TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8431

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2017-07-13
Area: Giurisprudenza
Massima

A fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di numerevoli titoli tra quelli individuati dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia (in particolare, attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente che faccia meglio comprendere il giudizio di qualità non elevata delle stesse).

Contenuto sentenza

N. 08431/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05249/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5249 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Morcavallo, [#OMISSIS#] Morcavallo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Arno, 6; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bertogna, [#OMISSIS#] Pravadelli, Johann Gamber, [#OMISSIS#] Torchiano non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione,
– del diniego, pubblicato in data 04.04.2017, del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, procedura indetta con Decreto Direttoriale n. 1532/2016 del 29 luglio 2016; del verbale e dei relativi allegati contenenti i giudizi individuali e collegiali della Commissione giudicatrice nella parte in cui contengono valutazioni negative del ricorrente in relazione alle funzioni di cui sopra; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. O. Morcavallo e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai vizi dedotti nel ricorso in esame;
– che, invero, il Collegio, in linea peraltro con un indirizzo ormai consolidato della Sezione seppure con riferimento ad una tornata precedente (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di tre titoli sui sette titoli scelti dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa in sede collegiale dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia;
– che una maggiore analiticità del giudizio collegiale si rivela oltremodo necessaria laddove, come nel caso di specie, in almeno due giudizi individuali, la qualità della produzione scientifica del ricorrente è stata giudicata “elevata” e, negli altri, sono state comunque espresse valutazioni positive al riguardo;
– che la presenza di tali valutazioni sulla qualità della produzione scientifica (e sugli altri criteri comunque giudicati positivamente, in disparte la continuità temporale della produzione), unitamente al superamento degli indicatori di riferimento, non ha trovato nel giudizio finale complessivo di non idoneità, assunto pure all’unanimità, un adeguato grado di sintesi;
– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente;
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 13/07/2017