Nel caso di specie il ricorrente, avendo conseguito il diploma di laurea in odontoiatria, in seguito al riconoscimento degli esami utili sostenuti, accederebbe ad un anno di corso successivo al primo. Da tutto ciò discende da un lato che nei confronti del ricorrente risulta soddisfatta la logica sottesa ai test del perseguimento di alti standard formativi, dall’altro che non si sottraggono posti agli attuali aspiranti, ex art.4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 novembre 2017, n. 10955
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso
N. 11316/2017 REG.PROV.COLL.
N. 15420/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15420 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Cirignaco, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Leone – [#OMISSIS#] & Associati in Roma, via Lungotevere [#OMISSIS#], 3;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 29 settembre 2016, con il quale l’Ateneo respingeva la richiesta di iscrizione al corso di laurea di medicina in un anno successivo al primo, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. L. Salernitano, in sostituzione dell’Avv. F. Leone, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Cirignaco, superate nel 2010 le prove di accesso ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria, si iscriveva presso la facoltà di odontoiatria e conseguiva la relativa laurea nel 2016.
L’interessato presentava quindi istanza all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per l’iscrizione al corso di laurea in medicina, in anno successivo al primo.
L’Ateneo, con nota del 29 settembre 2016, respingeva la richiesta, segnalando che era comunque necessario superare previamente una prova di ingresso, ai sensi dell’art.4 della Legge n.264 del 1999.
L’istante impugnava quindi il suindicato diniego, censurandolo per violazione degli artt.20, 29, comma 3 del D.R. n.547 del 2008, dell’art.2 del D.M. n.546 del 2016, degli artt.3, 4 della Legge n.264 del 1999, dell’art.10 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 36, 97 Cost., per incompetenza, per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’erroneità dei presupposti, del difetto di istruttoria, della disparità di trattamento, dell’arbitrarietà e irrazionalità dell’azione, della carenza di proporzionalità, dell’irragionevolezza e illogicità.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che l’atto gravato doveva essere emesso dal Consiglio didattico e che comunque era mancato il preavviso di diniego.
L’interessato ha sostenuto inoltre che il test di ingresso era necessario per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea e non ad un anno successivo, come richiesto; che aveva già conseguito la laurea in odontoiatria; che aveva in ogni caso già superato nel 2010 il test per l’accesso al corso di medicina.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in [#OMISSIS#] l’irricevibilità per tardività e nel merito l’infondatezza.
Con ordinanza n.1177 del 2017 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con delibera del 28 marzo 2017, in esecuzione della predetta misura cautelare, la Giunta di facoltà, previo riconoscimento di precedenti esami sostenuti, riteneva che l’istante potesse essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in medicina.
Con memoria l’interessato segnalava in fatto di essersi iscritto al suddetto corso e di aver già superato un esame, ribadiva i propri assunti nel merito, richiedeva la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al diniego impugnato, da liquidarsi in via equitativa.
Il Ministero confermava l’avvenuta immatricolazione nel 2017 del ricorrente al terzo anno del corso di laurea in medicina.
Nell’udienza del 12 luglio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo respinta l’eccezione di [#OMISSIS#] di irricevibilità del ricorso per tardività, siccome destituita di fondamento, atteso che l’atto impugnato è del 29 settembre 2016 e che la sua impugnativa è stata consegnata al servizio postale per la notifica il successivo 28 novembre 2016, dunque in ogni caso entro il termine di legge di giorni sessanta, ex artt.29, 41 c.p.a. (cfr. anche art.39 c.p.a., art.149 c.p.c., art.3 Legge n.53 del 1994, artt.1, 4 Legge n.890 del 1982, Corte Cost. n.277 del 2002 e, tra le altre, TAR Lazio, II, n.3580 del 2016).
Il ricorso nel merito è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.
Invero va evidenziato al riguardo che l’interessato riferisce di aver già superato apposito test di ammissione al corso di laurea in medicina.
Va inoltre rilevato che il ricorrente, avendo conseguito il diploma di laurea in odontoiatria, in seguito al riconoscimento degli esami utili sostenuti, accederebbe, come già del resto riconosciuto, ad un anno di corso successivo al primo.
Da tutto ciò discende da un lato che nei confronti del ricorrente risulta soddisfatta la logica sottesa ai test del perseguimento di alti standard formativi, dall’altro che non si sottraggono posti agli attuali aspiranti, ex art.4 della Legge n.264 del 1999 (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, n.805 del 2015, TAR Lazio, III, n.4477 del 2017).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Va di contro respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, giacchè formulata in modo generico oltre che contenuta in una memoria non notificata alla controparte (cfr. deposito dell’8 giugno 2017).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.15420/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma al pagamento, in parti uguali, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 14/11/2017