Nelle procedure di revisione della classificazione delle riviste di fascia A, a fronte di un giudizio quasi unanime delle principali società scientifiche che si sono espresse a favore dell’inserimento nella prima fascia di merito della rivista scientifica sottoposta ad esame, risulta contraddittorio la valutazione finale effettuata dal gruppo di lavoro e quindi da ANVUR nella parte in cui la rivista di che trattasi è esclusa tra quelle di maggiore prestigio, soprattutto se si considera che uno dei criteri predeterminati era proprio la “unanimità o chiara prevalenza di pareri favorevoli” espressi dalle competenti società scientifiche.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 febbraio 2013, n. 1709
Procedura di revisione classificazione Riviste fascia A-ANVUR-Non considerazione parere positivo Società scientifica di riferimento-Illegittimità
N. 01709/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08143/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8143 del 2012, proposto da:
Pio [#OMISSIS#] DI [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] SOLDI RONDININI e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Franco [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato [#OMISSIS#]-[#OMISSIS#]-Sanci in Roma, viale Gorizia, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– della valutazione operata dall’ANVUR – gruppi di lavoro Area CUN 11 e Area CUN 14 – riviste e libri scientifici, per le procedure per l’abilitazione scientifica nazionale nei settori non bibliometrici, (nominati con delibera n. 55 del 3.7.2012), pubblicata sul sito internet di ANVUR in data 6.9.2012, in base alla quale la “Nuova Rivista Storica” (ISSN: 0029-6236), edita dalla società editrice “Dante [#OMISSIS#]”, risulta esclusa dalla lista delle riviste di classe “A”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, tutti responsabili (seppure con funzioni diverse) della pubblicazione “Nuova Rivista Storica” (ISSN: 0029-6236), hanno impugnato, per l’annullamento, la valutazione operata dall’ANVUR (in particolare, dai gruppi di lavoro delle aree CUN 11 e CUN 14 – riviste e libri scientifici, per le procedure per l’abilitazione scientifica nazionale nei settori non bibliometrici) pubblicata sul sito internet in data 6 settembre 2012, in esito alla quale la predetta pubblicazione, edita dalla società editrice “Dante [#OMISSIS#]”, è stata esclusa dall’elenco delle riviste di classe “A” di cui alla classificazione contenuta nell’allegato B del D.M. n. 76 del 2012 (ovvero quelle riviste, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali).
Avverso tale valutazione, i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare, espongono quanto segue:
– non sono stati presi in considerazione i pareri favorevoli all’inserimento della “Nuova Rivista Storica” nell’elenco di classe “A” espressi nel luglio 2012 dalle società scientifiche SISMED (società degli storici medievisti), SISEM (società italiana per la storia dell’età moderna), SISSCO (società italiana per lo studio della storia contemporanea) e SISI (società di storia internazionale);
– non è stata considerata l’antica tradizione culturale della rivista che è stata fondata nel 1917 ed alla quale hanno collaborato nomi prestigiosi della storiografia italiana;
– non è stato valutato il carattere scientifico della rivista, come attestato da una serie di parametri come la composizione del Comitato scientifico, la collaborazione di studiosi europei, la pubblicazione di articoli redatti nelle principali lingue europee e la sua ampia diffusione;
– la sussistenza nel gruppo di lavoro che ha valutato la rivista di che trattasi di situazioni di conflitto di interessi come si ricava dal fatto che alcuni membri risultano avere rapporti con riviste concorrenti, invero inserite nell’elenco di quelle ricomprese in classe “A”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Le censure dedotte dai ricorrenti risultano fondate sulla base delle seguenti ragioni:
– ai fini della classificazione delle riviste dei settori non bibliometrici nelle tre diverse classi di merito (“A”, “B” e “C”) secondo la definizione dettata dall’allegato B del D.M. n. 76 del 2012, l’ANVUR, con delibera n. 50 del 21 giugno 2012, ha previsto che l’istruttoria fosse condotta da gruppi di lavoro formati da esperti appartenenti alle varie aree scientifiche e che, a tali fini (istruttori), fosse acquisito il parere delle principali società scientifiche nazionali le quali avrebbero dovuto esprimersi entro l’8 luglio 2012 (cfr artt. 11 e 12 della citata delibera n. 50/2012). L’ANVUR, con la stessa delibera n. 50/2012, ha altresì previsto che, una volta acquisiti i pareri delle principali società scientifiche nazionali sulle riviste da inserire in classe “A”, il gruppo di lavoro avrebbe potuto acquisire ulteriori pareri da parte dei GEV (gruppi di esperti di valutazione della qualità della ricerca – VQR) e di altri esperti anche stranieri;
