TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 449

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Criteri bando

Data Documento: 2014-01-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ipotesi in cui il bando di concorso per la copertura di un posto di professore associato non predetermini criteri per l’individuazione delle riviste “a diffusione” internazionale, la valutazione operata dalla commissione va esaminata dal giudice nei limiti del sindacato esterno, tipico del giudizio che ha ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale.

Contenuto sentenza

N. 00449/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08802/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8802 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
MOSCARINI [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Morigi, [#OMISSIS#] Celani e [#OMISSIS#] Di Felice, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Condotti,9; 
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ida [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
– del decreto n. 3405 del 10 settembre 2012 di approvazione degli atti della procedura selettiva per l’area CUN 13 (scienze economiche e statistiche), per la copertura complessiva di n. 74 posti di professore universitario di ruolo di II^ fascia da coprire mediante chiamata ex art. 29, comma 9, legge 240/2010;
– di tutti gli atti connessi;
– del verbale del 17 gennaio 2013 di riesame e di conferma della non ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura selettiva per l’area CUN 13 (impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 26 aprile 2013);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente (ricercatore confermato di Economia aziendale – SSD SECCS/P07 – ed idoneo alla nomina di professore di seconda fascia nello stesso settore) ha partecipato alla selezione indetta dall’Università resistente per la copertura di 74 posti di professore di seconda fascia (divisi per aree CUN) da coprire mediante chiamata diretta ai sensi dell’art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.
All’esito di tale procedura (approvata con D.R. n. 3045 del 10 settembre 2012), il ricorrente non è stato inserito tra coloro che avrebbero potuto aspirare alla chiamata diretta in quanto la commissione aveva riscontrato, nel profilo curricolare dell’istante, l’assenza di “pubblicazioni qualificabili come di grande rilievo scientifico a diffusione internazionale”.
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per il seguente motivo:
– violazione e falsa applicazione dell’allegato B del bando emanato con DR n. 4776 del 30 dicembre 2012 relativamente ai criteri di valutazione individuale per l’area CUN 13 (scienze economiche e statistiche); eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza.
Posto che, per l’area disciplinare di interesse del ricorrente (CUN13 – scienze economiche e statistiche), non sono applicabili gli indicatori bibliometrici con riferimento alle riviste scientifiche, la commissione ha valutato quelle relative al settore di che trattasi prendendo come parametro la classificazione operata dalle società scientifiche di riferimento delle singole aree disciplinari.
Nel caso di specie, nonostante il ricorrente avesse indicato di aver pubblicato due articoli (nel 2007 e nel 2009) sulla “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” (RIREA), questa non è stata ritenuta di rilievo internazionale nonostante fosse accreditata presso l’AIDEA (Accademia italiana di economia aziendale) ovvero l’associazione di riferimento di quel settore disciplinare.
L’accreditamento di una rivista presso l’AIDEA è, invero, il frutto di un processo di selezione che mira ad individuare le riviste che soddisfano parametri di qualità condivisi a livello internazionale.
La qualità dei contenuti è garantita poi da un comitato del quale fanno parte solo professori ordinari di prestigiose facoltà europee (italiane e straniere).
Per quanto riguarda, poi, la diffusione internazionale, la rivista possiede tale caratteristica in quanto nel comitato scientifico vi sono docenti di indubbio spessore internazionale, tutti gli articoli recano un abstract in inglese e, poi, viene distribuita presso numerose università straniere.
Ora, posto che non sono stati adottati criteri per la valutazione del requisito di “diffusione internazionale della rivista”, gli elementi sopra riportati sono sufficienti a far ritenere che la “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” abbia tale caratteristica.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 4451/2012, è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
In data 17 gennaio 2013, la commissione, a seguito del riesame disposto in esecuzione della predetta ordinanza n. 4451/2012, ha tuttavia confermato il giudizio di non ammissione del ricorrente tra coloro che avrebbero potuto aspirare alla chiamata diretta in qualità di professore di seconda fascia nel settore disciplinare di riferimento.
Con motivi aggiunti depositati in data 26 aprile 2013, il ricorrente ha quindi impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il predetto atto confermativo proponendo i seguenti ulteriori profili di doglianza:
– violazione e falsa applicazione dell’allegato B del bando emanato con DR n. 4776 del 30 dicembre 2012 relativamente ai criteri di valutazione individuale per l’area CUN 13 (scienze economiche e statistiche); eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza.
La commissione ha errato nel ritenere che la “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” non abbia diffusione internazionale. Eppure lo stesso organismo, per il periodo dal 2007 al 2011, ha rilevato l’effettiva collaborazione di 14 autori stranieri di cui 9 di lingua inglese.
Ora, posto che non è stato indicato alcun criterio di valutazione in ordine al quantum di diffusione internazionale della rivista, le argomentazioni della commissione sono illogiche laddove, pur rilevando la presenza di autori stranieri, ha escluso la sussistenza di tale caratteristica.
