TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 luglio 2017, n. 8526

Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2017-07-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la p.a. agito in autotutela.

Contenuto sentenza

N. 08526/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14396/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 14396 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Bellia, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio del 5 ottobre 2016, di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 10/C1 “teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi”, emesso in esecuzione della sentenza TAR Lazio, III, n.11532 del 2015, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. G. Rubino, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato D. Di [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Bellia impugnava il giudizio del 5 ottobre 2016 di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 10/C1 “teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi”, emesso in esecuzione della sentenza TAR Lazio, III, n.11532 del 2015, deducendo la violazione dell’art.6, comma 7 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 5, 6, 7 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.97 Cost., dell’art.7, comma 1 del D.D. n.181 del 2012, dell’art.3 del D.D. n.222 del 2012, del D.D. 161 del 2013, del D.D. n.1531 del 2016 nonché l’eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di presupposto, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
L’Amministrazione comunicava in seguito di aver avviato il procedimento per l’annullamento in autotutela del giudizio impugnato, in vista di un suo riesame, ad opera di una nuova Commissione di valutazione.
Il Soggetto pubblico riferiva quindi di aver provveduto all’annullamento in esame e alla nomina del nuovo Organo valutativo.
La parte ricorrente pertanto con memoria richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 5 aprile 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente e tenuto conto che l’Amministrazione, a contenzioso in corso, ha annullato in autotutela l’atto impugnato, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale (cfr. TAR Lazio, III, n.11532 del 2015).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.14396/2016 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 14/07/2017