– come risulta dalla relazione finale del gruppo di lavoro dell’area CUN 11 (comprendente anche le riviste di Storia), uno dei parametri preso in considerazione per la classificazione delle riviste è stata la “unanimità o chiara prevalenza di pareri favorevoli” espressi dalle competenti società scientifiche (unitamente ad altri criteri come il confronto dei suddetti pareri con la classificazione operata dal GEV di area 11 ed il riferimento, ove necessario, a classificazioni effettuate da altri organismi di valutazione internazionale);
– con riferimento alla pubblicazione “Nuova Rivista Storica”, non risulta smentito che, nel mese di luglio 2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli all’inserimento in classe “A” resi dalle società scientifiche SISMED (società degli storici medievisti), SISEM (società italiana per la storia dell’età moderna), SISSCO (società italiana per lo studio della storia contemporanea) e SISI (società di storia internazionale). In particolare, le tre società SISMED, SISEM, SISSCO, tutte appartenenti all’area 11, sono quelle interpellate da ANVUR e tutte hanno espresso parere favorevole all’inserimento in classe “A” di “Nuova Rivista Storica”; altresì, ANVUR ha ricevuto ulteriori due pareri da parte di altrettante società scientifiche appartenenti all’area 14, di cui uno favorevole all’inserimento di “Nuova Rivista Storica” in classe “A” (SISI – società di storia internazionale) e l’altro negativo (AISIP – associazione italiana di storia delle istituzioni politiche). In estrema sintesi, su cinque società che hanno inviato il proprio parere sull’inserimento in classe “A” di “Nuova Rivista Storica”, quattro si sono espresse in senso favorevole;
– a fronte di tali risultanze (quattro pareri favorevoli su cinque), la relazione del GEV (che ha invece inserito “Nuova Rivista Storica” in classe “B”), nel limitarsi ad indicare i parametri utilizzati per la classificazione, richiama proprio quello relativo al coinvolgimento delle società scientifiche ma senza da ciò farne discendere una valutazione favorevole nei confronti di “Nuova Rivista Storica”. Ed invero, oltre alla mera indicazione di tali parametri, nulla viene argomentato con specifico riferimento alle risultanze riguardanti la rivista di che trattasi, in maniera tale da giustificare l’inserimento di “Nuova Rivista Storica” in classe “B” (cioè inferiore alla classe “A”);
– a ciò si aggiunga che, come riferito dai ricorrenti con la memoria depositata in vista della pubblica udienza, la pubblicazione “Nuova rivista storica” risulta inserita nei più importanti database del settore (ISI, SCOPUS e ERIH, utilizzati anche da ANVUR come strumenti di valutazione delle riviste), a differenza di altre riviste inserite in classe “A” che invece non sono presenti nelle predette raccolte informatiche.
2. Ciò posto, emerge con evidenza che, a fronte di un giudizio quasi unanime delle principali società scientifiche che si sono espresse a favore dell’inserimento in classe “A” di “Nuova rivista storica”, risulta contraddittorio la valutazione finale effettuata dal gruppo di lavoro e quindi da ANVUR nella parte in cui la rivista di che trattasi è stata esclusa tra quelle di maggiore prestigio, soprattutto se si considera che uno dei criteri predeterminati era proprio la “unanimità o chiara prevalenza di pareri favorevoli” espressi dalle competenti società scientifiche.
Del resto, a fronte di tali evidenze, la relazione del GEV e quella finale del gruppo di lavoro area CUN 11 nulla riportano con riferimento a valutazioni contrarie eventualmente svolte per smentire i giudizi quasi unanimi delle principali società scientifiche favorevoli invece all’inserimento in classe “A” di “Nuova rivista storica”.
Tale assenza di motivazione (in mancanza della quale non è possibile apprezzare le valutazioni svolte dagli organismi competenti) assume ancora maggior rilievo laddove si consideri che “Nuova rivista storica”, a differenza di altre riviste storiche inserite in classe “A”, è presente in tutti i più importanti database del settore (come ISI, SCOPUS e ERIH), indizio anche questo che, unitamente agli altri sopra riportati, fa ritenere la pubblicazione di rilevante spessore scientifico.
3. Posto quanto sopra, le censure sono fondate e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento delle valutazioni operate dall’ANVUR – gruppi di lavoro Area CUN 11 e Area CUN 14 – riviste e libri scientifici, pubblicate sul sito internet di ANVUR in data 6 settembre 2012.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)