TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 448

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2014-01-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Nei concorsi per la carriera universitaria, la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della commissione, inteso a verificare ed a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2009, n. 277; Id., 6 maggio 2008, n. 3706; Id., 1 aprile 2011, n. 2914).

Contenuto sentenza

N. 00448/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06156/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6156 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] LENCI, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via F. Corridoni, 14; 
contro
Università degli Studi di “Roma Tre”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Corso, con domicilio eletto in Roma, via Bisagno, 14; 
nei confronti di
– [#OMISSIS#] CAPANNI, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Traina, con domicilio eletto in Roma, via [#OMISSIS#], 4; 
– [#OMISSIS#] FRANCIOSINI, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Vinti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Emilia, 88; 
per l’annullamento
A) con il ricorso introduttivo del giudizio:
– del decreto 17 febbraio 2012 n. 220 con cui, a seguito della sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7892/2011, è stato disposto l’annullamento del decreto rettorale con cui erano stati approvati gli atti della procedura per n. 1 posto di professore universitario di 1^ fascia – Facoltà di architettura S.S.D. ICAR/14 – composizione architettonica e urbana (atto di costituzione ex art. 10 del d.P.R. 1199 del 1971);
B) con i motivi aggiunti depositati in giudizio il 28 gennaio 2013:
– degli atti con cui il Rettore ha approvato la nuova procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di 1^ fascia – Facoltà di architettura S.S.D. ICAR/14;
– di tutti gli atti connessi;
C) con i motivi aggiunti depositati in data 29 marzo 2013:
– del decreto n. 20329 del 10 luglio 2012 con cui il Rettore ha approvato gli atti della nuova procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di 1^ fascia – Facoltà di architettura S.S.D. ICAR/14;
– dei verbali della commissione giudicatrice;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di “Roma Tre”, di [#OMISSIS#] Capanni e di [#OMISSIS#] Franciosini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (proposto nel mese di maggio 2012), poi trasposto in sede giurisdizionale in seguito all’opposizione dell’Università resistente ai sensi dell’art. 10 del dPR n. 1199 del 1971, il Prof. Lenci ha impugnato, per l’annullamento, il decreto n. 220 del 17 febbraio 2012 con cui, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7892/2011, ha disposto l’annullamento del decreto rettorale n. 37885 del 29 settembre 2010 con il quale erano stati approvati gli atti della procedura per n. 1 posto di professore di prima fascia (per la facoltà di architettura S.S.D. ICAR/14 – composizione architettonica e urbana) ed ha rinviato gli stessi alla medesima commissione esaminatrice per la rinnovazione della valutazione. Al riguardo, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione del giudicato.
Il Rettore non può annullare un provvedimento (ovvero il predetto D.R. n. 37885 del 29 settembre 2010 di individuazione dei Proff. Capanni e Franciosini, quali idonei della procedura di che trattasi) che è stato già annullato dal giudice amministrativo;
2) violazione della legge n. 241 del 1990, del giusto procedimento, del DPR n. 117 del 2000 e del giudicato.
La sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 7892/2011 ha sancito che, a fronte dell’assoluta parità dei giudizi espressi dalla commissione nei confronti dei candidati Lenci, Capanni e Franciosini, è mancato tuttavia il momento valutativo ovvero la motivazione della decisione che ha indirizzato la scelta dell’organo collegiale verso i due controinteressati.
Da ciò deriva che non è possibile operare una rinnovazione della procedura valutativa da parte della stessa commissione in quanto l’organo collegiale si è già espresso nel senso che tutti i candidati giunti alla fase finale, come il ricorrente, sono meritevoli allo stesso modo.
Con motivi aggiunti depositati il 28 gennaio 2013, il ricorrente, avendo avuto notizia della conclusione della rinnovazione della procedura valutativa (con conseguente conferma del precedente esito ovvero dell’idoneità dei Proff. Capanni e Franciosini), ha proposto impugnativa avverso tali atti, chiedendone l’annullamento.
Al riguardo, l’istante, oltre a ribadire le censure proposte con il ricorso introduttivo (deducendo quindi l’illegittimità derivata degli atti impugnati con i motivi aggiunti), ha proposto altresì i seguenti ulteriori profili di doglianza:
1) violazione dell’art. 4 del DPR n. 117 del 2000; violazione dell’art. 8 del bando e dei criteri di valutazione delle pubblicazioni dei candidati; difetto di motivazione.
