A fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di numerevoli titoli tra quelli individuati dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia (in particolare, attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente che faccia meglio comprendere il giudizio di qualità non elevata delle stesse).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8442
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Obbligo di motivazione
N. 08442/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05186/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5186 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Campisi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Salina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Polliotto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Fabbri in Roma, via [#OMISSIS#] Regolo n.12/D/A/8;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Romana Grippaudo, [#OMISSIS#] Tarallo non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del giudizio finale e, ove necessario, dei giudizi individuali di non idoneità del ricorrente al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di Professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 “Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e Urologia”, primo quadrimestre (doc.1);
– di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale, ivi compresi i verbali delle operazioni di valutazione e la relazione riassuntiva della prima tornata della procedura sopra indicata (docc.2-7).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Salina e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai vizi dedotti nel ricorso in esame;
– che, invero, il Collegio, in linea peraltro con un indirizzo ormai consolidato della Sezione seppure con riferimento ad una tornata precedente (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di tutti gli otto titoli scelti dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia (in particolare, attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente che faccia meglio comprendere il giudizio sulla qualità delle stesse che, peraltro, non risulta esternato espressamente nel giudizio collegiale ed in alcuni giudizi individuali);
– che, con riferimento alla monotematicità dei temi trattati dal candidato (di cui va peraltro verificata in concreto la veridicità se, come risulta da uno dei giudizi individuali, il numero delle pubblicazioni sul sistema linfatico è di poco superiore al 50% di quelle presentate dal ricorrente nell’ambito della procedura di che trattasi), ciò non può costituire elemento discriminante nella valutazione laddove si tratti di argomenti comunque coerenti con il settore di riferimento;
– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente;
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/07/2017