TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 giugno 2020, n. 6571

Data Documento: 2020-06-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio collegiale della Commissione per l’ASN e, più in generale, i giudizi individuali dei membri costituiscono, espressione della discrezionalità tecnica di cui dispone la Commissione, quale parte pubblica investita dei poteri necessari all’espletamento dell’attività valutativa.
Nel caso di specie, tutte le 12 pubblicazioni presentate dal candidato, nessuna eccettuata, sono state ritenute all’unanimità non coerenti con le tematiche del settore concorsuale. La valutazione negativa sotto il criterio della “coerenza”, dalla quale non può prescindersi in quanto idonea a condizionare l’esito della valutazione finale, è ragione sufficiente ed autonoma per pervenire al giudizio finale negativo. Il giudizio di non coerenza è un giudizio di valore su cui la Commissione si è espressa, come tale non è sindacabile nel merito, ove non sia manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto.

Contenuto sentenza

N. 06571/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02079/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Boglione, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Buscaino non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di ottenere l’abilitazione a professore universitario di seconda fascia, o in via subordinata, di ottenere la rivalutazione e il riesame del proprio curriculum vitae per l’accertamento dell’esistenza dei titoli idonei per ottenere l’abilitazione per il settore concorsuale 05/C1 (“Ecologia”), anche a titolo di risarcimento in forma specifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – E’ sottoposta all’esame del Collegio la controversia – pervenuta a questo TAR a seguito di trasposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 dell’originario ricorso straordinario al Capo dello Stato – del mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale nei confronti della ricorrente, nella peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, del personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
2. – L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle valutazioni compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi che sono “di valore” (e che possono risultare, entro certi limiti, opinabili nell’ambito del dibattito interno alla disciplina scientifica di riferimento) dei margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri, criteri e procedimenti tecnici consolidati e di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201); resta fermo tuttavia che l’indagine deve limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estenda all’opportunità o alla convenienza dell’atto (ove si tratti di discrezionalità amministrativa), o al merito di scelte tecniche opinabili (ove si tratti di c.d. discrezionalità tecnica), con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
3. – Per quanto riguarda la disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che, per titoli professionali e produzione pubblicistica, risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n. 120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre dei titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una verifica positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita dall’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
4. – Nel caso di specie, l’abilitazione scientifica nazionale è stata negata all’unanimità dalla Commissione, nominata dal MIUR per il settore disciplinare 05/C1 (“Ecologia”), II^ fascia, nonostante l’accertato possesso, da parte della candidata, di sette titoli curriculari sui nove selezionati dalla Commissione ed il raggiungimento di tutti e tre i valori-soglia di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3 (come in concreto individuati, per la tornata ASN in oggetto, dal D.M. 602/2016).
Nel giudizio collegiale, infatti, la Commissione ha disconosciuto l’abilitazione poiché non ha ritenuto integrato dalla candidata il terzo ed autonomo “pilastro” relativo alla “qualità” delle pubblicazioni, con pressoché esclusivo riguardo alla “non coerenza” delle stesse rispetto alle tematiche del settore, in quanto i lavori presentati non sono stati ritenuti pertinenti alla Ecologia. Il giudizio collegiale, infatti, risulta formulato nei seguenti termini: “Le pubblicazioni risultano complessivamente NON coerenti con le tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti”.
Il medesimo giudizio è stato espresso, oltre che con riferimento alla produzione complessiva, anche con riguardo a ciascuno dei 12 articoli sottoposti al vaglio commissariale. La valutazione dei commissari al riguardo è stata unanime e si ripete in tutti i giudizi individuali anche se con alcune differenze nel livello di esplicitazione delle ragioni della ritenuta non coerenza. In particolare, si legge nel giudizio del prof. Gatto che le 12 pubblicazioni appaiono “…per nulla coerenti con le tematiche del settore concorsuale (o con tematiche affini) poiché riguardano solo l’anatomia e la fisiologia di specie ittiche con particolare attenzione alle anomalie scheletriche e alla morfometria di pesci in acquacoltura.[…] Il mio giudizio complessivo sul candidato è negativo a causa della mancata attinenza dell’attività di ricerca con il settore concorsuale.”. Anche secondo il prof. Sfriso i lavori “non sono pertinenti con i temi dell’Ecologia ma riguardano esclusivamente l’acquacoltura, pertanto non possono essere presi in considerazione per una valutazione relativa al settore concorsuale nonostante la buona qualità editoriale delle riviste e il contributo individuale sufficiente rispetto ai criteri stabiliti dalla Commissione…”.