La nuova valutazione che ha confermato il giudizio favorevole nei confronti dei Proff. Capanni e Franciosini è contraddittoria rispetto a quella della precedente fase concorsuale al termine della quale la commissione aveva invece espresso un giudizio identico per tutti i candidati giunti alla fase finale (tra cui il ricorrente);
2) illegittimità dei criteri valutativi predeterminati dalla commissione e delle valutazioni dei candidati, per violazione del bando; violazione dell’art. 4 del DPR n. 117 del 2000.
Tra i criteri di valutazione del bando, era indicato il seguente: “attitudine a sviluppare rapporti nazionali ed internazionali”. Il ricorrente è l’unico candidato a vantare tale caratteristica ma ciò nonostante sono stati comunque preferiti i due controinteressati;
3) violazione della legge n. 240 del 2010 e del DPR n. 222 del 2012, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di accesso alla prima e seconda fascia del ruolo dei professori universitari.
La normativa ora vigente (legge n. 240 del 2010) prevede che l’attribuzione delle cattedre avvenga in favore di coloro che abbiano conseguito l’idoneità in base a valutazioni effettuate a livello nazionale; a ciò avrebbe dovuto attenersi l’Ateneo resistente in sede di rinnovazione della procedura valutativa.
Si sono costituiti in giudizio l’Università intimata ed i Proff. Capanni e Franciosini, eccependo dapprima l’irricevibilità dei motivi aggiunti notificati nel mese di gennaio 2013 (in quanto l’approvazione della nuova procedura è stata formalizzata in data 10 luglio 2012 e pubblicata sulla GURI n. 55 del 17 luglio 2012) e chiedendo comunque il rigetto delle impugnative perché infondate nel merito.
Con motivi aggiunti di marzo 2013, il ricorrente ha, quindi, impugnato per l’annullamento il decreto n. 20329 del 10 luglio 2012 con cui il Rettore dell’Università Roma Tre ha approvato gli atti della nuova procedura valutativa (con conferma dell’idoneità dei Proff. Capanni e Franciosini), unitamente a tutti gli atti ad esso connessi, ribadendo le censure già proposte e deducendo, con riferimento al nuovo giudizio della commissione, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
In particolare, l’Università resistente e la difesa del Prof. Capanni hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non sarebbe stato correttamente trasposto in sede giurisdizionale (secondo le controparti, il ricorrente avrebbe notificato il solo atto di costituzione in giudizio presso il TAR Lazio e non l’intero ricorso).
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio (secondo cui la trasposizione in sede giurisdizionale sarebbe avvenuta in difformità da quanto previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971) è infondata.
Ed invero, in base a quanto previsto dall’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, la trasposizione avviene mediante deposito, da parte dell’originario ricorrente in sede straordinaria, dell’atto di costituzione in giudizio.
Si tratta, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell’originario ricorso che non può contenere motivi diversi ma che non necessita del deposito dell’originario ricorso straordinario.
Tale riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione; il termine decorre da quando viene ricevuta l’istanza di trasposizione e trattandosi di termine riferito al ricorso giurisdizionale ha natura processuale. Il rapporto processuale si instaura, in questa peculiare procedura, con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica), sicché la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al TAR entro sessanta giorni e deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l’avviso di deposito dell’avvenuta trasposizione. In altri termini, dell’avvenuto deposito va dato avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati, in quanto risulta indispensabile assicurare alle controparti la conoscenza legale del deposito dell’atto di insistenza, mentre risulta superflua una seconda notificazione del medesimo ricorso il cui contenuto, come detto, non può essere modificato (cfr Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1926 e TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 8 marzo 2012, n. 107).
2. È altresì infondata l’eccezione di irricevibilità dei (primi e dei secondi) motivi aggiunti in quanto, sebbene corrisponda al vero che l’art. 9 del bando originario del 14 aprile 2008 preveda che la comunicazione degli atti avvenga tramite pubblicazione sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), non può non rilevare nel caso di specie che gli atti impugnati riguardano la rinnovazione della procedura di valutazione effettuata in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7892/2011 ovvero una fase che si pone al di fuori delle regole ordinarie di svolgimento del concorso di che trattasi.
