Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero non possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.Tuttavia, nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui è attribuita all’amministrazione un’ ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la commissione abbia fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 marzo 2017, n. 3510
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego
N. 03510/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03794/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3794 del 2014, proposto da:
Bruno Magnan, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] Lo Presti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 34;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– degli esiti dell’abilitazione scientifica nazionale relative al settore 06/F4 – I Fascia (malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa -D.D. n. 222 del 20 luglio 2012, GURI n. 58 del 27 luglio 2012) pubblicati sul sito Internet http://abilitazlone.miur.it/public in data 27.12.2013;
– dei verbali della Commissione giudicatrice insediata nei locali dell’Università Politecnica delle Marche;
– della relazione finale del 5 novembre 2013 redatta dalla Commissione giudicatrice insediata nei locali dell’Università Politecnico delle Marche;
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi nei riguardi del Prof. Bruno Magnan;
– di ogni altro atto, antecedente o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. R. Bettoli, in sostituzione dell’Avv. D. Lo Presti, e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, professore associato di chirurgia (sezione di Ortopedia e Traumatologia) presso l’Università degli Studi di Verona, ha partecipato alla selezione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina fisica e Riabilitativa.
In data 24.5.2013 e 15.7.2013 il dott. Magnan ha inviato una comunicazione al MIUR con alcune osservazioni relative al calcolo degli indicatori bibliometrici inerenti alla sua posizione.
L’istante riferisce di avere più volte tentato di chiarire la propria posizione agli uffici competenti, al fine di evitare errori nella determinazione degli indicatori, senza ottenere alcuna risposta.
In data 27.12.2013, a seguito della pubblicazione al seguente indirizza internet httos://abilitazione.cineca.it/ministero, il Prof. Magnan è venuto a conoscenza della mancata abilitazione che sarebbe stata determinata da un errore nel calcolo di due dei tre indicatori di riferimento.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Contraddittorietà con i criteri posti per la valutazione e violazione delle norme regolative del procedimento.
I candidati all’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario nel settore scientifico 06/F4, avrebbero dovuto superare i seguenti valori: 17,75 per la prima mediana, 9,42 per la seconda e 6 per la terza ed ultima mediana di riferimento.
Al fine di determinare i valori di cui alle prime due mediane (articoli normalizzati, citazioni normalizzate) fondamentale – come chiarito dalla direttiva emessa dal Consiglio direttivo dell’ANVUR – si tiene conto del parametro dell’età accademica, che è calcolato “dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale rilevabile dal sito docente e/o dalle banche dati utilizzate. Nel caso di specie, l’età accademica del Prof. Magnan sarebbe di 31 anni (2012-1982 + 1). La prima pubblicazione del ricorrente, indicata al numero 266 della domanda di abilitazione, non potrebbe essere considerata ai fini del calcolo dell’età accademica, trattandosi della pubblicazione della tesi di laurea del 1980, che, essendo afferente alla materia radiologica, non potrebbe considerarsi pertinente al settore concorsuale 06/F4 (Malattie Apparato Locomotore e Medicina fisica e Riabilitativa).
La commissione ha ritenuto che il ricorrente avesse superato una delle tre mediane per cui nonostante il giudizio positivo complessivo sul curriculum, sarebbe stato decisivo ai fini del diniego della abilitazione il giudizio negativo riguardante gli altri due indicatori delle mediane.
In relazione al primo indicatore dalle pubblicazioni presenti nelle banche dati – ISI Web of Science e Scopus indicate nella delibera dell’ANVUR (cfr. art. 1, definizione 6) – conteggiate secondo le modalità di utilizzo prescritte all’art. 7, la commissione ha tenuto conto soltanto di 18 pubblicazioni.
Tuttavia le pubblicazioni valide per il primo indicatore bibliografico, pubblicate prima del termine di presentazione della domanda del 20 novembre 2012, sarebbero state 20 (due pubblicazioni in più rispetto a quelle considerate dalla Commissione), in quanto non si sarebbe tenuto conto della effettiva pubblicazione, ma della (tardiva) apposizione del relativo codice identificavo da parte della banche dati accreditate (Scopus o 151 Web of Science).
L’amministrazione avrebbe tenuto conto della pubblicazioni di cui ai numeri 4 e 5 solo a seguito della segnalazione del Prof. Magnan.