5. – Le conclusioni finali e l’esito finale della procedura idoneativa in oggetto sono contestate nel ricorso introduttivo per i motivi che così possono sintetizzarsi:
I. le 12 pubblicazioni prescelte dalla candidata ai sensi dell’articolo 7 sono state giudicate non coerenti con il settore concorsuale 05/C1, mentre, secondo la ricorrente, sarebbero del tutto coerenti, stante l’obbligo dell’Amministrazione di tener conto anche delle tematiche interdisciplinari di interesse del settore (art. 4, comma 1, lett. a), D.M. n. 120 del 2016);
II. alcuni dei titoli presentati dalla candidata (titoli C,E,G,I) sono stati erroneamente ritenuti dalla Commissione come non posseduti dalla stessa;
III. la Commissione ha giudicato positivamente l’idoneità di altri candidati (alcuni dei quali nominativamente citati dalla ricorrente) nonostante essi possiedono valori dei cosiddetti “indicatori” (n. pubblicazioni, n. citazioni, H-index) inferiori a quelli della candidata;
IV. la candidata è già ricercatore confermato del settore concorsuale 05/C1 da più di dieci anni ed esercita attività di docenza in tale settore.
6. – Quanto al primo motivo, secondo la ricorrente, in nessuno dei giudizi dei commissari vi è alcun riferimento alle tematiche interdisciplinari come parametri di raffronto utilizzati ai fini valutativi. Ne deriverebbe, quanto meno, una parzialità dell’analisi svolta, di per sé idonea ad invalidarne le conclusioni. Inoltre la ricorrente è docente di Ecologia da dieci anni, oltre ad essere inquadrata nel SSD 05/C1 fin dal 1991 come tecnico non laureato. Nell’esposizione del motivo la ricorrente entra ampiamente nel merito tecnico-scientifico del proprio lavoro, affermando che:
– la propria attività scientifica è rivolta allo studio delle larve di Teleostei, attraverso un approccio di tipo eco-morfologico che utilizza “…tecniche istologiche, di microscopia elettronica, e di studio della forma, cercando, laddove possibile, di integrare l’approccio descrittivo tipico della morfologia con approcci di tipo statistico, tipico dell’ecologia.”;
– la scelta di studiare i pesci nelle prime fasi dell’ontogenesi nasce dalla considerazione che tali stadi sono ottimi bioindicatori; “…in particolare le anomalie scheletriche sono state utilizzate come descrittore delle condizioni ambientali di ecosistemi naturali e antropizzati, sulla base di precedenti studi presenti in letteratura (le cosiddette “anomalies” utilizzate come descrittore nell’ I.B.I., Indice di Integrità Biotica, Karr, 1981);
– in questo ambito si inseriscono gli studi sui mugilidi di due aree adriatiche caratterizzate da differenti impatti antropici ed altri studi che considerano le anomalie morfologiche come descrittore di ambienti “alterati” (ricerche sul tonno rosso e sul cefalo L. Ramada);
– inoltre la gestione di risorse animali ancora semi-selvatiche implica comportamenti e metodologie di allevamento non ancora ascrivibili tra le tecnologie tipiche della zootecnia, soprattutto perché riguardante un numero elevato di specie, con richieste energetiche e caratteristiche ecologiche, fisiologiche, digestive, locomotorie, ecc., spesso completamente diverse (e sconosciute) nelle une e nelle altre;
– in un secondo filone di ricerca, rientra la messa a punto di protocolli di allevamento idonei in una prospettiva di un’acquacoltura responsabile.