Ciò che si vuole dire è che, al fine di garantire l’effettività della tutela, non è sostenibile che la conoscenza della nuova attività valutativa, peraltro svolta all’esito dell’annullamento del precedente esito concorsuale disposto in sede giurisdizionale, possa essere assicurata attraverso una modalità di pubblicità che riguardava il concorso originario posto peraltro che la tempistica della nuova valutazione non poteva, per ovvie ragioni, rispettare quella indicata nel bando del 2008 (che invero fissava una sequenza temporale delle varie fasi che consentiva agli interessati di programmare, seppure in via presuntiva, i tempi di pubblicazione sulla GURI).
In ogni caso, ciò costituisce una situazione in cui si possono ravvisare i presupposti per riconoscere l’errore scusabile, il che costituisce un ulteriore elemento per far ritenere tempestiva l’impugnazione degli atti di cui ai motivi aggiunti.
3. Nel merito, è necessario anzitutto verificare se vi è stata, nella rinnovazione della procedura, una violazione ovvero un’elusione del giudicato (ovvero della sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 7892/2011).
La predetta pronuncia ha, invero, ritenuto che, a fronte di giudizi complessivi finali espressi dalla commissione con riferimento ai cinque candidati tutti di contenuto identico (ovvero lo stesso giudizio per Capanni, Carpenzano, Cherubini, Franciosini, Furnari, Lenci ed, in particolare: “confrontati e comparati i giudizi collegiali, la Commissione concorda nel valutare di ottimo livello il curriculum, l’attività e la produzione scientifica, didattica e progettuale presentata dal candidato e di ritenerli pienamente adeguati alle richieste del bando e ai criteri di massima allegati al verbale 1”), la scelta caduta sui Proff. Capanni e Franciosini è stata il frutto di una mera votazione senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta.
Sempre nella citata sentenza, è stato altresì specificato che i giudizi individuali dei singoli commissari e complessivi dell’organo collegiale non fanno alcun riferimento a criteri uniformi di giudizio come quelli indicati nel d.P.R. n. 117 del 2000.
In altre parole, con la predetta sentenza, il TAR Lazio ha sancito che è mancata l’attività valutativa da parte della Commissione di concorso tanto che la scelta sui due candidati Capanni e Franciosini è scaturita da una mera votazione (come nel caso delle procedure elettorali) senza che, dagli atti del concorso, emergano le ragioni che hanno portato alla selezione dei due controinteressati.
Da ciò deriva che l’attività conformativa dell’Università resistente si sostanzia nella rinnovazione della procedura valutativa da parte della commissione di concorso, questa volta applicando i criteri sanciti dal d.P.R. n. 117 del 2000 e procedendo ad una concreta attività valutativa dei profili didattici e scientifici dei vari candidati dalla quale possa emergere una preferenza di alcuni candidati rispetto agli altri.
Correttamente ha quindi proceduto l’Università resistente rinnovando la procedura valutativa ed investendo di tale attività la commissione già nominata per il concorso bandito nel 2008, ciò in osservanza del principio di conservazione degli atti giuridici.
Del resto, con la sentenza n. 7892/2011, il TAR Lazio si è limitato ad annullare la procedura di valutazione comparativa in quanto non motivata; da ciò deriva che gli atti presupposti (ovvero il bando di concorso e la nomina della commissione) non sono stati annullati nella predetta sede giurisdizionale, il che conferma la correttezza dell’attività conformativa posta in essere dall’Ateneo resistente.
Risultano quindi infondate le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti con cui il ricorrente lamenta la violazione del giudicato.
4. Nel merito, la nuova attività valutativa posta in essere dalla stessa commissione di concorso è immune dai vizi dedotti (le varie censure al riguardo contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti possono, invero, essere trattate congiuntamente in quanto intimamente connesse).
Nella rinnovazione della procedura, l’organo collegiale si è attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza del TAR, utilizzando nella valutazione i criteri fissati dal d.P.R. n. 117 del 2000 (originalità, apporto individuale, congruenza dell’attività di ricerca con il settore disciplinare di riferimento, rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, continuità temporale della produzione scientifica) ed altri ancora, comunque coerenti con il profilo di interesse.