Poiché il ricorrente ha maturato un’età accademica superiore a 10 anni il numero delle pubblicazioni dell’ultimo decennio non avrebbe dovuto essere normalizzato come specificato dall’ANVUR; ciò consentirebbe, quindi, al docente di superare la prima mediana di riferimento.
Ad ogni modo la mediana attribuita al ricorrente in sede concorsuale, pari a 17,04, sarebbe stata calcolata in modo errato, in quanto non sarebbero stati considerati tutti i prodotti della ricerca del Prof. Magnan.
In relazione alla determinazione della seconda mediana (citazioni normalizzate).
Le 297 citazioni riportate nella banca dati Scopus normalizzate secondo le indicazioni ministeriali (dividendo il numero di citazioni per l’età accademica pari ad anni 31) fornirebbero un valore pari a 9,58, per cui sarebbe stata superata anche la terza mediana di riferimento da parte del ricorrente fissata alla soglia di 9,42.
Quanto alla “direzione/partecipazione a riviste, comitati editoriali, collane editoriali, enciclopedie” alla data della valutazione della commissione il Prof. Magnan sarebbe stato membro di comitati editoriali di tre riviste e di una collana editoriale, per cui il giudizio collegiale al riguardo sarebbe errato.
Sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 4515 del 2.8.2016 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
In vista della udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria con la quale ripete le censure dedotte e insiste per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 22 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio.
Con il ricorso in esame il dott. Magnan, professore associato di chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona, ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per la prima fascia del settore 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina fisica e Riabilitativa.
Con i due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente e stretta connessione, il ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe attribuito l’abilitazione facendo esclusivo riferimento al mancato superamento delle altre due mediane calcolate dall’Anvur, senza tener conto in alcun modo del prestigioso curriculum di studi e professionale dell’interessato.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il successivo D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Per le procedure di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per l’accesso a ciascuna fascia, rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
Per la valutazione dei titoli, la commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi del ricorrente, secondo cui la commissione, pur a fronte del superamento di una delle tre mediane e dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dalle valutazioni comunque positive sulle pubblicazioni rese dal medesimo organo di valutazione.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato sebbene avesse superato una mediana e avesse riportato un giudizio positivo espresso nei seguenti termini: “produzione scientifica con età accademica sufficientemente lunga di buona qualità, coerente e congruente con il settore 06/F4, buona collocazione editoriale.
Venti pubblicazioni presentate, con buona distribuzione temporale, sufficiente apporto individuale, superiore per una delle tre mediane di temporale”.
Al fine di giustificare la valutazione negativa la commissione nel giudizio collegiale afferma che il candidato “Non ha mostrato capacità di coordinare gruppi di ricerca internazionali. Non ha assunto la direzione/partecipazione a riviste, comitati editoriali, collane editoriali, enciclopedie.
Non ha svolto incarichi di insegnamento o di ricerca presso Atenei o Istituti internazionali.
Non ha ottenuto risultati di trasferimento tecnologico”.
Tuttavia, nei giudizi individuali, che appaiono estremamente stringati, il giudizio negativo è motivato in relazione al superamento di una sola delle mediane degli indicatori scientifici.
Tale motivazione, oltre che estremamente generica in quanto non specifica la natura dei limiti indicati, si rivela del tutto incongrua a fronte delle più significative e numerose espressioni favorevoli rese nei confronti del candidato nei termini sopra indicati.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
In tal senso deve anche essere considerata l’intrinseca contraddittorietà dei (negativi) giudizi individuali rispetto alla valutazione complessiva sulla “produzione scientifica” per la quale in sede collegiale la commissione ha valorizzato la “età accademica sufficientemente lunga, di buona qualità, coerente e congruente con il settore 06/F4” e la “buona collocazione editoriale” della stessa.
Dai predetti giudizi non è dato comprendere, quindi, come a fronte di espressioni così positive il ricorrente abbia invece ottenuto un giudizio negativo.
Inoltre, la valutazione positiva sulle pubblicazioni (che stride con il superamento di una sola mediana) avrebbe dovuto indurre la Commissione ad approfondire il tema relativo al superamento delle altre due mediane, sulla base di quanto contestato dal prof. Magnan, il quale ha allegato concreti elementi idonei ad una nuova valutazione dei medesimi indicatori bibliografici e degli altri titoli (direzione/partecipazione a riviste, comitati editoriali, collane editoriali, enciclopedie) che il medesimo organo collegiale ha ritenuto insussistenti.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina fisica e Riabilitativa e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 15/03/2017