La ricorrente, in sintesi, rivendica l’interesse ecologico all’acquisizione delle conoscenze a cui ha contribuito con i suoi lavori, “soprattutto per quelle specie che sono a rischio di estinzione o in declino, per le quali sono richieste azioni di recupero (es. riproduzione artificiali ai fini di ripopolamento).” Si deduce, inoltre, l’utilità di questo approccio per quanto riguarda l’acquacoltura e l’allevamento di specie destinate al consumo umano. L’assunto su cui si basa tale approccio metodologico è che il progressivo differenziamento degli organi di senso coinvolti nella percezione e selezione dei “food items”, insieme con lo sviluppo delle capacità natatorie e digestive, gradualmente moduli il comportamento trofico larvale.
Lamenta la ricorrente che gli argomenti e le considerazioni che precedono erano perfettamente a conoscenza dei singoli commissari, che, con valutazione errata, non li hanno considerati. Peraltro le riviste sulle quali la studiosa ha pubblicato i propri articoli ricadono nelle aree scientifiche che, secondo i principali database della letteratura scientifica “peer-rewieved”, afferiscono al settore dell’ecologia (ecology).
Non avendo tenuto conto di tali elementi – oltre che del reale contenuto degli articoli, del rilievo anche internazionale di diverse riviste dove gli articoli stessi sono stati pubblicati e, più in generale dell’approccio “eco-morfologico” degli studi effettuati – anche al fine di accertare la possibile attinenza con tematiche interdisciplinari e contigue con l’Ecologia (certamente rilevanti ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 120 del 2020), ad avviso di parte ricorrente il giudizio è viziato da carenza di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere sotto vari profili, quali l’illogicità, la contraddittorietà, il travisamento nonché per violazione di legge con riguardo all’art. 4 D.M. n. 120/2016 e omessa motivazione.
In definitiva, ad avviso di parte ricorrente, la valutazione negativa è stata formulata sulla base dell’unica motivazione di non coerenza delle pubblicazioni con gli ambiti del settore concorsuale della Ecologia, ma ciò sarebbe avvenuto sulla base di elementi non oggettivamente considerati.
7. – Il MIUR si è costituito affidando le proprie difese alla relazione della competente Direzione Generale oltre che ad articolate “controdeduzioni” redatte dal Presidente della Commissione.
8. – Il Collegio ritiene di soffermarsi in primo luogo sul primo motivo, sopra ampiamente riportato, poiché il rigetto di esso ha portata assorbente, tale cioè da rendere irrilevante l’esame dei restanti motivi di gravame.
9. – Il Collegio ritiene il ricorso infondato.
Il giudizio collegiale (sopra ampiamente trascritto) e i giudizi individuali costituiscono, infatti, espressione della discrezionalità tecnica di cui dispone la Commissione, quale parte pubblica investita dei poteri necessari all’espletamento dell’attività valutativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).
I giudizi individuali unitamente al giudizio collegiale, esprimono conformi valutazioni negative, circa l’inadeguatezza di tutti gli articoli presentati, rispetto criterio di valutazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. n. 120/2016, il quale afferma testualmente che “1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; […]”
Nella specie tutte le 12 pubblicazioni presentate, nessuna eccettuata, sono state ritenute all’unanimità NON coerenti con le tematiche del settore concorsuale di 05/C1 (“Ecologia”), atteso che, come si legge (o si evince) da tutti i giudizi individuali dei cinque commissari, oltre che nel giudizio collegiale conclusivo, la candidata ha affrontato temi che riguardano soltanto l’anatomia e la fisiologia di specie ittiche con particolare attenzione alle anomalie scheletriche e alla morfometria di pesci in acquacoltura, sicché trattasi di temi del tutto estranei alla Ecologia (termine da interpretare, non nel suo significato di uso comune, dove l’“ecologia” è concetto multiforme e di amplissima estensione bensì, nello specifico contesto tecnico-scientifico e in stretta aderenza, nel contempo, al perimetro della declaratoria ministeriale, da ritenere vincolante).
