Sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8457
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione
N. 08457/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05335/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5335 del 2017, proposto da:
Tomasi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mengozzi C.F. MNGMRT73L48H501W, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, viale XXI Aprile 11, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gastaldello non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio negativo ai fini della abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione costituita per il settore concorsuale 02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti), pubblicato sul sito istituzionale del MIUR in data 27.3.2017, nell’ambito della procedura indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 1532 del 29.7.2016, e dei relativi atti di approvazione da parte del MIUR;
– per quanto di interesse, di tutti gli atti ad esso presupposti, ivi compresi il D.M. 7.6.2016, n. 120 in parte qua, nonché tutti i verbali, gli atti e le riunioni posti in essere dalla Commissione ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Commissione Asn Settore Concorso 02/C1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. M. Mengozzi e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto il dottor [#OMISSIS#] Tomasi ha impugnato il negativo esito della procedure di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale egli ha partecipato per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti) – II fascia;
– che tale esito è stato determinato dal voto negativo da parte dei cinque Commissari, che non hanno ravvisato la presenza di almeno tre titoli fra quelli individuabili dalla Commissione quale condizione di abilitazione (art. 5 comma II DM n. 1202016);
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 12 luglio 2017, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato infatti che appare fondata la censura di difetto di motivazione svolta con l’ultimo mezzo, che denunzia l’identità dei cinque giudizi individuali forniti dai membri della Commissione;
– che sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (TAR Lazio sez. III n. 3092017);
Ritenuto pertanto che, assorbita ogni ulteriore argomentazione difensiva, la predetta censura debba essere accolta, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato;
Considerato che il MIUR dovrà sottoporre il ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/07/2017