Lo stesso vale con riferimento al fatto che la rivista è distribuita in 24 università straniere: la commissione, al riguardo, è stata dell’avviso che la distribuzione non fosse sinonimo di diffusione della rivista ma ciò è illogico in quanto non è immaginabile che un’università sottoscriva un abbonamento se in effetti non la ritiene uno strumento utile di conoscenza.
La commissione ha poi ritenuto non dirimenti le lettere di apprezzamento di professori stranieri che hanno attestato il rilievo internazionale della rivista di che trattasi, ma ciò è avvenuto senza alcuna motivazione idonea a confutare quanto affermato dai predetti docenti.
Allo stesso modo, la commissione ha affermato che, nonostante il frontespizio della rivista rechi l’indicazione che si tratta di “rivista a diffusione internazionale”, ciò non avrebbe alcuna rilevanza con ciò smentendo un’affermazione sottoscritta da 30 professori ordinari di economia aziendale italiani e stranieri.
Da ultimo, valga anche quanto affermato dal Prof. Laghi (professore ordinario di economia aziendale) secondo cui, se la commissione avesse utilizzato i parametri dell’area CUN12 (scienze giuridiche) in cui sono definiti puntualmente i criteri per l’individuazione della diffusione internazionale di una pubblicazione (ovvero consultabilità nelle biblioteche scientifiche fisiche e virtuali, disponibilità online di abstract in inglese, presenza nella direzione di studiosi stranieri, frequenza della pubblicazione di contributi in lingua straniera), la “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” sarebbe rientrata tra quelle a diffusione internazionale.
Con memoria, l’Università “La Sapienza” ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 2046/2013, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria e, dopo aver rappresentato che, con DR n. 3520 del 17 ottobre 2013, è stato ammesso con riserva nell’elenco di cui all’art. 3 del DR n. 3045/2012 (alla diciottesima ed ultima posizione), ha insistito per l’accoglimento delle impugnative.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti, proprio perché intimamente connesse anche se attinenti a due provvedimenti distinti ma aventi comunque lo stesso oggetto (ovvero la non ammissione del ricorrente nell’elenco di coloro che avrebbero potuto aspirare alla chiamata diretta in qualità di professore di seconda fascia nell’area CUN13), possono essere trattate congiuntamente.
2. Il Collegio, sempre in via preliminare, ritiene di dover precisare che non vi è motivo di procedere all’integrazione del contraddittorio in quanto, sebbene la procedura selettiva si riferisca all’area CUN13 (scienze economiche e statistiche), ciò non significa che l’inserimento del ricorrente nell’elenco di cui all’art. 3 del DR n. 3045/2012 determina l’esclusione di altro idoneo né fa diminuire le probabilità di chiamata diretta degli altri candidati già inseriti nel predetto elenco posto che i docenti ivi contemplati sono idonei per una tipologia di SSD diversa da quella del ricorrente (SECCS/P07 – economia aziendale); ciò significa che, nel caso in cui il Dipartimento di facoltà interessato proponga la chiamata di un professore di seconda fascia del settore SSD- SECCS/P07 (economia aziendale), l’unico docente idoneo in quell’area specifica è il ricorrente.
3. Nel merito, le censure sono fondate.
Al riguardo, va anzitutto ribadito – in quanto già emerso nella parte in fatto – che, nel bando di concorso, non risultano predeterminati criteri per l’individuazione delle riviste “a diffusione internazionale”, dal che deriva che la valutazione operata dalla commissione va esaminata nei limiti del sindacato esterno, tipico del giudizio che ha ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale.