Peraltro, al netto degli aspetti valutativi e di critica al giudizio riportato contenuti nel gravame, è la stessa ricorrente a riconoscere in punto di fatto, nella dettagliata esposizione relativa al proprio curriculum, di avere approfondito, nel corso degli anni, sin dal 1997, la linea di ricerca relativa alle anomalie scheletriche (problema fondamentale nell’acquacoltura di pesci), valutando inoltre la loro origine che riguarda gli stadi larvali e giovanili in condizioni abiotiche sfavorevoli. La candidata ha anche studiato l’utilizzo di descrittori scheletrici per valutare la qualità morfologica dei giovani allevati in vivaio. Nelle 3 reviews di più recente pubblicazione (2013), facenti parte delle 12 pubblicazioni presentate dalla candidata alla Commissione e pubblicate su Reviews in Aquaculture viene ribadito e approfondito come la presenza di anomalie scheletriche nei teleostei di allevamento sia attualmente un importante problema in acquacoltura, che comporta problemi economici, biologici ed etici, evidenziando la necessità di migliorare le nostre conoscenze sui processi di base che regolano la scheletogenesi dei pesci, la differenziazione e modellazione dei tessuti scheletrici.
Le 12 pubblicazioni, pertanto, appaiono riconducibili – in termini che non risultano superati dalla deduzioni ricorsuali – più che all’ambito del settore 05/C1 (Ecologia), alle declaratorie dei settori concorsuali 05/B1 – Biologia Animale e Antropologia e 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, come definite dal D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 (Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271), recante la “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”, ove si legge che (nei passi più significativi qui trascritti a stralcio della declaratoria complessiva del settore concorsuale):
A) quanto al S.C 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA, “Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Zoologia: studio dei protozoi, dei metazoi, della loro evoluzione e biodiversità, ai vari livelli di organizzazione cellulare, organismica, di popolazione, specie e comunità. Le ricerche, di tipo teorico e sperimentale, condotte sul campo e in laboratorio, indagano sulla organizzazione morfo-funzionale, riproduzione, morfogenesi e sviluppo, sistemi di difesa interni, ecofisiologia, comportamento, interazioni intra- ed interspecifiche e con l’ambiente, biogeografia, sistematica e filogenesi degli animali a vita libera e parassitaria. […] Presenta rilevanza applicativa nel campo della valutazione, conservazione e gestione della biodiversità animale in natura; della caratterizzazione delle popolazioni in rapporto a interventi di introduzione, reintroduzione, ripopolamento e alla valutazione del loro impatto ambientale.”;
B) quanto al S.C. 05/B2 – ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA: “[…] Dal punto di vista strutturale vengono approfondite le fondamentali correlazioni fra i livelli molecolare, cellulare, tissutale e organologico, con l’impiego di tecniche avanzate: microscopiche, citochimiche, immunoistochimiche, cariologiche, citotossicologiche, compresi i possibili aspetti applicativi delle biotecnologie e delle modificazioni determinate dalle alterazioni ambientali…”.
Di “tecnologie di allevamento e acquacoltura” parla poi la declaratoria del S.C. 07/G1: SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI.
10. Come osservato dalle controdeduzioni del Presidente della Commissione (doc. 3 MIUR pag. 2) – le cui argomentazioni, giova precisare, non rappresentano una “motivazione postuma” del provvedimento in quanto concernono i principi e gli elementi differenziali propri dell’Ecologia in senso scientifico e, quindi, i presupposti epistemologici della disciplina in discorso che sono presupposti dal singolo giudizio valutativo e non debbono, ovviamente, rientrare nel novero degli elementi da esplicitare nella motivazione ex art. 3 L. n. 241 del 1990 – “L’ecologia, diversamente dall’utilizzo giornalistico del termine che la presenta come l’unica Scienza dell’Ambiente, è dal punto di vista scientifico solo una delle scienze dell’ambiente. Le caratteristiche della scienza Ecologia sono riportate nella declaratoria del settore concorsuale 05/C1. La mera presenza del termine “ambientale” non classifica quindi necessariamente un problema come problema ecologico. Bisogna entrare nello specifico del problema (e delle metodologie adottate) per giudicare se abbia rilevanza ecologica dal punto di vista scientifico.” Pertanto, si aggiunge nel documento citato, “riguardo alla candidata, la commissione ha in sintesi ritenuto che le 12 pubblicazioni prescelte ai sensi dell’articolo 7 non fossero per nulla coerenti con le tematiche del settore concorsuale (o con tematiche affini) poiché riguardano solo l’anatomia e la fisiologia di specie ittiche con particolare attenzione alle anomalie scheletriche e alla morfometria di pesci in acquacoltura.”.