A fronte di tali criteri, la commissione ha proceduto ad effettuare le proprie valutazioni, sia in forma individuale che collegiale, dando contezza delle ragioni per cui ai vari candidati è stato attribuito, in relazione ad ogni criterio, un determinato giudizio (sia in forma sintetica che analitica).
Sul punto, il ricorrente si è limitato a censurare la mancata valutazione dell’attività dallo stesso svolta all’estero ovvero l’attitudine a sviluppare rapporti nazionali e internazionali.
Con riferimento a tale parametro, sebbene non sia stato oggetto di specifica motivazione da parte della Commissione, non risulta tuttavia provato che la commissione di concorso non lo abbia preso in considerazione nelle proprie valutazioni.
Risulta invero dai verbali che, con riferimento a singoli candidati (ad esempio, Franciosini), sono state indicate anche le esperienze internazionali e, peraltro, un parametro di valutazione è costituito proprio “dall’attività di ricerca presso istituzioni scientifiche e universitarie”, ovvero un criterio idoneo a comprendere anche le esperienze internazionali.
In ogni caso, la nuova valutazione è il frutto di un approfondimento dei profili dei vari candidati (anche con riferimento all’attività didattica, che il ricorrente ritiene di aver svolto in modo superiore rispetto agli altri) che, pur confermando il giudizio di alto livello di tutti i candidati, ha tuttavia fatto emergere, con congrua motivazione, la preferenza per i due controinteressati con un giudizio che si rivela immune dai vizi dedotti dal ricorrente.
Del resto, è stato ricordato anche nella più volte citata sentenza n. 7892/2011 che l’orientamento [#OMISSIS#] della giurisprudenza amministrativa è nel senso che i giudizi formulati dalle commissioni, in particolare nelle procedure di valutazione comparativa, sono espressione di discrezionalità tecnica e sindacabili dal giudice solo nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e dell’irragionevolezza.
Tali valutazioni sono, invero, giudizi tecnico-discrezionali sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della illogicità ed irragionevolezza o del travisamento dei fatti, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate dalla commissione con le risultanze di fatto.
In particolare, nei concorsi per la carriera universitaria, la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della commissione è inteso a verificare ed a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati. Pertanto, costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (TAR Lazio, sez. III, 19 gennaio 2009, n. 277; 6 maggio 2008, n. 3706; 1° aprile 2011, n. 2914).
Come detto, quindi, nei giudizi formulati nella procedura di che trattasi dalla commissione esaminatrice, non sono ravvisabili i dedotti vizi di contraddittorietà ed illogicità dei giudizi.
Non è poi fondata la censura secondo cui la lezione tenuta da alcuni candidati ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del bando si sarebbe svolta in una seduta non pubblica in quanto, sul punto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in grado di supportare tale affermazione.
Altresì infondata è l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente ha lamentato che, in ragione dell’entrata in vigore con la legge n. 240 del 2010 che ha introdotto nuove regole sul conseguimento dell’idoneità, l’Università avrebbe dovuto svolgere la procedura valutativa annullata con la sentenza n. 7892/2011 applicando la nuova disciplina.
Sul punto, va osservato che, nell’esecuzione delle sentenze, il giudice amministrativo è chiamato, sia pure nei limiti interni al giudicato, alla puntuale verifica dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi alla pronuncia per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione: tale verifica, però, deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e implica una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum“, “causa petendi“, motivi e “decisum“.
Ora, il giudice, sebbene deve apprezzare le eventuali sopravvenienze di fatto e/o di diritto (per stabilire in concreto se il ripristino della situazione soggettiva, sacrificata illegittimamente, come definitivamente accertato in sede di cognizione, sia compatibile con lo stato di fatto e/o diritto prodottosi “medio tempore“), deve effettuare tale indagine nei limiti del “decisum” ed, in questo caso (come detto al precedente punto 3.), la nuova attività della commissione è stata limitata alla rinnovazione della procedura valutativa ma sempre nell’ambito delle regole di cui al bando del 2008 (bando che infatti non è stato annullato in sede giurisdizionale al pari della nomina della commissione).
Ciò posto, non vi era alcun obbligo per l’Università resistente di bandire un nuovo concorso applicando le nuove regole imposte dalla legge n. 240 del 2010.
5. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti vanno respinti mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)