Ciò premesso, valgono le seguenti considerazioni:
– il bando ha previsto che uno dei requisiti per essere ammessi nell’elenco di coloro che possono essere chiamati in qualità di professore di seconda fascia nell’area CUN13 è quello di aver pubblicato nell’ultimo quinquennio almeno due articoli su riviste di carattere internazionale;
– il ricorrente, al riguardo, ha rappresentato di aver pubblicato due contributi (il primo nel 2007 ed il secondo nel 2009) sulla “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” ma tale rivista non è stata ritenuta dalla commissione di concorso “a diffusione internazionale”;
– a fronte di tale giudizio, il ricorrente ha individuato una serie di elementi a favore della tesi della internazionalità della pubblicazione di che trattasi ovvero che la rivista è accreditata presso l’AIDEA (l’associazione italiana di economia aziendale presso la quale possono essere accreditate solo quelle riviste che soddisfano parametri di qualità condivisi a livello internazionale), che dal 2012 sul frontespizio della rivista è stampata la dicitura “rivista a diffusione internazionale”, che è inviata in abbonamento presso 24 Università straniere, che nel comitato scientifico siedono professori ordinari di prestigiose facoltà europee, che gli articoli vengono pubblicati riportando un abstractin inglese ed, infine, che alcuni professori di Università straniere (Prof. Oleg Kozirev entrato nel comitato scientifico della rivista nel gennaio 2011 e Prof. [#OMISSIS#] Alexander del’Università di Birmingham) hanno confermato il respiro internazionale della rivista;
– a ciò si aggiunga, come indicato dal Prof. Laghi (prof. ordinario di economia aziendale nell’ambito dell’Università resistente), che per l’area CUN 12 (scienze giuridiche), a differenza dell’area CUN13 (scienze economiche e statistiche), i criteri per individuare le riviste a carattere internazionale sono stati predeterminati nel bando di concorso (e cioè la consultabilità nelle biblioteche scientifiche fisiche e virtuali; la disponibilità online di abstract in inglese; la presenza nella direzione di studiosi stranieri; la frequenza della pubblicazione di contributi in lingua straniera) e che tali criteri possono rivelarsi utili per verificare la ragionevolezza e la logicità della valutazione svolta dalla commissione sulla diffusione internazionale della “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” (seppure attinente a diversa area CUN);
– ed invero, a fronte degli elementi sopra riportati, la commissione di concorso, pur procedendo al riesame della delibera di esclusione dal concorso del ricorrente, ha ritenuto in particolare che gli abstracts in inglese non sono un elemento idoneo a supportare il giudizio di internazionalità della Rivista (ciò anche in ragione del fatto che gli articoli scritti da autori stranieri, nel periodo 2007/2011, sono una percentuale che non supera il 5% di quelli scritti da autori italiani), che la distribuzione in 24 università straniere non è sinonimo di “diffusione internazionale” così come la lettera di un professore straniero (il Prof. Oleg Kozirev) poi entrato nel comitato scientifico dal mese di gennaio 2011 non è sufficiente a far ritenere sussistente tale caratteristica.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le valutazioni della commissione non rispondano a quei canoni di ragionevolezza necessari per rimanere nei confini della discrezionalità non sindacabile da parte del giudice amministrativo.
Ed invero, posto che non sono stati individuati criteri specifici per l’area CUN 13, il Collegio è dell’avviso che le argomentazioni della commissione non siano in grado di confutare gli elementi a favore dell’internazionalità della rivista di che trattasi riportati dal ricorrente che, peraltro, risultano conformi ai criteri analoghi individuati dall’Ateneo resistente con riferimento all’area CUN12 (scienze giuridiche).
In particolare, va osservato quanto segue:
– il fatto che, nel periodo 2007/2011, i contributi degli autori stranieri non abbiano superato il 5% di quelli degli autori italiani, non è certo sinonimo di mancanza di internazionalità in quanto, nel caso di specie, si tratta di valutare la diffusione internazionale della rivista che, invero, risulta assicurata dalla distribuzione in 24 università straniere e dal fatto della presenza di abstracts in inglese che consentono agli studiosi stranieri di valutare con maggiore facilità l’interesse del contenuto della pubblicazione;
– a ciò si aggiunga che, dei comitati di indirizzo e scientifico, fanno parte anche professori stranieri, segno rilevante dell’interesse che la rivista desta al di fuori dell’ambito nazionale;
– il fatto poi che la rivista sia distribuita in 24 università straniere non può essere degradato a circostanza irrilevante in relazione alla diffusione internazionale della pubblicazione in quanto ciò non è in grado di smentire il fatto che le predette università abbiano comunque sottoscritto un abbonamento, segno tangibile della sussistenza di un interesse scientifico da parte di chi la riceve;
– la circostanza, poi, che solo dal mese di marzo 2012, sul frontespizio della rivista sia indicata la sua diffusione internazionale non costituisce un elemento tale da far ritenere che, prima di quella data, tale caratteristica non fosse già sussistente; in altre parole, tale indicazione, sebbene recente, non esclude che la rivista, anche per il passato, abbia avuto tale diffusione che, invero, va valutata in concreto, in presenza cioè di elementi che ne facciano ricavare la sua internazionalità;
– un altro elemento in tal senso è, invero, dato dal fatto che la rivista è accreditata presso l’AIDEA (accademia italiana di economia aziendale) ed, al riguardo, non risulta smentito dall’Università resistente che tale accreditamento sia il frutto di un processo di selezione che mira ad individuare le riviste che soddisfano parametri di qualità condivisi a livello internazionale;
– né a smentire quanto sopra esposto vale il fatto che le due pubblicazioni del ricorrente siano apparse sulla rivista di che trattasi nel 2007 e nel 2009 anche perché risulta che la “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” è stata fondata nel 1901 e, pertanto, non è ragionevole ritenere che la sua diffusione internazionale sia intervenuta solo dopo la pubblicazione dei predetti articoli del ricorrente (dal 2009 in poi), trattandosi di caratteristica che va conquistata in un periodo prolungato di tempo e non nell’arco di pochi anni.
Da ciò si deve dedurre l’irragionevolezza della valutazione operata dalla commissione di concorso con conseguente giudizio di illegittimità dei provvedimenti che hanno determinato la non ammissione del ricorrente nell’elenco di cui all’art. 3 del DR n. 3045 del 10 settembre 2012.
4. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullati gli atti ivi impugnati.
5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)