TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 luglio 2017, n. 8529

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Tempistiche

Data Documento: 2017-07-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere meramente quantitativo (cfr. allegati A e B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del d.m. citato (cfr., “ex plurimis”, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 settembre 2016, n. 9901; Id., Sez. III bis, 7 luglio 2016, n. 7828).

Contenuto sentenza

N. 08529/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03568/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3568 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
prof.ssa [#OMISSIS#] Carpinato, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Marino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 173; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Matelli non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– di tutti gli atti, anche non conosciuti, relativi alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 10/D2 (Lingua e letteratura greca), che hanno determinato o concorso a determinare il punteggio attribuito alla ricorrente per gli indicatori di produttività scientifica, in misura inferiore alle mediane di settore;
– del conseguente giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione nei confronti della ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
– e per il riconoscimento del diritto di accesso agli atti richiesti con istanze del 31.3.2013 e 31.1.2014;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori; Avv. A. [#OMISSIS#] Russo per la parte ricorrente, per l’ Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#], solo nella chiamata preliminare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, prof.ssa [#OMISSIS#] Carpinato, è professoressa associata di Lingua e Letteratura Greca (settore concorsuale 10/D2) e ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN), per la prima fascia della docenza universitaria, indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, in relazione al settore concorsuale predetto.
L’esito della procedura è stato sfavorevole per la decisiva ragione che, secondo la Commissione, “la molteplicità degli interessi della candidata non ha una corrispondenza adeguata nel numero delle pubblicazioni presentate (0/3)”, come testualmente si legge nel giudizio collegiale (doc. B8 ric.).
Avverso gli atti indicati in epigrafe, con ricorso notificato in data 24.2.2014 e depositato il 18.3.2014, la prof.ssa Carpinato ha proposto ricorso dichiaratamente “al buio”, riservandosi la proposizione di censure più puntuali con successivi motivi aggiunti e contestando genericamente, come insufficienti e non corrispondenti alla realtà, gli indicatori di produzione scientifica a lei attribuiti dalla Commissione e risultati (erroneamente) al di sotto dei valori delle tre mediane di riferimento di cui all’Allegato B al D.M. n. 76/2012, valorizzate dall’ANVUR, per la prima fascia di docenza, come segue:
libri normalizzati: 1;
articoli su rivista e capitoli di libri normalizzati: 18;
articoli in riviste di classe A: 3.
Con i successivi motivi aggiunti, spediti a notificazione in data 9.5.2014, la ricorrente ha contestato il mancato computo, da parte dell’Amministrazione, ai fini della verifica del superamento delle mediane, di una serie di pubblicazioni (articoli su rivista e capitoli di libro) che erano, in realtà, tutte dotate di ISBN o ISSN e pertanto meritevoli di piena considerazione. Si trattava, precisamente, dei seguenti lavori:
1. ISBN 88-901286-9-0, “Topi nella letteratura greca medievale”, Padova 2004;
2. ISBN 8871152719, “Donne intellettuali ecc….”, Padova;
3. ISSN 04995-2057, “Vaghenàs nella rete: riflessioni ecc.”, Univeristà la Sapienza, Roma, 2010;
4. ISBN 9788889543993, “Il supplizio di un italiano a Corfù: un caso di intolleranza etnica ecc.”, edizione elettronica;
5. ISSN 0037 – 458X, “Leggendo l’Iliade con Kostantinos Ermoniakòs….”, Atti di convegno, Catania 2000;
6. ISSN 0495 – 2057, “Appunti su Angelica Palli”, Atti di convegno, Roma 2001;
7. ISBN 9788849807103, “Su alcune testimonianze della fortuna neogreca di [#OMISSIS#]”, 2003;
8. ISSN 1122- 553X, “La discoverta del vero Omero. Riscritture greche ecc.”, in V Convegno nazionale di studi neogreci, pensiero occidentale e illuminismo neogreco, pubblicati come numero speciale della rivista Italoellenica.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Anvur si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. 10473 del 20.10.2016 questa Sezione ha ordinato all’Amministrazione di fornire documentati chiarimenti (sia da parte del MIUR e che dell’ANVUR) in ordine all’avvenuto inserimento e alla corretta valutazione – ai fini del calcolo delle mediane (e con particolare riguardo alla seconda) – delle pubblicazioni sopra elencate, le quali erano presenti all’interno di opere dotate di codici ISBN o ISSN (come risultanti dalla copia allegata alla domanda di partecipazione alla procedura ASN ovvero dalla registrazione di detti codici nella banca dati del M.I.U.R.).