La valutazione negativa sotto il criterio della “coerenza”, dalla quale non può prescindersi in quanto idonea a condizionare l’esito della valutazione finale, è ragione sufficiente ed autonoma per pervenire al giudizio finale negativo. Ciò va affermato nonostante il pieno possesso, da parte della ricorrente, dei due citati pilastri “quantitativi” (oltre che del riconoscimento della continuità della sua produzione scientifica e della bontà del contributo individuale nei lavori in collaborazione).
11. – I profili sopra evidenziati ricorrono, come visto, in tutti i giudizi dei commissari. La Commissione, in definitiva, non valuta i prodotti negativamente sul piano della qualità in termini assoluti, ma dimostra unanime convinzione nell’affermare che si tratta di pubblicazioni che non afferiscono (neanche indirettamente attraverso la c.d. “interdisciplinarietà”) al settore dell’Ecologia in senso scientifico e nei termini definiti dalla declaratoria ministeriale. I rilievi dei commissari, inoltre, contengono riferimenti sommari e sintetici alle tematiche trattate, sintomatici di una disamina seria, da parte della Commissione, dei prodotti sottoposti al suo vaglio (non essendo pretendibile per intuitive ragioni, in relazione ad una procedura ASN, assai impegnativa per quantità e qualità del materiale da esaminare, una motivazione del giudizio analitica, “titolo per titolo” e “articolo per articolo”).
Come già accennato, il giudizio di NON coerenza è un giudizio di valore su cui la Commissione si è espressa: esso non è sindacabile nel merito, ove non sia manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto. Nel caso di specie la Commissione, nel valutare gli indici qualitativi previsti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016, si è espressa all’unanimità in maniera nettamente negativa, sulla coerenza. Il giudizio collegiale e, soprattutto, i giudizi individuali, sono compatti nell’escludere il decisivo parametro della “coerenza” senza che dall’impugnativa emergano argomentazioni convincenti in senso contrario, una volta escluse le inammissibili contestazioni nel merito degli apprezzamenti espressi, su cui il ricorso si diffonde ma che non possono essere oggetto del sindacato di questo Giudice, in quanto materia riservata all’Amministrazione, in assenza di macroscopiche illogicità e/o errori di fatto (rimasti, invero, indimostrati dalla ricorrente).
Nella situazione in esame il Collegio non ravvisa, in senso contrario, argomentazioni convincenti: i Commissari risultano, infatti, concordi e coerenti.
Nei ricordati limiti entro cui può effettuarsi il sindacato di legittimità sugli atti discrezionali, non si ravvisano pertanto elementi tali da evidenziare vizi funzionali, o di violazione di legge, nei termini dedotti nell’impugnativa.
12. – Come già sopra rilevato il rigetto del primo motivo ha [#OMISSIS#] assorbente, in quanto la contestazione della mancata considerazione di alcuni titoli (secondo motivo), ove anche si rivelasse fondata, non potrebbe condurre a diverso esito, stante l’ampio superamento del “parametro titoli” da parte della ricorrente (ammesso dalla Commissione) che in nulla può modificare però il giudizio di non coerenza delle pubblicazioni. Nel contempo, il discorso sugli indicatori di produttività scientifica, in effetti posseduti in modo brillante dalla ricorrente (terzo motivo), concerne il “parametro quantitativo” e quindi profilo del tutto diverso da quello afferente alla qualità ed al valore della pubblicazioni (anche sotto il profilo della coerenza) ai sensi dell’art. 4 D.M. 120/2016. Infine, è evidente che l’essere ricercatrice nel settore in oggetto non può costituire fatto dirimente altrimenti tutti i ricercatori del settore 05/C1, con più di dieci anni di anzianità nel ruolo, potrebbero perciò solo ambire al ruolo di professore associato.
13. – Per tutto quanto precede il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Tuttavia, quanto alle spese giudiziali, il Collegio stesso ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti in causa, stante le peculiarità della fattispecie oggi definita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara compensate interamente tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 15/06/2020