Gli studi di fluidodinamica si riferiscono al settore scientifico-disciplinare ING-IND/06, incluso, ex d.m. 29 luglio 2011, n. 336, nel settore concorsuale 09/A1 in esame, e dunque risultano pienamente coerenti con detto settore concorsuale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4140
Abilitazione scientifica nazionale–Settore concorsuale di riferimento
N. 04140/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05656/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5656 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mezzasalma, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] Iasiello, [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Pafundi in Roma, viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 14, sc. A, int. 4;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/A1 “ingegneria aereonautica, aereospaziale e navale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. G. Pafundi, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mezzasalma impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/A1 “ingegneria aereonautica, aereospaziale e navale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.15, 16 della Legge n.240 del 2010, del D.M. n.336 del 2011 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che le tematiche scientifiche affrontate, in quanto riferite alla fluidodinamica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/06, rientravano appieno, ex D.M. n.336 del 2011, nel settore concorsuale in argomento; che inoltre la Commissione di valutazione sul punto aveva operato in disparità di trattamento con altri candidati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4286 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con altra memoria l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Va in primo luogo precisato, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno il giudizio reso risulta viziato secondo quanto dedotto in gravame.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che gli studi di fluidodinamica si riferiscono al settore scientifico-disciplinare ING-IND/06, incluso, ex D.M. n.336 del 2011, nel settore concorsuale 09/A1 in esame, e dunque risultano pienamente coerenti con detto settore concorsuale.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5656/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 16/04/2018