La non vincolatività dell’orientamento espresso dall’associazione di studiosi del settore di riferimento non esime l’ANVUR, una volta richiesto ed acquisito il predetto parere, dall’evidenziare le ragioni di sua non condivisibilità.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2014, n. 4131
ANVUR-Classificazione riviste-Parere-Rinnovo valutazione-Riesercizio del potere
N. 04131/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11241/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11241 del 2012, proposto da: Il Lavoro nella Giurisprudenza, Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Il Diritto del Mercato del Lavoro, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, rappresentate e difese dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Zardo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Zardo in Roma, via C. Mirabello, 17;
contro
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’ Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 7 novembre 2012, emesso dall’ANVUR, relativo all’elenco delle riviste scientifiche in classe A, per l’area 12, scienze giuridiche, per la loro mancata inclusione nello stesso, all’occorrenza dell’atto presupposto del 26 luglio 2012, di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il lavoro nella giurisprudenza, Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, Il diritto del mercato del lavoro e Rivista del diritto della sicurezza sociale impugnavano l’atto del 7 novembre 2012, emesso dall’ANVUR, relativo all’elenco delle riviste scientifiche in classe A, per l’area 12, scienze giuridiche, per la loro mancata inclusione nello stesso, deducendo la violazione del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità.
Le ricorrenti, premesso un interesse relativo all’autorevolezza delle riviste medesime, con ricadute commerciali e dunque economiche, hanno fatto in particolare presente che l’Aidlass, società scientifica nazionale di cui si avvale l’ANVUR per la classificazione in esame, ex punto 2, all.2 del D.M. n.76 del 2012, con nota del 23 agosto 2012 aveva comunicato alla predetta Agenzia di poter inserire le suindicate riviste in classe A; che inoltre il gruppo di lavoro del pari di cui al punto 2, all.2 del D.M. n.76 del 2012 aveva ritenuto nella propria relazione che occorreva sull’argomento proseguire nell’attività istruttoria; che in definitiva l’Agenzia aveva assunto la contestata determinazione in carenza di motivazione ed in modo contraddittorio.
L’ANVUR si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.584 del 2013 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, cui l’ANVUR forniva successivo riscontro.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con memoria le ricorrenti ribadivano i loro assunti.
Con successiva ordinanza n.1689 del 2013 il Tribunale, tenuto conto del parere favorevole dell’Aidlass per l’inserimento delle riviste in classe A e della relazione del gruppo di esperti che riferiva che i tre indicatori strumentali alla suddetta classificazione non erano appieno verificati (i primi due) e con istruttoria incompleta (il terzo), accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame dell’atto impugnato.
Con note n.1213 e n.1227 del 1° agosto 2013 l’ANVUR effettuava il suddetto riesame.
La parte ricorrente con memoria contestava la tardività del riesame rispetto ai termini assegnati a tali fini dal Tribunale e nel merito la genericità e superficialità dello stesso.
Con ulteriore ordinanza n.8994 del 2013 la Sezione richiedeva all’ANVUR il deposito delle cennate note di riesame della classificazione.
Seguivano ulteriori memorie delle ricorrenti.
Nell’udienza del 19 febbraio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’ANVUR, con atto del 7 novembre 2012, non ha inserito le riviste de quibus nell’elenco delle riviste scientifiche in classe A, per l’area 12, scienze giuridiche (cfr. all.1 al ricorso), a fronte dell’orientamento favorevole espresso in data 23 agosto 2012 dall’Aidlass, società scientifica nazionale di cui la stessa ANVUR si avvale ai suddetti fini classificatori, ex punto 2, all.2 del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.3 al ricorso); che inoltre il gruppo di lavoro, del pari strumentale alla suddetta classificazione ai sensi della menzionata normativa, nella sua relazione aveva in ogni caso rilevato che per la classificazione delle riviste scientifiche gli indicatori riferiti alle procedure di verificazione ed al giudizio della comunità scientifica non si erano appieno realizzati, mentre l’indicatore concernente la diffusione delle riviste necessitava di un completamento di istruttoria, ritenendo in definitiva l’elenco delle riviste da includere nella prima delle tre classi di merito come un documento di lavoro da completare (cfr. all.4 al ricorso); che dunque, in riferimento a quanto in diverso modo segnalato dall’Aidlass e dal gruppo di lavoro, è mancata nell’atto impugnato qualsivoglia motivazione dell’ANVUR a sostegno della determinazione di non includere le riviste in esame in classe A (cfr., in senso analogo, TAR Lazio, III, n.1709 del 2013).
In relazione a quanto dedotto dalla Difesa pubblica giova in ultimo precisare che non poteva assumere rilievo l’eventuale classificazione predisposta dal gruppo di lavoro, atteso che il medesimo aveva riferito di trovarsi ancora in fase istruttoria (cfr. all.4 al ricorso); che i termini assegnati all’Aidlass per l’inoltro della sua relazione non potevano considerarsi perentori e che in ogni caso la predetta relazione, del 23 agosto 2012, era stata emessa in data ben antecedente a quella di adozione, il 7 novembre 2012, dell’atto impugnato; che inoltre la non vincolatività dell’orientamento espresso dall’Aidlass non esimeva l’ANVUR, una volta richiesto ed acquisito il predetto parere, dall’evidenziare le ragioni di sua non condivisibilità; che era stata altresì richiesta la revisione della classificazione in esame, con lettera del 26 novembre 2012 (cfr. all.5 al ricorso).
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11241/2012 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)