E’ illegittima l’irrogazione di una sanzione disciplinare laddove la fattispecie contestata (mancata comunicazione della partecipazione ad un convegno scientifico) non risulti tipizzata in alcuna norma di legge o regolamentare, atteso che l’ateneo non può limitarsi a richiamare un’asserita mera prassi, in assenza di una qualsivoglia disciplina, anche interna, che espliciti siffatto obbligo di comunicazione (cfr. art. 88 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4157
Ricercatrice a tempo indeterminato-Mancata comunicazione partecipazione convegno-Sanzione disciplinare
N. 04157/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04007/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4007 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Del Re, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sandulli e Benedetto [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Sandulli in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli, 9;
contro
Università degli Studi “[#OMISSIS#] Cusano” Telematica di Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Margherita Oliva e Franco Oliva, con domicilio eletto in San [#OMISSIS#] sul Sarno (SA), via [#OMISSIS#] Veneto, 19;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.1317 del 3 marzo 2017, di irrogazione della sanzione disciplinare della censura, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “[#OMISSIS#] Cusano” Telematica di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. B. [#OMISSIS#] e per l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] Cusano” Telematica di Roma l’Avv. F. Oliva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Alla Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Del Re, Ricercatrice a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] Cusano” Telematica di Roma, veniva irrogata, con atto n.1317 del 3 marzo 2017, conosciuto il successivo 6 marzo 2017, la sanzione disciplinare della censura, per la mancata comunicazione al Preside della partecipazione a un convegno.
L’interessata impugnava la cennata determina, censurandola per violazione degli artt.6, 10 della Legge n.240 del 2010, degli artt.9, 24, 33 Cost., degli artt.3, 7 e ss. della Legge n.241 del 1990, dell’art.88 del R.D. n.1592 del 1933 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della manifesta illogicità, della contraddittorietà, del difetto di motivazione e di istruttoria.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la fattispecie sanzionata non era tipizzata in nessuna norma; che il Ricercatore, oltre all’attività didattica, svolge attività di ricerca, libera, una volta assolto l’obbligo del monte ore di insegnamento.
La docente ha sostenuto inoltre che la contestazione era generica, non essendo indicata la violazione di un dovere di ufficio e l’irregolarità della condotta, in assenza di una qualificazione giuridica della stessa e di una espressa norma violata.
Veniva altresì segnalato che era mancato il contraddittorio procedimentale sull’episodio.
L’Ateneo si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone in [#OMISSIS#] l’inammissibilità per genericità e nel merito l’infondatezza.
Con ordinanza n.2903 del 2017 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, cui seguiva il riscontro dell’Università.
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti nel merito e replicava all’eccezione di [#OMISSIS#].
Nell’udienza del 10 gennaio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio esamina in primo luogo l’eccezione di [#OMISSIS#] di inammissibilità del ricorso per genericità, sollevata dall’Università, destituita di fondamento e dunque da respingere, atteso che il gravame risulta circostanziato e determinato su fatti di causa, motivi di ricorso e petitum, ex art.40 c.p.a. (cfr. ricorso e allegati al medesimo).
Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero, precisato che la sanzione irrogata è stata preceduta dal necessario contraddittorio procedimentale (cfr. all.5, 6 atti Università), occorre nondimeno evidenziare che la fattispecie in esame non risulta tipizzata in alcuna norma di legge o regolamentare; né l’Ateneo può limitarsi a richiamare un’asserita mera prassi, in assenza di una qualsivoglia disciplina, anche interna, che espliciti siffatto obbligo di comunicazione (cfr. art.88 R.D. n.1592 del 1933).
In considerazione dei fatti di causa sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4007/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Va fatta applicazione dell’art.52, comma 1 del D.Lgs. n.196 del 2003.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 16/04/2018