TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 2113

Prin-Commissione esaminatrice-adozione criteri non fissati nel bando-Illegittimità

Data Documento: 2019-02-15
Area: Giurisprudenza
Massima

L’adozione di un criterio non fissato dalla lex specialis della procedura comporta -assorbito il resto- l’accoglimento delle censure su esaminate e l’annullamento del giudizio impugnato.

Contenuto sentenza

N. 02113/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02585/2018 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2018, proposto da:
Crespi [#OMISSIS#] Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lioi, Barbara Pisa, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Bruno [#OMISSIS#] n. 32, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, Dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Tucciarelli, Universita’ degli Studi di Palermo, Universita’ degli Studi dell’Aquila, Universita’ degli Studi di Napoli “Parthenope”, Comitato di Selezione – Area 08 Prin. 2010-2011, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del nuovo giudizio adottato in data 28 novembre 2017 dal Comitato di Selezione dell’Area 08 per i PRIN 2010 – 2011, – non notificato al ricorrente – in asserita esecuzione della sentenza pronunciata dal Tar Lazio, sez. III, n. 910/2017 del 19 gennaio 2017, passata in giudicato, con il quale si è nuovamente confermato il punteggio complessivo di 88 punti su 100 al progetto di ricerca del Prof. Crespi, e confermata l’esclusione dal finanziamento;
del Decreto Direttoriale n. 3547, dell’11.12.2017 – non notificato al ricorrente – con cui è stato approvato il Verbale di valutazione del Comitato di Selezione dell’Area 08, PRIN 2010 – 2011 all’esito del riesame del progetto coordinato dal Prof. Crespi; ove necessario e per quanto di ragione, i criteri contenuti nella lettera di incarico ai revisori esterni; di ogni altro atto presupposto, anteriore o successivo, comunque connesso, anche interno e non conosciuto, comunque riferibile alla procedura selettiva de qua, con cui sono stati determinati i criteri generali, ed ogni giudizio e valutazione con cui è stato espresso un giudizio comparativo sfavorevole per il progetto proposto dal ricorrente rispetto a tutti i progetti risultati vincitori.
Con condanna dell’Amministrazione a riformulare la scheda di valutazione del progetto di ricerca del Prof. Crespi, per il PRIN 2010 – 2011 assegnando al progetto in esame il punteggio complessivo di 97/100, punteggio attribuito dal revisore esterno, con conseguente ammissione ed erogazione del finanziamento.
Ovvero per l’esecuzione
– della sentenza n. 910 del Tar Lazio, sezione III, pubblicata in data 19 gennaio 2017, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, notificato il 12 febbraio 2018 e depositato il successivo 6 marzo, il prof. Giovanni Crespi, docente ordinario per la disciplina di “Positioning e Geomatica” presso la facoltà di “Ingegneria Civile e Industriale” dell’Università “La Sapienza” di Roma, in qualità di Coordinatore scientifico del progetto di ricerca dal titolo “FOG-HYDI (Free and Open Geo-HYdrological Data Infrastructure), ha impugnato il quarto giudizio negativo, adottato in data 28 novembre 2017 dal Comitato di Selezione dell’Area 08 per i PRIN 2010 – 2011, in asserita esecuzione della sentenza pronunciata da questo TAR, sez. III, n. 910/2017 del 19 gennaio 2017, passata in giudicato, con il quale è stato confermato il punteggio complessivo di 88 punti su 100 al suo progetto di ricerca, confermandone l’esclusione dal finanziamento per i Progetti di ricerca a rilevanza nazionale di cui alla procedura bandita con Decreto Ministeriale 27 dicembre 2011 n. 1152/ric.
2. – In particolare, il ricorrente, con il primo motivo, svolto in via principale, assume la violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 910 del 19 gennaio 2017, asserendo che l’Amministrazione non si sarebbe curata di quanto affermato dalla citata pronunzia di questo TAR, non avendo effettuato alcuna valutazione comparativa con i progetti specificatamente indicati nelle precedenti sentenze ed essendosi limitata a riportare, con riferimento ai criteri di valutazione di cui alle lettere a) e b),i giudizi espressi dal nominato revisore straniero e a richiamare le conclusioni che aveva già rassegnato in sede di riesame, e che erano, quindi, già state ritenute illegittime sotto il profilo del difetto di motivazione.
Con i restanti motivi, svolti in via subordinata, per il caso in cui il Collegio ritenga che il provvedimento impugnato costituisca espressione di rinnovato esercizio del potere decisorio dell’Amministrazione, il prof. Crespi riproduce censure che egli aveva già svolto nei precedenti giudizi davanti a questo TAR, e dunque articola numerose censure sotto i seguenti profili:
– Violazione e falsa applicazione DM 27/12/2011 e DM 12 gennaio 2012– bando di finanziamento. Violazione artt. 3, 33 e 97 Cost. Eccesso di potere (II motivo);
– Violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2010, n. 240; Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; decreto 7 giugno 2012, n. 76; art. 1, commi 870, 871 e 873, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); DM 23 ottobre 2012 n. 719, d.m. 12 gennaio 20112; verbale n. 2 del Comitato Nazionale Garanti della Ricerca – CNGR; del verbale n. 1 del comitato di selezione. Eccesso di potere (III motivo).
