TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 novembre 2014, n. 11424

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse

Data Documento: 2014-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
 
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 11424/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10253/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2014, proposto da: 
Fortinguerra [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Studio Legale Studio Bdl in Roma, Via Bocca di Leone, 78; 
contro
Ministero dell’Istruzione , dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Calderai; 
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/a1. Atto di costituzione ex art. 10 dpr 24.11.1971 n.1199 a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione , dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che con ricorso straordinario notificato il 18 aprile 2014, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del resistente MIUR notificata il 4 giugno 2014 e di atto di costituzione in giudizio del ricorrente notificato -ai fini di avviso- l’11 luglio 2014, il ricorrente in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti che hanno determinato la sua mancata abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nella tornata dell’anno 2012 nel settore concorsuale 12A1 – diritto privato;
Considerato che il ricorso, passato in decisione per la pronunzia sull’istanza cautelare alla camera di consiglio del 12 novembre 2014, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato, infatti, che è fondata, con valore assorbente sul resto, la censura che riguarda la formazione della Commissione giudicatrice mediante il membro straniero, non dotato di qualificazione adeguata al settore relativo al diritto privato – 12A1 (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 1086514 del 29 ottobre 2014);
– che, infatti, in base all’art.16, comma 3, f – h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari; che il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia;
– che dunque, rientrando il diritto commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3, f – h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011;
che pertanto il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione;
che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato;
Ritenuto, pertanto, che il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni sessanta dalla ricezione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)