L’omessa sottoscrizione deve ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4161
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica
N. 04161/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12257/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12257 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Barbara, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino 104, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2016/2017;
nonché di tutti gli atti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato l’8 novembre 2016 la signorina Barbara [#OMISSIS#], che ha partecipato alla prova di accesso al primo anno del Corso di laurea in medicina e Chirurgia – Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 20162017 presso l’Università di Verona, svoltasi il 6 dicembre 2016, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla detta selezione per annullamento della prova svolta, motivato con la mancata apposizione della sua sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica di dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici della candidata e di corrispondenza dei codici e delle etichette apposte, come prescritto dall’allegato 1, punto 9, comma IV, del decreto ministeriale MIUR n. 546 del 2016.
2. – Le censure svolte dalla ricorrente si appuntano sulla ridondanza dell’adempimento la cui mancanza ha determinato l’esclusione del candidato rispetto alla necessità di sicura identificazione dei candidati, la quale era stata assicurata già all’ingresso dei medesimi nell’aula di esame mediante la sottoscrizione di un modulo contenente i dati personali di ciascuno di essi.
3. – Il MIUR e le intimate Università si sono costitute in giudizio senza depositare memorie difensive.
4. – Con ordinanza n. 1462017 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente ed è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente al Corso di laurea in questione.
Con successiva ordinanza n. 79782017 è stato ordinato alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti che lo seguivano nella graduatoria di merito; l’incombente è stato tempestivamente e ritualmente assolto.
5. – In occasione della pubblica udienza del 24 gennaio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
6. – L’impugnazione è fondata e va accolta, in consonanza con la [#OMISSIS#] giurisprudenza della Sezione sulla questione in esame, alla quale può essere fatto utile riferimento ai sensi di una pronunzia in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (per tutte, sentenze n. 448 e n. 451 del 2018).
7. – Ed invero, anche nel caso in esame:
– sussiste violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di processo amministrativo e di accesso ai documenti), come successivamente modificata ed integrata, con particolare riguardo al secondo comma, in base al quale “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”, quale espressione del noto principio, a carattere generale, di strumentalità delle forme (di cui sono espressione anche gli articoli 21 octies e 21 nonies della stessa legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15 del 2005), secondo cui – oltre doversi evitare inutili aggravi procedurali – l’invalidità di un atto può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187; 5 luglio 2005, n. 3716 e 23 marzo 2004, n. 1542; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1168; TAR Lazio, Roma, sez. I, 31 dicembre 2005, n. 15180);
– la ricorrente – pur avendo ottenuto un risultato tale, da renderla senz’altro idonea – è stata esclusa dalla selezione con annullamento del risultato conseguito, solo per avere dimenticato la predetta sottoscrizione: quanto sopra, senza che fosse stata in alcun modo impedita o resa incerta l’identificazione dello stesso, grazie al codice a barre apposto sia sulla scheda anagrafica che sul modulo delle risposte;
– l’omessa sottoscrizione deve dunque ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
8. – Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo e con assorbimento dell’istanza risarcitoria proposta in via subordinata; quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del vizio procedurale comunque rilevato, benchè a carattere non invalidante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016, nella parte in cui dispone annullamento della prova d’esame per mancata sottoscrizione della scheda anagrafica, nonché del conforme articolo del bando di selezione per l’accesso dell’Università di Verona e del conseguente, intervenuto annullamento della prova di ammissione sostenuta dalla parte ricorrente; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 16/04/2018