3. – Nelle conclusioni del ricorso il prof. Crespi chiede la condanna dell’Amministrazione alla rinnovazione della valutazione del suo progetto, con assegnazione al medesimo del punteggio di 97 punti su 100, con conseguente ammissione del progetto al finanziamento richiesto, come effetto conseguenziale del giudizio di positiva valutazione; chiede altresì l’annullamento o declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati che hanno condotto alla esclusione del progetto del ricorrente dai finanziamenti e relativa graduatoria finale; ancora, chiede la adozione di ogni misura idonea a dare corretta esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 910/2017, anche previa nomina di commissario ad acta; in caso di eventuale ordine di rinnovazione della procedura valutativa, chiede di affidare il giudizio ad una nuova Commissione, con eventuale nomina di esperti e docenti di Università straniere, ordinando il riesame del giudizio espresso nei confronti del progetto presentato dall’odierno ricorrente, in comparazione con gli altri progetti.
4. – Con ordinanza n. 58572018 il Collegio ha ritenuto che il ricorso richiedesse la trattazione di questioni che possono esulare dalla mera ottemperanza, e, pertanto, ha disposto il passaggio nel ruolo dell’udienza pubblica della causa, così operando il mutamento del [#OMISSIS#] ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
5. – Non si sono costituiti in giudizio né i MIUR né i controinteressati, regolarmente intimati; solo dopo il passaggio in decisione della causa e dopo la deliberazione assunta del Collegio nella successiva camera di consiglio ex art. 75 c.p.a. (entrambe avvenute il 14 novembre 2018), in data 3 gennaio 2019 si sono costituite le Amministrazioni intimate, depositando memoria di stile e documenti; tale costituzione, tuttavia, per il momento processuale in cui è stata depositata, deve aversi per non avvenuta.
6. – Esso è fondato, e va accolto, sotto gli assorbenti profili svolti dal ricorrente nelle censure che criticano la surrettizia introduzione del criterio della “Straordinarietà” della proposta.
Il giudizio impugnato, infatti, nel suo incipit, ha affermato che, nelle precedenti controversie, il Giudice Amministrativo non aveva contestato i criteri di valutazione a suo tempo fissati dal Comitato, tanto che l’organo di valutazione ha ritenuto necessario “ridirli”, affermando, tra l’altro che alla luce di essi i punteggi più alti dovessero essere assegnati dagli esperti stranieri ai soli progetti “giudicati veramente straordinari”.
Per questo, quanto al criterio sub a) “Innovatività ed originalità della ricerca proposta”, dopo che il Revisore straniero nominato all’uopo aveva riconosciuto al progetto del prof. Crespi ben 29 punti sui 30 disponibili per questa voce, il Comitato ha decurtato il punteggio da 29 a 25, non avendo ravvisato a suo favore il carattere di “straordinarietà” asseritamente presente tra i criteri di valutazione.
Tale modus procedendi disattende quanto previsto dal bando e ribadito da questa Sezione nella sentenza n. 9102017 circa la effettiva sussistenza, tra i criteri di valutazione, del requisito della “straordinarietà”.
La pronunzia citata, sul punto, si esprime infatti come segue:
“La “straordinarietà” costituisce parametro arbitrario introdotto inopinatamente (ex post) dalla Commissione al fine di giustificare la consistente decurtazione di ben 4 punti per la voce a), che da sola è valsa a penalizzare il progetto presentato dal Prof. Crespi, ponendolo in una posizione non utile ai fini della elargizione del contributo di ricerca (come primo degli esclusi).
Tale criterio incentrato sulla “straordinarietà”, peraltro, non risulta sia stato impiegato per valutare anche gli altri progetti sottoposti al vaglio della Commissione, il che conferma l’esistenza di un vizio di eccesso di potere sotto forma di evidente disparità di trattamento tra concorrenti.”
Risulta dunque fondato il profilo di doglianza rubricato in ricorso sub a) nel secondo motivo, che denunzia come il bando, con riferimento ai criteri di valutazione, indicati nell’articolo 5, non parlasse affatto di requisiti di “eccezionalità o straordinarietà” dei progetti, ma, ben diversamente, di caratteristiche di “innovatività ed originalità”.
L’adozione di un criterio non fissato dalla lex specialis della procedura comporta -assorbito il resto- l’accoglimento delle censure su esaminate e l’annullamento del giudizio impugnato.
7. – All’annullamento del giudizio deve seguire la sua riedizione da parte di un Comitato di selezione in composizione del tutto diversa da quello che ha operato, che procederà al riesame del progetto del ricorrente entro giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza.
8. – Non può, di converso, con la presente sentenza, essere disposta l’attribuzione del punteggio richiesto dal ricorrente, trattandosi di poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione, cui questo TAR non può sostituirsi (art. 34 comma II c.p.a.).
9. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referenda
Pubblicato il 15/02/2019