TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4152

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica

Data Documento: 2018-04-16
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ omessa sottoscrizione deve ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.

Contenuto sentenza

N. 04152/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11234/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11234 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stecconi, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università Politecnica delle Marche, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] De Vicariis, Bianca Fiorani, Giovanni Montesi, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, anno accademico 2016/2017, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando),
in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Pozzi, in sostituzione dell’Avv. E.M. Stecconi, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in data 6 settembre 2016 sosteneva presso l’Università Politecnica delle Marche il test di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 74,20.
All’interessato tuttavia veniva annullata la prova, ex punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016, per la mancata sottoscrizione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
Lo studente impugnava allora la cennata determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando), deducendo la violazione degli artt.1, 2, 3, 6 della Legge n.241 del 1990, dell’art. 97 Cost., dei principi della massima partecipazione e di strumentalità delle forme nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, incongruità, sproporzione, arbitrarietà, disparità di trattamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Il candidato veniva identificato all’ingresso in aula, prima dell’inizio della prova, con verifica dei suoi dati; sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate due etichette col medesimo codice alfanumerico; la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva quindi di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore; trattasi dunque di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato; non c’era poi contestazione sui dati anagrafici; ad alcuni candidati peraltro era stata espressamente segnalato che dovevano sottoscrivere la scheda anagrafica; la misura assunta è in ogni caso sproporzionata e irragionevole.
Veniva in via subordinata richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Con decreto n.6429 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università Politecnica delle Marche si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.6893 del 2016 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente, con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio, ove non avvenuto, cui seguiva in ogni caso tempestivo riscontro.
Il ricorrente depositava, tra l’altro, documentazione comprovante l’immatricolazione al corso di laurea in medicina, anno accademico 2016/17, con n.4 esami sostenuti e ribadiva i propri assunti nel merito.
Il Ministero segnalava che l’interessato risultava immatricolato in esecuzione della misura cautelare.
Con ordinanza n.9449 del 2017 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
Il ricorrente dava riscontro a detta ordinanza e con successiva memoria riaffermava le proprie tesi difensive.
Nell’udienza del 10 gennaio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, premesso che i candidati ammessi a sostenere il test venivano identificati prima dell’inizio della prova, è necessario evidenziare al riguardo che sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico; che quindi la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore.
Giova pertanto rilevare in proposito che trattasi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato e non risultando poi in concreto alcuna contestazione sui dati anagrafici (cfr. in termini TAR Lazio, III, nn.10922 e 12650 del 2017).
Resta assorbita, per difetto di rilevanza, la pretesa risarcitoria, formulata in via subordinata.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11234/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 16/04/2018