Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio finale di inidoneità non risulta conforme ai canoni di ragionevolezza e logicità tipici della valutazione discrezionale (anche tecnica) qualora, a fronte di una serie di elementi positivi (non ultimo, il superamento delle tre mediane di riferimento), non emergono dalla motivazione resa dall’organo collegiale elementi di negatività tali da far ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per conseguire l’abilitazione quale professore di I fascia. Nel caso di specie, il contrasto tra tre giudizi individuali di idoneità e due non favorevoli in seno alla commissione non è stato risolto attraverso un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità, laddove quattro membri su cinque hanno comunque ritenuto la produzione scientifica di livello “eccellente”, “più che accettabile” e “buono”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 8377
Abilitazione scientifica nazionale – Obbligo di motivazione – Contraddittorietà della motivazione
N. 08377/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05970/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5970 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] GODANO, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Guidi, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Micono in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli, 9;
per l’annullamento
– della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 04/A4 – Geofisica (anno 2012), pubblicata in data 7 febbraio 2014;
– di tutti i verbali della commissione;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di ANVUR e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 giugno 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente – Prof. [#OMISSIS#] Godano – ha presentato la propria candidatura per il conseguimento dell’abilitazione nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale 04/A4 (Geofisica), di cui al decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012.
Con D.D. n. 104 del 21.01.2013, è stata nominata la commissione esaminatrice, così composta:
– prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario di Geofisica della Terra solida – GEO/10);
– prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario di Oceanografia e fisica dell’atmosfera – GEO/12);
– prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario di geofisica della Terra solida – GEO/10);
– prof. [#OMISSIS#] Neri (ordinario di geofisica della Terra solida – GEO/10);
– prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (commissario OCSE).
All’esito della procedura, il ricorrente, pur superando le tre mediane di riferimento, è stato giudicato non idoneo ad ottenere l’abilitazione con tre voti negativi e due positivi.
Avverso tale giudizio, ha proposto impugnativa il ricorrente, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo i seguenti vizi:
1) illegittimo diniego dell’ASN assunto “a minoranza”, e dunque senza il rispetto della maggioranza di 4/5 richiesta dalla normativa vigente per le deliberazioni della Commissione. Difetto di coerenza tra la non abilitazione e le valutazioni sostanzialmente positive dei commissari e della Commissione – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c. 5, del D.P.R. n. 222/2011, nonché dell’art. 4 c. 5, del D.D. n. 222/2012 (Bando 2012). Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e incoerenza. Difetto di motivazione. Violazione dei principi tutti in materia di valutazione dei candidati per l’ASN.
Sebbene tre commissari su cinque abbiano espresso un giudizio negativo, il conseguimento di due giudizi positivi assume comunque rilievo in quanto “induce a ritenere che la commissione non abbia raggiunto un adeguato grado di sintesi e comunque non abbia adeguatamente motivato il giudizio finale di non idoneità” (TAR Lazio, sez. III, n. 10911/2014);
2) violazione dell’art. 4 del D.M. n. 76/2012 – eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione – mancata considerazione del superamento delle mediane degli indicatori.
Il ricorrente ha superato tutte e tre le mediane di riferimento del settore concorsuale di che trattasi; di conseguenza, la commissione, nel negare l’abilitazione, avrebbe dovuto fornire una motivazione più rigorosa che tenesse conto anche dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica del candidato (TAR Lazio, sez. III, n. 5795/2015);
3) violazione dell’art. 3 c. 1 del D.M. n. 76/2012 (art. 16 co. 3 l. 240/2010; art. 8 co. 4 d.p.r. 222/2011; art. 4 d.d. 222/2012) – sul mancato raggiungimento di un adeguato livello di sintesi nel giudizio finale della commissione (contraddittorietà tra giudizi dei singoli commissari e giudizio collegiale).
Nell’ambito del giudizio collegiale, la commissione ha giudicato, in particolare, la produzione scientifica non originale e di consistenza limitata quando poi i commissari, nei giudizi individuali, l’hanno ritenuta “di originalità adeguata” ([#OMISSIS#]), “di livello eccellente” ([#OMISSIS#]), “di livello più che accettabile” (Neri), “di buon livello” ([#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]).
Da tali singoli giudizi, non è dato evincere la ragione per cui si è giunti ad un giudizio collegiale negativo in relazione alle pubblicazioni presentate dal ricorrente;
4) violazione dell’art. 3 c. 1 del D.M. n. 76/2012 (art. 16 co. 3 l. 240/2010; art. 8 co. 4 d.p.r. 222/2011; art. 4 d.d. 222/2012) – sulla mancata valutazione analitica dei titoli presentati dal candidato.
Il ricorrente, con la domanda di partecipazione alla procedura di che trattasi, ha indicato numerosi titoli la cui valutazione analitica è stata del tutto omessa sia nella formulazione dei giudizi individuali che nel giudizio collegiale. Ed, invero, la valutazione analitica richiesta dal legislatore si è tradotta in un generico richiamo all’insieme dei titoli con ciò ponendosi in contrasto con quanto più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “la commissione non poteva limitarsi a valutare le pubblicazioni presentate, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame degli altri titoli allegati dal ricorrente” (TAR Lazio, sez. III, n. 11096/2014);
5) violazione di legge per illegittima composizione della commissione giudicatrice per mancata astensione di un membro. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 51 c.p.c..
Il commissario [#OMISSIS#], pur versando in una ipotesi di incompatibilità, non ha rinunciato al suo incarico, rendendo, così, invalidi tutti gli atti concorsuali, ivi compreso il giudizio espresso con riferimento al prof. Godano.
Il prof. [#OMISSIS#], infatti, è titolare di un brevetto per la realizzazione di un sismografo portatile insieme ad alcuni candidati che hanno partecipato alla selezione di che trattasi.