L’Amministrazione non ha fornito i dati e i chiarimenti richiesti.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere (in sintesi) il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica (tornata 2012).
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’“abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito di qualificazione necessario per la partecipazione alle procedure selettive per l’accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E del D.M. cit..
L’art. 6, comma 5, del medesimo D.M. n. 76/2012, stabilisce che le Commissioni possano discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi ricorsuale, che censura la Commissione per avere sostanzialmente esaurito la valutazione nel solo calcolo della produttività scientifica della ricorrente, ritenendola inidonea alla prima fascia soltanto in ragione del mancato superamento delle tre mediane di settore (rispettivamente relative: ai libri; agli articoli in rivista e ai capitoli di libro; alle pubblicazioni in riviste di classe A), senza che questo rilievo sia stato accompagnato da una adeguata disamina di tipo qualitativo sulle pubblicazioni e sugli altri titoli posseduti dalla ricorrente.
Invero, nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010, il legislatore stabilisce che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si può limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Non a caso l’Amministrazione, con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso. Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale. Ciò comporta che le commissioni possano non attribuire l’abilitazione ai candidati che pure superino le mediane per il settore di appartenenza, purché ciò avvenga sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione ai candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessata, non solo soffermandosi sulla (presunta) insufficienza quantitativa delle sua produzione scientifica, ma anche attraverso un’adeguata valutazione del suo merito scientifico, la quale doveva necessariamente investire sia le pubblicazioni che i titoli presentati.
Si deve infatti sempre rammentare la già citata regola basilare introdotta dal MIUR con il decreto ministeriale n. 76 del 2012 (recante il regolamento sui criteri e i parametri che le Commissioni di valutazione debbono osservare) secondo cui “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5” (art. 1, comma 1, D.M. cit.).
Orbene, nel caso di specie, in base alla lettura dei giudizi (collegiale e individuali), la Commissione non dimostra di avere svolto un’effettiva disamina delle singole pubblicazioni, di cui non fornisce, in realtà, alcuna valutazione, neanche sintetica. Del pari, i titoli diversi dalle pubblicazioni, sebbene sommariamente elencati nel giudizio collegiale (e in alcuni giudizi individuali), non sono stati neanch’essi propriamente valutati, sicché il giudizio finale di non abilitazione appare nella sostanza immotivato, non essendo sufficiente, per quanto sopra detto, il mero riferimento al possesso di valori di mediana in misura insufficiente.
Come più volte ritenuto da questa Sezione “nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito….” (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 30.12.2014, n. 13288; id. 31.3.2015, n. 4776).
Nella piena condivisione dei suddetti principi, il ricorso va accolto, atteso che l’assai sintetico giudizio elaborato dalla Commissione ha privato, in modo inammissibile, la ricorrente della possibilità di avere (com’era invece suo diritto) un giudizio completo, esteso anche ai profili qualitativi del proprio curriculum (pubblicazioni, altri titoli).
Va precisato infatti che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere meramente quantitativo (cfr. allegati A e B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., “ex plurimis”, TAR Lazio, sez. III, 22 settembre 2016, n. 9901; id. sez. III-bis, 7 luglio 2016, n. 7828; v. altresì sez. III n. 11500 del 2014 ).
In secondo luogo si rileva che nel corso della presente causa l’Amministrazione non è stata in grado di fornire, nonostante quanto le era stato prescritto da questa Sezione con dettagliata ordinanza istruttoria, adeguato riscontro alle circostanziate censure fattuali, articolate da parte ricorrente nei motivi aggiunti, con riguardo al mancato inserimento, nelle banche dati considerate dall’ANVUR, di numerose pubblicazioni riferibili alla ricorrente, con conseguente erroneità del calcolo dei valori afferenti alla produttività scientifica della stessa.
Ne consegue che, per effetto della presente sentenza, l’Amministrazione sarà anche tenuta al rigoroso ricalcolo dei tre indici rilevanti ai fini del superamento delle mediane, con riguardo al decennio 2002 – 2012.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e deve essere annullato il giudizio negativo riportato dalla candidata.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica di essa, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 e, in prosecuzione, del 16 giugno 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
Pubblicato il 14/07/2017