contestato il D.M. n.602 del 2016, di determinazione dei valori-soglia degli indicatori, che diventa lesivo, con correlato interesse al suo annullamento, allorchè, presentandosi i motivi predetti, sono noti al ricorrente i punteggi dallo stesso riportati.
Orbene i motivi aggiunti in parte qua sono fondati, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario premettere in proposito che grande rilevanza, ai fini del conseguimento dell’idoneità all’abilitazione, assume il giudizio di merito sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, previa valutazione di titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3 della Legge n.240 del 2010 e artt.3, commi 1, 2 e 4 del D.M. n.120 del 2016; che nondimeno, in base alla nuova disciplina contenuta nell’art.6, comma 1 e negli allegati A, comma 1, C, commi 2, 3b del D.M. n.120 del 2016, per ottenere l’idoneità, è necessario, unitamente ad un giudizio positivo di merito su titoli e pubblicazioni, il raggiungimento dei valori-soglia in almeno due dei tre indicatori.
Nei fatti inoltre l’interessato riportava i valori di 25 per il numero di articoli, di 174 per il numero di citazioni e di 7 per l’indice H (cfr. all.20 ai motivi aggiunti), che non gli consentivano di riscontrare quest’ultimo requisito, prevedendo il contestato decreto, per il settore in esame, rispettivamente i valori di 21, 255 e 8 (cfr. all.1 al ricorso).
Tanto premesso l’individuazione dei suddetti valori-soglia, scaturente da tipiche valutazioni tecniche-discrezionali, seppur preceduta da articolata istruttoria (cfr. all.1 al ricorso), appare al Collegio all’evidenza irragionevole, per due principali e assorbenti ordini di motivi.
In primo luogo va considerato che trattasi di procedura volta all’individuazione degli idonei all’abilitazione e non di concorso a cattedra; che inoltre i valori-soglia riguardano gli indicatori bibliometrici, che a loro volta esprimono, ex all.C del D.M. n.120 del 2016, un dato meramente numerico, il quale non può di per sé prevalere sul giudizio di merito avente ad oggetto titoli e pubblicazioni del candidato (arg. ex TAR Lazio, III, nn.9403 e 11500 del 2014).
In secondo luogo occorre evidenziare che non appaiono tenuti in debita considerazione, come nel caso di specie, settori ristretti, ma rilevanti, di ricerca, in modo che risultano penalizzati gli studiosi (come il ricorrente) impegnati negli stessi, con l’effetto di orientare i ricercatori verso ambiti scientifici più ampi e battuti, allontanandoli nel contempo da quelli più circoscritti.
L’Amministrazione dovrà pertanto rivalutare l’individuazione dei valori-soglia in esame, riconsiderandone da un lato la capacità selettiva e procedendo dall’altro ad una loro maggiore partizione, che tenga conto anche dei settori di ricerca più specifici e ristretti.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso n.12061/2016 indicato in epigrafe; dichiara in parte inammissibile e in parte accoglie i motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/07/2017