TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8438

Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2017-07-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la p.a. agito in autotutela.

Contenuto sentenza

N. 08438/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Lombardi, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Palma, [#OMISSIS#] Scatola, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Palma in Roma, via E. [#OMISSIS#] Visconti 103; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Anvur, Cineca, Presidenza Consiglio dei Ministri, Commissione Giudicatrice in persona del Pres. P.T. non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– del provvedimento relativo alla pubblicazione dei valori degli indicatori dell’attivita’ scientifica dei candidati relativi alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore universitario di prima fascia – settore 03/B1 (tornata 2016);
– verbale n. 1 della commissione giudicatrice ed atti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Palma in sostituzione dell’Avv. A. Palma e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente, con memoria depositata in vista della odierna camera di consiglio, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia avendo il Ministero resistente provveduto, in autotutela, a rettificare i dati relativi agli indicatori riferiti alla candidata;
– che, in ragione di ciò, non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la improcedibilità del gravame posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
– che stimasi comunque equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/07/2017