Tale contitolarità del brevetto, lungi dal rappresentare una semplice collaborazione accademica, implica una comunanza di interessi economici o di vita tra i soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si sono costituiti in giudizio, in data 15 maggio 2014, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
In data 25 maggio 2014, si è costituito il controinteressato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Con ordinanza collegiale n. 10009/2014, sono stati disposti incombenti istruttori e fissata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del CPA, la pubblica udienza per la definizione del merito.
Con memoria depositata in data 14 febbraio 2015, parte resistente ha precisato che il superamento delle tre mediane di riferimento non assume portata decisiva al fine del giudizio di idoneità, in quanto il conferimento dell’abilitazione dipende dall’esito positivo della valutazione in relazione ai due profili, quantitativo e qualitativo, i quali si integrano reciprocamente; la commissione, pertanto, nella valutazione resa sulle pubblicazioni allegate, sui titoli posseduti e sul curriculum presentati dal ricorrente non ha riscontrato la sussistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica alle funzioni di prima fascia.
Il ricorrente, a sua volta, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica del 3 giugno 2015, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto profili diversi di un’unica censura, riguardante l’irragionevolezza e l’illogicità della valutazione resa dalla commissione nei confronti del ricorrente.
2. Ed invero, con riferimento al profilo professionale dell’interessato, risulta quanto segue:
– anzitutto, il ricorrente ha superato le tre mediane di riferimento (in particolare, risulta che il prof. Godano abbia raggiunto i seguenti risultati: articoli normalizzati: 38; citazioni normalizzate: 21,96; indice H-C: 9, quando i valori di riferimento per il settore concorsuale di che trattasi sono rispettivamente 19; 14,18 e 6);
– la commissione esaminatrice ha giudicato il ricorrente inidoneo all’abilitazione scientifica con due voti favorevoli all’abilitazione e tre negativi, non raggiungendo così la maggioranza dei quattro/quinti richiesta dall’art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 222/2011;
– nell’ambito del giudizio collegiale, l’unico elemento non pienamente positivo sottolineato dalla commissione riguarda il giudizio di non originalità e di consistenza limitata della produzione scientifica dell’interessato (che, invece, è stata ritenuta da parte dei membri della commissione – [#OMISSIS#], Neri, [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] – rispettivamente di livello “eccellente”, “più che accettabile” e “buono”); la restante parte del giudizio è connotata da valutazioni positive, sebbene non lusinghiere.
2.1 Ora, sulla base delle predette risultanze, il Collegio, aderendo peraltro ad un indirizzo ormai consolidato della Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento da parte del ricorrente, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia.
Ed invero, il contrasto tra due giudizi individuali di idoneità e tre non favorevoli in seno alla commissione non è stato risolto attraverso un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità laddove, come detto, quattro membri hanno comunque ritenuto la produzione scientifica di livello “eccellente”, “più che accettabile” e “buono”.
Ora, sul punto, ciò che non consente di ritenere il giudizio finale di inidoneità conforme ai canoni di ragionevolezza e logicità tipici della valutazione discrezionale (anche tecnica) sta nel fatto che, a fronte di una serie di elementi positivi (non ultimo, il superamento delle tre mediane di riferimento), non emergono dalla motivazione finale resa dall’organo collegiale elementi di negatività nel profilo del ricorrente tali da far ritenere che lo stesso non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per conseguire l’abilitazione quale professore di prima fascia.
Del resto, sebbene il giudice amministrativo abbia il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità (cfr Cons. Stato Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581), nel caso di specie, il profilo del candidato presenta una serie di elementi positivi (come emerge dai giudizi di alcuni membri della commissione) che non sono stati smentiti neanche in sede di giudizio collegiale nel senso che, dal complesso della motivazione, non si evince quell’adeguato grado di sintesi tra le diverse posizioni emerse in seno alla commissione esaminatrice.
2.2 Da ciò deriva il giudizio di fondatezza dei primi quattro motivi proposti con il ricorso in esame.
3. Tale giudizio di fondatezza sulle predette censure potrebbe esonerare il Collegio dal soffermarsi sull’ulteriore vizio dedotto; tuttavia, in ragione della peculiarità della fattispecie, ritiene di dover esaminare anche l’ultimo motivo proposto dal ricorrente in relazione all’incompatibilità di uno dei componenti della commissione esaminatrice, quantomeno sotto l’aspetto degli effetti che potrebbe determinare l’eventuale accoglimento di tale censura sull’intera procedura selettiva (ovvero il suo intero travolgimento).
Sul punto, ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza della Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. III, 30 aprile 2015, n. 6268), che l’eventuale fondatezza della censura non sarebbe comunque in grado di travolgere l’intera procedura selettiva, con ciò determinando la carenza di interesse da parte del ricorrente a proporre tale doglianza.
Ed invero, la dedotta incompatibilità avrebbe comportato un dovere di astensione del commissario, la cui violazione avrebbe invalidato il giudizio relativo al candidato giudicato idoneo ma non avrebbe determinato l’illegittimità di ogni altro giudizio; ciò in quanto il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, come delineato dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010, non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti, atteso che la commissione è chiamata a valutare il curriculum di studi e professionale dei diversi candidati al fine di verificare il possesso dei requisiti di “maturità scientifica” necessari per poter accedere alle successive procedure concorsuali per la nomina a docente di prima o di seconda fascia.
Infatti, all’esito di tale procedimento, non viene redatta una graduatoria per l’assegnazione di un numero limitato di posti ma viene conseguita una abilitazione di candidati giudicati idonei che prescinde da una comparazione con le posizioni degli altri concorrenti.
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del motivo in esame.
3. In conclusione, le censure sono fondate e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
4. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)